CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 31 dicembre 2025 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l ’ istanza del condannato XXXXXXXXXXXXXXX dirideterminazione della pena da espiare indicata nel provvedimento di unificazione delle peneconcorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli il 27 settembre 2025, ma harespinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di esecuzione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo, in cui deduce che l’accoglimento dell’istanza dirideterminazione della pena da espiare per effetto del computo del presofferto di sette mesiha comportato che la pena da espiare divenisse inferiore ai quattro anni, e che quindirientrasse nelle ipotesi che permettevano la sospensione dell’esecuzione ex art. 656,comma 5, cod. proc. pen.; il condannato, d’altronde, non è in espiazione per reati ostativi, e,pur se è vero che è detenuto per questa causa, però non era in misura cautelare almomento del passaggio in giudicato della sentenza, la sua situazione, quindi, non rientranelle cause normative di esclusione della sospensione dell’esecuzione; sotto altro profilo,l’ordinanza non motiva neanche sulla mancata applicazione della sospensione specialedell’esecuzione per i soggetti tossicodipendenti che hanno in corso un programma direcupero, alla luce delle allegazioni difensive che provavano l’esistenza di tale situazione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il condannato è in espiazione della pena dal 18 gennaio 2024 per effetto di un ordinedi esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 6giugno 2023; la pena messa in esecuzione a quella data era di 4 anni ed 1 mese direclusione (pena derivante da un cumulo di pene inflitte da diverse sentenze, tra cui vi eraanche la sentenza del Tribunale di Milano del 13 ottobre 2020); l’ordine di esecuzione nonera stato affiancato da sospensione dell’esecuzione perché la pena era superiore al limitemassimo di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., anche perchè il magistrato disorveglianza aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata di cui al comma 4-bis dellostesso articolo.Dopo l’inizio dell’espiazione sono passate in giudicato altre sentenze di condanna,l’ultima del Tribunale di Tivoli.Con ordinanza del 18 luglio 2025 il Tribunale di Tivoli, giudice dell’esecuzione divenutocompetente, ha riconosciuto all’imputato la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra ireati oggetto di quattro sentenze di condanna inflitte nei suoi confronti (tra cui quella delTribunale di Milano del 13 ottobre 2020 ricompresa nel cumulo per cui l’imputato era inespiazione dal 18 gennaio 2024) ed ha rideterminato per essi la pena complessiva di 6 annidi reclusione.Il 27 settembre 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, divenutaa sua volta il pubblico ministero competente a mettere in esecuzione il provvedimento ex art.655, comma 1, cod. proc. pen., ha emesso un nuovo ordine di esecuzione, in cui hacumulato le condanne inflitte all’imputato ancora in corso di esecuzione con quelle ancora daeseguire, ha preso atto della nuova pena di 6 anni di reclusione, conseguenza dell’ordinanzadel g.e. del 18 luglio 2025, e poi, trattandosi di una pena già in corso di espiazione, haindividuato come data di inizio dell’espiazione della pena il 18 gennaio 2024 (data in cui erastato messo in esecuzione il cumulo della Procura di Milano) e come scadenza della pena il17 gennaio 2030.L’8 ottobre 2025 il difensore del condannato ha proposto incidente di esecuzione, in cuiha chiesto lo scomputo del presofferto dei sette mesi e la sospensione dell’esecuzione inconseguenza del riconoscimento del presofferto. Il giudice dell’esecuzione ha riconosciutosoltanto il primo.Il ricorso deduce che, per effetto dello scomputo del presofferto di sette mesi, la penada espiare era diventata inferiore ai quattro anni e permetteva la sospensionedell’esecuzione.L’argomento è inammissibile.L’esistenza o meno dei presupposti perché una pena che deve essere espiata siaaffiancata dalla sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. deveessere verificata, infatti, soltanto con riferimento alla situazione esistente al momento diinizio dell’esecuzione; se, pertanto, nel corso dell’espiazione, la pena da espiare scendesotto i quattro anni, anche per effetto di provvedimenti del giudice dell’esecuzione intervenutimedio tempore, la rideterminazione della pena non ha effetto sulla sospensione della stessa.Non ha effetto, in particolare, sulla sospensione dell’esecuzione la circostanza che nelcorso dell’esecuzione la pena da espiare sia diminuita, come nel caso in esame, per effettodel riconoscimento di una continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in quanto “larideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod.proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivoall'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e nonlegittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione” (Sez. 1, n.10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Nonaj, Rv. 282788 - 01).Il ricorso deduce che nel caso in esame sussistevano, comunque, quantomeno, ipresupposti della sospensione dell’esecuzione prevista per i condannati tossicodipendentiche hanno in corso un programma di recupero.L’argomento è inammissibile, perché il certificato di tossicodipendenza su cui è fondatala deduzione risale al 31 gennaio 2017 ed attesta soltanto che all’esame del capellodell’odierno ricorrente risulta un disturbo da assunzione di cocaina.In definitiva, nel caso in esame non era presente agli atti alcuna certificazione ditossicodipendenza o dell’esistenza di un programma di recupero in atto che imponesse algiudice dell’esecuzione di valutare la eventuale illegittimità dell’ordine di esecuzione permancata concessione della sospensione ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.