CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Cinzia ParasporoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] venivacondannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per avere concorso con GiovanniPizzimbone ed altri in una bancarotta distrattiva, in danno della [OSCURATO:PERSONA] 2.0Scarl.Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la sentenza del primo Giudice.In fatto, si è trattato di una vicenda molto articolata e complessa, della quale era statodominus Pizzimbone, attraverso una galassia societaria denominata «gruppo Biancamano».[OSCURATO:PERSONA] si era prestato a svolgere il ruolo di legale rappresentante di una delle società delgruppo, la [OSCURATO:PERSONA] srl e, in tale veste, aveva partecipato ad un’operazione cheaveva consentito al Pizzimbone di incassare una somma di euro 1.200.000,00 su contoestero, di fatto distraendola dal patrimonio della fallenda, la [OSCURATO:PERSONA] 2.0 Scarl.L’imputazione di riferimento è il capo A al punto n.4, in cui è ricostruita la vicendad’interesse. [OSCURATO:PERSONA], già collaboratore e amico del Pizzimbone da vari anni, il 28dicembre 2020 assumeva l’incarico formale di liquidatore e titolare del 99% delle quotesocietarie della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società era titolare di un credito divenutoinesigibile (di euro 1.599.093,29 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl). In data 22 gennaio2021, [OSCURATO:PERSONA] operava una cessione di detto credito ad una società fantasma, facente caposempre al Pizzimbone (la GBP Investment), a titolo sostanzialmente gratuito. Ciò consentivaalla GBT, ovvero al Pizzimbone, di effettuare una successiva cessione, questa volta a titolooneroso (euro 1.200.000,00), alla società in crisi [OSCURATO:PERSONA] 2.0. Di fattoPizzimbone operava una distrazione, cedendo alla fallenda un credito inesigibile, in cambiodella somma di euro 1.200.000,00, che veniva effettivamente pagata e versata su un contoestero facente capo al medesimo.In relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha evidenziato una serie dielementi, indicativi di una sua partecipazione consapevole e volontaria nella gestione dellaImmobiliare [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di tali elementi, ha ritenuto ch’egli fosse un amministratoreeffettivo della società e non, solo, formale.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce, sotto il profilo dei vizi di violazione di legge e di motivazione,l’errata qualificazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] come concorrente consapevole, in quantoegli avrebbe ricoperto un mero ruolo formale.In particolare, il Giudice non avrebbe adeguatamente motivato in ordine «ai presuppostilegali di imputabilità» e «al dolo specifico», ritenendo il [OSCURATO:PERSONA] responsabile benché fossesolo una «testa di legno», senza verificare una sua partecipazione effettiva.Sotto tale profilo avrebbe travisato l’elemento di prova costituito dalla dichiarazionedell’imputato, che aveva disconosciuto la firma in calce all’atto di cessione. Non avrebbeadeguatamente tenuto conto delle argomentazioni spese dal consulente tecnico di partedell’imputato dott. D’Ambra, omettendo di motivare sui loro contenuti per confutarle.2.2. Il secondo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606lett.d cod.proc.pen. sotto un duplice profilo.In primo grado, all’udienza del 25 settembre 2024, il Giudice aveva dichiarato chiusa lafase istruttoria del processo, rinviando ad un’udienza successiva in cui l’imputato avrebbepotuto fare mere dichiarazioni spontanee. Si sarebbe con ciò verificata una violazione dellegaranzie difensive attinenti all’intervento dell’imputato nel giudizio che, come tale,determinerebbe una nullità di ordine generale prevista dall’art.178, comma 1, lett.c),cod.proc.pen..Sempre sotto il profilo di una lacuna istruttoria, si deduce che il Giudice, nellamotivazione, avrebbe interamente disatteso le valutazioni del c.t.p. dr. D’Ambra, violando«l’obbligo del Giudice di pronunciarsi sulle memorie delle parti con carattere di decisività»,con conseguente nullità della sentenza.2.3. Il terzo motivo deduce un vizio di motivazione in relazione alla dosimetria dellapena, laddove il Giudice avrebbe motivato il discostamento dal minimo edittale in modoapodittico e sarebbe andato ultra petita rispetto alla richiesta del Pubblico ministero.3. È pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale pressoquesta Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. È altresì pervenuta una memoria presentata, nell’interesse delle parti civili, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga confermata la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti tre punti, si osserva quanto segue:2.1 Il primo motivo, relativo alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata fondata,secondo il ricorrente, esclusivamente sulla sua posizione formale, è infondato.La sentenza dà atto di come il [OSCURATO:PERSONA] si sia prestato a svolgere il ruolo di legalerappresentante di una delle società del gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] srl e, in tale veste,abbia concorso con il dominus del gruppo societario, Pizzimbone, nell’operare unadistrazione patrimoniale in danno della fallenda, la [OSCURATO:PERSONA] 2.0 Scarl. [OSCURATO:PERSONA] appello, già investita della specifica questione (meramente reiterata nella presente sede),ha dato corretta e motivata applicazione ai principi di diritto che governano la materia,richiamando la motivazione del primo Giudice e facendola propria, con argomentazioniindicative di un’elaborazione propria (secondo i parametri di cui alla sentenza Sez. U del21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664).I giudici del merito hanno rilevato e valorizzato molteplici elementi fattuali, che hannoritenuto altrettanti indici del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente amministrato la societàdella quale era legale rappresentante, tanto che era diventato anche il proprietario unico ditutte le quote. Il convincimento è stato fondato sulle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA](riportate a pag. 17 della sentenza impugnata), da cui emerge ch’egli aveva compiuto atti digestione tipici dell’amministratore effettivo, quali accendere un conto corrente intestato allaRiviera e trasferire sul conto corrente di Pizzimbone la somma di Euro 30.000,00 a titolo dicanone di locazione. Inoltre, egli aveva sottoscritto gli atti di cessione del credito del 21gennaio e dell’8 marzo 2021. Anche in ordine al disconoscimento della firma sull’atto del 21gennaio 2021 (meramente labiale, all’atto dell’interrogatorio reso in fase d’indagine), lasentenza ha motivato adeguatamente, evidenziando come non fosse credibile, in ragione delfatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva perseguito tale linea difensiva al dibattimento, sede nellaquale avrebbe potuto disconoscere la firma e chiedere che venisse effettuata una perizia peraccertarne la paternità. L’asserzione, resa solo nella fase delle indagini, è stataragionevolmente catalogata come meramente apodittica, non supportata e, in definitiva, noncredibile (pag. 25).Nella motivazione è stato altresì valorizzato il rapporto pregresso con il Pizzimbone, delquale egli era amico e collaboratore, facendo parte già da tempo della galassia societaria inseno alla quale sono state poste in essere le molteplici operazioni distrattive e di bancarottaimpropria (dal 2017 aveva lavorato per la [OSCURATO:PERSONA], facente capo al medesimogruppo).La decisione, dunque, sorretta da adeguata, ragionevole e compiuta motivazione, non ècensurabile nella presente sede di legittimità.2.2. Il secondo motivo, relativo al travisamento di elementi di prova decisivi, èmanifestamente infondato.Quanto alla doglianza relativa alla violazione dei diritti della difesa per omesso esamedell’imputato nel processo di primo grado, è manifestamente infondata perché non siconfronta con gli atti. L’esame era stato fissato dal Tribunale una prima volta all’udienza del5 giugno 2024 e una seconda volta il 25 settembre 2024, ma l’imputato non si era presentatoin nessuna delle due occasioni, tanto che erano stati acquisiti i verbali dei precedentiinterrogatori, senza che i difensori obiettassero alcunché. All’ultima udienza del 3 ottobre2024, dopo che anche la difesa aveva discusso, il Tribunale aveva consentito un ulteriorerinvio per dichiarazioni spontanee dell’imputato, su richiesta della difesa che aveva asserito(ma non documentato), che in quella data l’imputato non era potuto comparire per nonmeglio specificati motivi di salute. Finalmente, all’udienza del 24 ottobre l’imputato eracomparso, era stata revocata la dichiarazione di assenza ed erano state raccolte le suespontanee dichiarazioni. Dunque, non solo l’udienza per l’esame dell’imputato era statafissata secondo corrette scansioni procedurali, ma gli erano state date più occasioni peressere sentito ed egli, puntualmente, non si era presentato.Quanto al processo di secondo grado si osserva che, in tema di rinnovazionedell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo gradopuò essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, cheè onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022,Grosso, Rv. 283522 - 02).In ogni caso, la mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta,determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendoviassistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc.pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6152 del18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 281339 - 01).Quanto all’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte svoltasi in primo grado,la doglianza è assolutamente generica, atteso che viene asserita in modo aspecifico, senzaconfrontarsi con le argomentazioni spese dalla sentenza e senza indicare quali, tra leargomentazioni riportate nella c.t.p. e aventi carattere di decisività, sarebbero state travisate.Contrariamente a quanto asserito, comunque, la Corte (pag.24) ha adeguatamente valutatole prospettazioni offerte dal dr. D’Ambra, e le ha confutate, evidenziando come risultasserosmentite dalle risultanze istruttorie.Quanto alla possibilità di effettuare una perizia, la medesima può essere dispostasoltanto se il Giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e, talevalutazione, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, inquanto costituente giudizio di fatto (Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S, Rv.273653 - 01). La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituiremotivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., inquanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalitàdel Giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.(Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01).2.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Sitratta di mera reiterazione di motivo di appello cui la Corte ha dato adeguata risposta,evidenziando i motivi che hanno fondato il lieve discostamento dal minimo edittale, sullabase di valutazioni discrezionali, insindacabili nella presente sede di legittimità.3. Il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Nulla è dovuto per le spese di parte civile, atteso che la memoria depositata è generica. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla èdovuto per le spese di parte civile.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARLA [OSCURATO:PERSONA]