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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27656/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diCagliariUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizionerelativa alla revoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 novembre 2025, ilGiudice dell’Udienza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Cagliari ha applicato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen.(commesso in Sestu il 30 settembre 2023 con decesso avvenuto l’1 ottobre2023) la pena concordata di anni 1 mesi 6 di reclusione, condizionalmentesospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente diguida.2.

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito alla applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il difensore ricordache la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019 ha dichiaratola fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio conriferimento all’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui essonon prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e alterzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudicedi applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida,quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo delcomma 2 dello stesso articolo.

In questi casi il giudice potrà disporre la sanzionedella revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente diguida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimocomma 2 dell’art. 222 cod. strada.L’imputazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] non contempla le circostanzeaggravanti di cui all’art. 589 bis comma 2 e 3 cod. pen. sicché il giudice ha sì lafacoltà di applicare la sanzione della revoca della patente, purché, tuttavia,indichi le ragioni a fondamento della decisione.

Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] nonha assolto in modo adeguato all’onere di motivazione, limitandosi a richiamare inmodo generico la “gravità del fatto”.3.

Il Procuratore Generale, nella persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizionerelativa alle revoca della patente di guida.4.

Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hannoproprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio inragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operativitàdell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che ilgiudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delleparti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del23/05/2018, Rv. 273091).Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazionedella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordineall’applicazione della sanzione amministrativa, in forza della disciplina generaledettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile: conriferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale il ricorso per cassazione èammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.5.

Nel merito il motivo è fondato.

L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale conseguela revoca della patente di guida».

Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenzan. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art.222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ovenon ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degliartt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, inalternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella dellasospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2dello stesso articolo.

In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione dellarevoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guidaper la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2dell’art. 222 cod. strada.

Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravantidella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ilgiudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patentedi guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto,in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamentopiù sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod.

Strada(Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022 – 01).5.1.

Nel caso in esame all’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art.589 bis cod. pen. non aggravato. [OSCURATO:PERSONA], applicando la sanzioneamministrativa della revoca della patente di guida, non ha assolto in manieraadeguata all’obbligo di motivazione e ha giustificato la più grave misura con unrichiamo generico e apodittico alla gravità del fatto.

La motivazione in tal modoadottata è apparente, in quanto inidonea a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 ).6.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente allaindividuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché ilgiudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella daapplicare nella specie.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa allasanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinviaper nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica.Deciso in Roma il 11 giugno 2026La Consigliera est.

Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diCagliariUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizionerelativa alla revoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 novembre 2025, ilGiudice dell’Udienza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Cagliari ha applicato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen.(commesso in Sestu il 30 settembre 2023 con decesso avvenuto l’1 ottobre2023) la pena concordata di anni 1 mesi 6 di reclusione, condizionalmentesospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente diguida.2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito alla applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore ricordache la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019 ha dichiaratola fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio conriferimento all’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui essonon prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e alterzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudicedi applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida,quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo delcomma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà disporre la sanzionedella revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente diguida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimocomma 2 dell’art. 222 cod. strada.L’imputazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] non contempla le circostanzeaggravanti di cui all’art. 589 bis comma 2 e 3 cod. pen. sicché il giudice ha sì lafacoltà di applicare la sanzione della revoca della patente, purché, tuttavia,indichi le ragioni a fondamento della decisione. Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] nonha assolto in modo adeguato all’onere di motivazione, limitandosi a richiamare inmodo generico la “gravità del fatto”.3. Il Procuratore Generale, nella persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizionerelativa alle revoca della patente di guida.4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hannoproprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio inragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operativitàdell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che ilgiudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delleparti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del23/05/2018, Rv. 273091).Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazionedella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordineall’applicazione della sanzione amministrativa, in forza della disciplina generaledettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile: conriferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale il ricorso per cassazione èammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.5. Nel merito il motivo è fondato. L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale conseguela revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenzan. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art.222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ovenon ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degliartt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, inalternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella dellasospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione dellarevoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guidaper la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2dell’art. 222 cod. strada. Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravantidella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ilgiudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patentedi guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto,in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamentopiù sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. Strada(Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022 – 01).5.1. Nel caso in esame all’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art.589 bis cod. pen. non aggravato. [OSCURATO:PERSONA], applicando la sanzioneamministrativa della revoca della patente di guida, non ha assolto in manieraadeguata all’obbligo di motivazione e ha giustificato la più grave misura con unrichiamo generico e apodittico alla gravità del fatto. La motivazione in tal modoadottata è apparente, in quanto inidonea a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 ).6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente allaindividuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché ilgiudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella daapplicare nella specie. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa allasanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinviaper nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica.Deciso in Roma il 11 giugno 2026La Consigliera est. Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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