CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41532/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto, con sentenza del 12/02/2021, riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo i criteri indicati dal P.G. appellante) la sentenza emessa in data 15/04/2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale NOTARISTEFANO Tiziano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina e porto abusivo di coltello a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il NOTARISTEFANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il ricorso è inammissibile. La doglianza difensiva non tiene infatti conto del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, tra l'altro, sulla recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. Pen. Risulta pertanto applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il P