CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti ci atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta c al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA]—, in persona del Sostituto-Prodiratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concius'o chiedendo •\ fl Proc. Gen. si rporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il diFensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza dell'Il maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, resa il 25 novembre 2015, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie e ha confermato nel resto la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale dell'imputata, dichiarata fallita in proprio il 12 marzo 2014 unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era socia illimitatamente responsabile. Alla predetta è stato contestato di aver distrutto o comunque sottratto i libri e le altre scritture contabili della società al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico moi:ivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qui riportato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione. 3. Deduce la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e nello sviluppare il motivo di ricorso ravvisa il predetto vizio nell'individuazione dell'elemento psicologico. Deduce, infatti, la ricorrente, che non risulterebbe provato, ma esclusivamente affermato, il dolo specifico ossia la volontà di recare pregiudizio ai creditori e che i soli dati della asserita distruzione/sottrazione delle scritture contabili e l'ingente ammontare del passivo non potrebbero costituire di per sé soli prova della sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla disposizione normativa che si assume violata, anche ove si consideri che la documentazione era nella disponibilità di uno studio di commercialisti che non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta di consegna della documentazione da parte del curatore. Il comportamento dell'imputata quindi, al più, si deduce nel ricorso, potrebbe rilevare a titolo di colpa con la conseguenza che sarebbe configurabile semmai la bancarotta documentale semplice da considerarsi ormai prescritta. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Deve innanzitutto ribadirsi il consolidato principio espresso da tempo da questa Corte di legittimità secondo cui il vizio della motivazione deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà, o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile desumere siffatto vizio in forma cumulativa o alternativa poiché non rientra tra i compiti del Giudice di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ex multis Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/, 2012, Sardo, Rv 254329; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02). La ricorrente ha completamente disatteso tale principio non avendo specificato se le censure sollevate siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità e già per tali considerazioni il ricorso deve considerarsi inammissibile. 6. Ad ogni buon conto deve altresì rilevarsi che le censure sollevate sono da considerarsi aspecifiche anche ove si consideri che esse reiterano, senza apportare alcun elemento di novità, le doglianze già fatte valere con il ricorso in appello senza confrontarsi con la sentenza qui impugnata che, in modo lineare, logico e approfondito, ha valutato tutte le censure proposte e, attenendosi ai principi elaborati da questa Corte di legittimità, le ha ritenute totalmente infondate. (Sez. 6, Sentenza n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01 6.1. Ed invero, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che nel caso in esame fosse configurabile la cd. bancarotta documentale specifica non essendo stati rinvenuti né libri né scritture contabili. L'occultamento dei libri e delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione di essi alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. — rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture. La contestazione di sottrazione, a cui si deve equiparare quella di omessa tenuta delle stesse, combacia, dunque, perfettamente con le emergenze probatorie atteso che, come evidenziato nella sentenza impugnata, nonostante le reiterate richieste del curatore fallimentare all'imputata, nessuno dei libri contabili obbligatori imposti per legge era stato da questa consegnato. Ciò posto, la Corte d'appello, dopo aver ricordato che costituisce precipuo e indefettibile obbligo dell'amministratore quello di tenere e conservare i libri e le scritture contabili a norma dell'art. 2392 cod. civ., ha ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata [come è avvenuto nella fattispecie in esame] a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.» (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147). Orbene, nella specie, non solo non risulta essere stata fornita alcuna prova volta a superare la presunzione semplice di cui si è detto, ma la Corte d'appello, dopo avere rilevato l'assoluta e completa mancanza delle scritture contabili della fallita (in particolare dei libri cespiti e inventari e del libro giornale), ha sottolineato che nessun cespite legato alla società era stato rinvenuto; che il curatore fallimentare, recatosi nel marzo 2014 presso l'indirizzo dove asseritamente veniva esercitata l'attività commerciale, al fine di apporre i sigilli a tali locali, constatava che la sede legale della società risultava essere presso un'abitazione privata disabitata, e che dalle informazioni assunte in loco dai vicini risultava che l'attività della fallita era stata svolta solo fino alla fine dell'anno 2009 dopodiché nessuno aveva avuto informazioni né della società né dei soci. La Corte, quindi, ha stigmatizzato «l'evidente parallelismo tra l'intervenuta sottrazione dell'intero impianto contabile e il mancato reperimento di alcun cespite legato alla società a fronte dell'ingente passivo accertato come ammontante a oltre 5 milioni di euro. Nessun bene è stato inventariato non solo tra quelli afferenti al patrimonio sociale, ma altresì a quelli personali dei soci illimitatamente responsabili». Tali risultanze, argomenta esaurientemente la Corte, «assodata l'assoluta e completa mancanza delle scritture contabili della fallita [dimostrano che] la sottrazione dell'intero impianto contabile è stata posta in essere con il precipuo fine di creare nocumento per i creditori e sottrarsi all'accertamento di eventuali condotte distrattive». Tali elementi, valutati globalmente e in uno con il comportamento scarsamente collaborativo dell'imputata che, solo dopo numerosi solleciti da parte del curatore, si era recata presso lo studio commercialistico (che nel 2010 aveva inviato una raccomandata alla Calvetti con cui si comunicava di ritenersi esonerato da ogni responsabilità per insolvenze della fallita) ritirando tutta la documentazione in possesso dello studio e consegnando solo «dichiarazioni fiscali fino al MOd. Unico 2009 e documentazione attinente a semplici pratiche amministrative , ma nulla attinente alla contabilità della fallita» hanno permesso alla Corte d'appello di ritenere sussistenti una pluralità di indici cli fraudolenza tali da consentire di ritenere dimostrato il dolo specifico ossia la volontà precipua di recare pregiudizio ai creditori e di «ostacolare e nascondere l'individuazione di eventuali crediti verso terzi o l'esistenza di beni strumentali economicamente appetibili ancora nella disponibilità dei soci o clandestinamente alienati con atti suscettibili di revocatoria». Le censure del ricorrente non inficiano la tenuta logico-argomentativa della motivazione e sembrano perdere di vista la complessiva ricostruzione della sentenza impugnata, optando per una modalità critica palesemente frammentata, ripercorrendo singoli passaggi motivazionali avulsi dal loro inquadramento logico e, quindi, dal confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata e sollecitando l'esame della relazione del curatore preclusa a questo giudice di legittimità. 6.2. Il quadro ricostruttivo di cui si è detto è da ritenersi ragionevolmente incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa e la motivazione offerta dalla Corte d'appello, che ha dato conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione, è del tutto adeguata, completa e priva di aporie. 7. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in fa