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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34584/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18968/2023 R.G. proposto da: L’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.1161/23 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1161/23 depositata il 13/2/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento n. 07120219002083858000, dell’importo complessivo di euro 40.704,39, per difetto di notifica delle relative cartelle di pagamento (riguardanti IRPEF, TARSU, tassa automobilistica).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre il Marzatico, il Comune di Napoli e la Regione Campania sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo, si denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.115, 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa valutazione delle prove e difetto di motivazione della sentenza, avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto carente la prova della valida notifica delle cartelle di pagamento n. 07120110069546957000 (IRPEF 2007) e n. 07120110093344950000 (IVA 2007) per mancanza – rispettivamente – della CAD e dell’avviso di ricevimento e, su questo presupposto, dichiarato prescritto il relativo credito tributario per intervenuto decorso del termine decennale. 1.1.Con tale doglianza la ricorrente censura l’errore di percezione commesso dal giudice in ordine a circostanze che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’esistenza della CAD e dell’avviso di ricevimento, decisive ai fini della prescrizione.

1.2. La censura, riconducibile a l paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. secondo la recente pronuncia a sezioni unite n. 5792/2024, è fondata e va accolta.

1.3. Erra il giudice di appello nel ritenere mancanti la CAD e l’avviso di ricevimento, giacché sia la cartolina A/R n. 69905060426-3 della CAD informativa della notifica della cartella n. 07120110069546957000 (eseguita tramite messo notificatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 DPR 602/1973 e 140 c.p.c.) che la cartolina A/R refertante la notifica del plico raccomandato contenente la cartella n. 07120110093344950000 (effettuata ex art. 26 DPR 602/1973 direttamente dall’ente di riscossione mediante invio di raccomandata A/R), entrambe riprodotte nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza ex art.366 cod. proc. civ., erano state depositate dall’Agente di Riscossione sub allegato n. 6 dell’atto d’appello.

1.4. Ricorre, pertanto, il dedotto travisamento della prova, risultando acquisita la prova della notifica delle due cartelle, sicché è evidente l’errore in cui è incorso il giudice di merito, laddove ha ritenuto l’inesistenza di un fatto controverso (gli avvisi) la cui verità è, invece, positivamente stabilita.

2. Col secondo motivo si censurano violazione e falsa applicazione dell’art.25 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritenuto prescritti i crediti di cui alle summenzionate cartelle di pagamento in conseguenza dell’errore di valutazione sulla mancanza di valida notifica delle stesse.

Secondo la ricorrente, “in ragione della validità della notifica delle cartelle di pagamento nn. 07120110069546957000 (in data 03/11/2011) e 07120110093344950000 (in data 15/04/2011) rispetto a quella dell’intimazione di pagamento n. 07120219002083858000 opposta (in data 26/01/2022)”, “nessuna prescrizione decennale era maturata ”, appunto sul presupposto della valida notifica delle cartelle.

Il motivo resta assorbito, dato il nesso di dipendenza logico-giuridica con quello precedente.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà esaminare l’eccezione di prescrizione, tenendo conto degli atti interruttivi di cui al primo motivo, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Cos̀ deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18968/2023 R.G. proposto da: L’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.1161/23 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1161/23 depositata il 13/2/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento n. 07120219002083858000, dell’importo complessivo di euro 40.704,39, per difetto di notifica delle relative cartelle di pagamento (riguardanti IRPEF, TARSU, tassa automobilistica). Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre il Marzatico, il Comune di Napoli e la Regione Campania sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, si denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.115, 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa valutazione delle prove e difetto di motivazione della sentenza, avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto carente la prova della valida notifica delle cartelle di pagamento n. 07120110069546957000 (IRPEF 2007) e n. 07120110093344950000 (IVA 2007) per mancanza – rispettivamente – della CAD e dell’avviso di ricevimento e, su questo presupposto, dichiarato prescritto il relativo credito tributario per intervenuto decorso del termine decennale. 1.1.Con tale doglianza la ricorrente censura l’errore di percezione commesso dal giudice in ordine a circostanze che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’esistenza della CAD e dell’avviso di ricevimento, decisive ai fini della prescrizione. 1.2. La censura, riconducibile a l paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. secondo la recente pronuncia a sezioni unite n. 5792/2024, è fondata e va accolta. 1.3. Erra il giudice di appello nel ritenere mancanti la CAD e l’avviso di ricevimento, giacché sia la cartolina A/R n. 69905060426-3 della CAD informativa della notifica della cartella n. 07120110069546957000 (eseguita tramite messo notificatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 DPR 602/1973 e 140 c.p.c.) che la cartolina A/R refertante la notifica del plico raccomandato contenente la cartella n. 07120110093344950000 (effettuata ex art. 26 DPR 602/1973 direttamente dall’ente di riscossione mediante invio di raccomandata A/R), entrambe riprodotte nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza ex art.366 cod. proc. civ., erano state depositate dall’Agente di Riscossione sub allegato n. 6 dell’atto d’appello. 1.4. Ricorre, pertanto, il dedotto travisamento della prova, risultando acquisita la prova della notifica delle due cartelle, sicché è evidente l’errore in cui è incorso il giudice di merito, laddove ha ritenuto l’inesistenza di un fatto controverso (gli avvisi) la cui verità è, invece, positivamente stabilita. 2. Col secondo motivo si censurano violazione e falsa applicazione dell’art.25 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritenuto prescritti i crediti di cui alle summenzionate cartelle di pagamento in conseguenza dell’errore di valutazione sulla mancanza di valida notifica delle stesse. Secondo la ricorrente, “in ragione della validità della notifica delle cartelle di pagamento nn. 07120110069546957000 (in data 03/11/2011) e 07120110093344950000 (in data 15/04/2011) rispetto a quella dell’intimazione di pagamento n. 07120219002083858000 opposta (in data 26/01/2022)”, “nessuna prescrizione decennale era maturata ”, appunto sul presupposto della valida notifica delle cartelle. Il motivo resta assorbito, dato il nesso di dipendenza logico-giuridica con quello precedente. 3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà esaminare l’eccezione di prescrizione, tenendo conto degli atti interruttivi di cui al primo motivo, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Cos̀ deciso in Roma, nell
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