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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 27594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];OSSERVARilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall’imputato e non dadifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 613,comma 1, cod. proc. pen., sicché è inammissibile (v.

Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010-01);ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. (v.

Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Rv. 272885-01) e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenereche lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];OSSERVARilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall’imputato e non dadifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 613,comma 1, cod. proc. pen., sicché è inammissibile (v. Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010-01);ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Rv. 272885-01) e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenereche lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27594/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris