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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01017/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01T7W69) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle riconosciute aggravanti e alla recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della nullità dell'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non contestando le ragioni della ritenuta aspecificità dell'appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01T7W69) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle riconosciute aggravanti e alla recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della nullità dell'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non contestando le ragioni della ritenuta aspecificità dell'appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
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