CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06690/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in riferimento agli artt. 75 d. Igs. 159/2011 e 533 cod. proc. pen. e della violazione di legge in relazione all'art.533 cod. proc. pen. - perché manifestamente infondate. E ciò, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], agente di P.g., considera infondata la censura relativa al malfunzionamento del campanello dell'abitazione. La Corte di appello di Catanzaro evidenzia come nell'ordinamento processuale penale sia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire gli elementi necessari all'accertamento di fatti ignoti che siano idonei, se riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, onere non assolto dal ricorrente; onere che incombe sull'imputato personalmente e va assolto in contraddittorio tra le parti, non potendo essere sostituito né dalla prospettazione dei fatti fornita dal difensore né dalla produzione di memorie, anche se provenienti dallo stesso imputato. E sottolinea come la versione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe sentito bussare alla porta risulta dunque ipotetica, non avendo Macleo personalmente prospettato tale circostanza perché, non si è sottoposto ad esame ne ha reso spontanee dichiarazioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si duole della mancata valutazione delle deduzioni difensive e si insiste su un insussistente travisamento delle prove - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024