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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15497/2026

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pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come inCONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 133/21 della Commissione TributariaRegionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 27settembre 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n.58/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Udine, con laquale era stato rigettato il ricorso della contribuente avversol’avviso di accertamento n. 2, annualità 2015, emesso dallaICA s.r.l., società concessionaria per il Comune di Palmanova(UD), in relazione all’imposta sulla pubblicità dovuta per duescritte non luminose poste in aderenza della palazzina adibita acentro servizi di sua proprietà, ubicata in prossimità del caselloautostradale di Palmanova.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato la nullitàdella sentenza impugnata, per motivazione apparente, inquanto la corte di merito aveva omesso di considerare che ilreale ed unico thema decidendum non era né la qualifica diinsegne di esercizio delle scritte assoggettate ad imposta, né laloro metratura (circostanze pacifiche), bensì la natura dimessaggio pubblicitario delle stesse.3.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1.

E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,perché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado -motivando sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale”al quale si è fatto testé riferimento- hanno ritenuto chericorresse il presupposto impositivo, in quanto l’art. 12 d.lgs. n.507 del 1993 prevede la tassabilità delle insegne, con le soleesclusioni di cui all’art. 17, che, al comma 1-bis, esenta leinsegne di esercizio di attività commerciali e di produzione dibeni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolgel’attività alla quale si riferiscono, di superficie complessiva finoa cinque metri quadrati, per cui, non ricorrendo questipresupposti (essendo le insegne poste su un edificio diversodalla sede ed avendo una superficie superiore a quella or orarammentata), hanno rigettato l’appello (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 3).4.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla natura non luminosadelle insegne -da distinguere, in ogni caso, dalla vera e propria“pubblicità”- e dall’irrilevanza -ai fini della tassazione- dellaloro ubicazione presso un edificio non adibito a sede dellasocietà, vieppiù considerando che non era dirimente, alNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026riguardo, il mero dato formale, incentrato esclusivamente sullasede legale.5.

Il motivo è infondato.5.1.

L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo e, cioè, che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14).

Il ricorrente, nelrispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6,e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare,allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur semprerimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, infatti, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o un puntocontroverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale,Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato,in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).5.2.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno affrontato lequestioni inerenti alla natura delle scritte, costituite da insegne(definite, peraltro, in alcune parti della sentenza, “luminose”,per un presumibile refuso, irrilevante ai fini della decisione,essendo indicate, in altre parti, come “non luminose”), ed allaloro ubicazione (presso il centro-servizi e non presso la sededella società), per cui, a stretto rigore, non è possibilediscettare di omesso esame di un fatto, bensì di accertamentodi un fatto.5.3.

Inoltre, la decisione assunta con la sentenza impugnata,imperniata sull’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17,comma 1-bis, d.lgs. n. 597 del 1993, alle insegne de quibus,trattandosi di scritte poste su un edificio non costituente lasede della società, di dimensioni superiori a cinque metriquadrati, è sostanzialmente conforme a quella dellaCommissione Tributaria Provinciale di Udine: viene in rilievo,Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, di cui all’art.348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cui contenuto è statoriprodotto, con la recente riforma dell’ordinamentoprocessuale, nell’art. 360, terzo comma, c.p.c., che commina lasanzione processuale dell’inammissibilità della ragione didoglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio sia quando la decisione di secondo grado siainteramente corrispondente a quella di primo grado, siaquando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa,non ostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiuntiargomenti ulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni giàassunte dal primo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ed, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantospecificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).6.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione ofalsa applicazione degli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 507 del 1993, inragione dell’insussistenza del presupposto impositivo, nonavendo le scritte natura pubblicitaria, giacché la disciplinalegale risulterebbe indubbiamente violata qualora fosseinterpretata nel senso di ricomprendere nell’areadell’imposizione le insegne di un soggetto monopolistaNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026indiretto, mancando in radice lo scopo di promuovere ladomanda di beni o servizi o di migliorarne -del suddettosoggetto- l’immagine.7.

Il motivo è infondato.7.1.

L’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, in terminigenerali, che le insegne siano assoggettate ad imposta,essendo, dunque, astrattamente idonee ad assolvere ad unafunzione pubblicitaria, salvo che ricorrano le ipotesi di esonerodisciplinate dall’art. 17, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. n. 507 del1993, non ricorrenti nella vicenda in esame, trattandosi -comesi è più volte detto- di insegne collocate su un edificio noncoincidente con la sede della società ed, in ogni caso, aventidimensioni superiori a cinque metri quadrati.L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993, invece, individua ilpresupposto impositivo, ravvisabile al cospetto di messaggidiffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi o di migliorarel’immagine del soggetto pubblicizzato.E’ stato affermato, a tal proposito, che la norma correlal’assoggettabilità ad imposizione di qualunque messaggiopubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visiveo acustiche”, siccome espressivo di capacità contributiva, tuttele volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o delprodotto, qual è anche l’insegna, oltre alla ragione sociale, almarchio, ecc., travalichi la mera finalità distintiva -che è quelladi permettere al consumatore, orientandone le scelte, diriconoscere i prodotti o servizi offerti rispetto a quelli degli altrioperatori di mercato- per il luogo (pubblico, aperto o esposto alpubblico) dove esso è situato, per le sue caratteristichestrutturali o per le modalità di utilizzo, in quantoNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indefinitodi possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodottodell’impresa (cfr. Cass. n. 8658/15, Cass. n. 11530/18 e Cass.n. 2769/26), nonché a promuoverne o migliorarne l’immagine(cfr. Cass. n. 17624/21 e, nello stesso senso, Cass. n.32557/25), essendo rilevante -a prescindere, quindi,dall’intento soggettivo di colui il quale ad esso ricorra (cfr.Cass. n. 31707/18 e Cass. n. 1164/26) e dall’eventualefunzione reclamistica o propagandistica che sia destinato adassolvere (cfr. Cass. n. 23383/09, Cass. n. 29089/18 e Cass.20872/25)- che il messaggio abbia l’attitudine, in rapportoall’ubicazione del mezzo ed alle sue peculiari caratteristiche, adavere un numero indefinito di destinatari, che diventano talisolo perché vengono a trovarsi in un determinato luogo (cfr.Cass. n. 27497/14, Cass. n. 6714/17 e Cass. n. 20818/25).7.2.

Ebbene, in questa prospettiva, la circostanza sulla qualeè imperniato il motivo in esame -e, cioè, il fatto di essere lacontribuente in una situazione di “monopolio indiretto”, persvolgere il servizio su concessione e senza concorrenza- non èdecisiva, perché la natura pubblicitaria di un messaggio nonpresuppone necessariamente -come si è accennato inprecedenza- una finalità reclamistica o propagandistica, volta asollecitare l’acquisto di beni o servizi o a preferirli a quelli dialtri operatori di mercato, ma l’attitudine alla divulgazione ed alconsolidamento della riconoscibilità del nome dell’impresa,dell’attività e dei beni o servizi che offre, diffondendone lanotorietà nel pubblico e migliorandone l’immagine, fermorestando che, al fine di intravedere la suddetta natura, non èindispensabile una comparazione tra beni o servizi, potendo ilmessaggio anche essere meramente diretto a sollecitare laNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026fruizione di determinati beni o servizi rispetto all’alternativa,per i potenziali consumatori, di non fruirne.Né rileva l’ulteriore circostanza allegata dalla ricorrente,inerente alla sua natura di “organismo di diritto pubblico”, nonsolo perché, sul piano processuale, la questione non è statamai posta nel corso del giudizio, non essendoci alcunriferimento ad essa nemmeno nelle sentenze di merito e nonessendo stato specificato, in ogni caso, se e quando sia stataveicolata nel vaso processuale, in violazione del principio dispecificità e, soprattutto, di autosufficienza, ma anche perché,sul piano sostanziale, si tratta di un soggetto esercente attivitàeconomica, nella forma di società di capitali, operante sulmercato.L’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993, che definisce il soggettopassivo d’imposta, non pone, del resto, alcuna esclusione sullabase della natura e della qualità del contribuente, sempre che,ovviamente, sia configurabile un messaggio pubblicitario e,cioè, che il mezzo utilizzato abbia le caratteristicheprecedentemente menzionate e sia finalizzato, quindi, alrichiamo dell’attenzione del pubblico sui beni o servizi offerti oa migliorare l’immagine di chi li offre e sia potenzialmenteidoneo ad incrementare il risultato positivo dell’attivitàd’impresa (che, nel caso di specie, è indubitabilmenteesercitata), in quanto strettamente correlato ad un vantaggioimmediato e diretto per il beneficiario, in relazione allarisonanza che il suddetto messaggio sia suscettibile di averenella platea dei consumatori (cfr. Cass. n. 9696/22).8.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/20269.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come inCONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 133/21 della Commissione TributariaRegionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 27settembre 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n.58/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Udine, con laquale era stato rigettato il ricorso della contribuente avversol’avviso di accertamento n. 2, annualità 2015, emesso dallaICA s.r.l., società concessionaria per il Comune di Palmanova(UD), in relazione all’imposta sulla pubblicità dovuta per duescritte non luminose poste in aderenza della palazzina adibita acentro servizi di sua proprietà, ubicata in prossimità del caselloautostradale di Palmanova.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato la nullitàdella sentenza impugnata, per motivazione apparente, inquanto la corte di merito aveva omesso di considerare che ilreale ed unico thema decidendum non era né la qualifica diinsegne di esercizio delle scritte assoggettate ad imposta, né laloro metratura (circostanze pacifiche), bensì la natura dimessaggio pubblicitario delle stesse.3. Il motivo è infondato.Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1. E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,perché il sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado -motivando sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale”al quale si è fatto testé riferimento- hanno ritenuto chericorresse il presupposto impositivo, in quanto l’art. 12 d.lgs. n.507 del 1993 prevede la tassabilità delle insegne, con le soleesclusioni di cui all’art. 17, che, al comma 1-bis, esenta leinsegne di esercizio di attività commerciali e di produzione dibeni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolgel’attività alla quale si riferiscono, di superficie complessiva finoa cinque metri quadrati, per cui, non ricorrendo questipresupposti (essendo le insegne poste su un edificio diversodalla sede ed avendo una superficie superiore a quella or orarammentata), hanno rigettato l’appello (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 3).4. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla natura non luminosadelle insegne -da distinguere, in ogni caso, dalla vera e propria“pubblicità”- e dall’irrilevanza -ai fini della tassazione- dellaloro ubicazione presso un edificio non adibito a sede dellasocietà, vieppiù considerando che non era dirimente, alNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026riguardo, il mero dato formale, incentrato esclusivamente sullasede legale.5. Il motivo è infondato.5.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo e, cioè, che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Il ricorrente, nelrispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6,e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare,allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur semprerimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, infatti, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o un puntocontroverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale,Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato,in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).5.2. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno affrontato lequestioni inerenti alla natura delle scritte, costituite da insegne(definite, peraltro, in alcune parti della sentenza, “luminose”,per un presumibile refuso, irrilevante ai fini della decisione,essendo indicate, in altre parti, come “non luminose”), ed allaloro ubicazione (presso il centro-servizi e non presso la sededella società), per cui, a stretto rigore, non è possibilediscettare di omesso esame di un fatto, bensì di accertamentodi un fatto.5.3. Inoltre, la decisione assunta con la sentenza impugnata,imperniata sull’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17,comma 1-bis, d.lgs. n. 597 del 1993, alle insegne de quibus,trattandosi di scritte poste su un edificio non costituente lasede della società, di dimensioni superiori a cinque metriquadrati, è sostanzialmente conforme a quella dellaCommissione Tributaria Provinciale di Udine: viene in rilievo,Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, di cui all’art.348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cui contenuto è statoriprodotto, con la recente riforma dell’ordinamentoprocessuale, nell’art. 360, terzo comma, c.p.c., che commina lasanzione processuale dell’inammissibilità della ragione didoglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio sia quando la decisione di secondo grado siainteramente corrispondente a quella di primo grado, siaquando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa,non ostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiuntiargomenti ulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni giàassunte dal primo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ed, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantospecificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione ofalsa applicazione degli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 507 del 1993, inragione dell’insussistenza del presupposto impositivo, nonavendo le scritte natura pubblicitaria, giacché la disciplinalegale risulterebbe indubbiamente violata qualora fosseinterpretata nel senso di ricomprendere nell’areadell’imposizione le insegne di un soggetto monopolistaNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026indiretto, mancando in radice lo scopo di promuovere ladomanda di beni o servizi o di migliorarne -del suddettosoggetto- l’immagine.7. Il motivo è infondato.7.1. L’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, in terminigenerali, che le insegne siano assoggettate ad imposta,essendo, dunque, astrattamente idonee ad assolvere ad unafunzione pubblicitaria, salvo che ricorrano le ipotesi di esonerodisciplinate dall’art. 17, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. n. 507 del1993, non ricorrenti nella vicenda in esame, trattandosi -comesi è più volte detto- di insegne collocate su un edificio noncoincidente con la sede della società ed, in ogni caso, aventidimensioni superiori a cinque metri quadrati.L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993, invece, individua ilpresupposto impositivo, ravvisabile al cospetto di messaggidiffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi o di migliorarel’immagine del soggetto pubblicizzato.E’ stato affermato, a tal proposito, che la norma correlal’assoggettabilità ad imposizione di qualunque messaggiopubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visiveo acustiche”, siccome espressivo di capacità contributiva, tuttele volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o delprodotto, qual è anche l’insegna, oltre alla ragione sociale, almarchio, ecc., travalichi la mera finalità distintiva -che è quelladi permettere al consumatore, orientandone le scelte, diriconoscere i prodotti o servizi offerti rispetto a quelli degli altrioperatori di mercato- per il luogo (pubblico, aperto o esposto alpubblico) dove esso è situato, per le sue caratteristichestrutturali o per le modalità di utilizzo, in quantoNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indefinitodi possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodottodell’impresa (cfr. Cass. n. 8658/15, Cass. n. 11530/18 e Cass.n. 2769/26), nonché a promuoverne o migliorarne l’immagine(cfr. Cass. n. 17624/21 e, nello stesso senso, Cass. n.32557/25), essendo rilevante -a prescindere, quindi,dall’intento soggettivo di colui il quale ad esso ricorra (cfr.Cass. n. 31707/18 e Cass. n. 1164/26) e dall’eventualefunzione reclamistica o propagandistica che sia destinato adassolvere (cfr. Cass. n. 23383/09, Cass. n. 29089/18 e Cass.20872/25)- che il messaggio abbia l’attitudine, in rapportoall’ubicazione del mezzo ed alle sue peculiari caratteristiche, adavere un numero indefinito di destinatari, che diventano talisolo perché vengono a trovarsi in un determinato luogo (cfr.Cass. n. 27497/14, Cass. n. 6714/17 e Cass. n. 20818/25).7.2. Ebbene, in questa prospettiva, la circostanza sulla qualeè imperniato il motivo in esame -e, cioè, il fatto di essere lacontribuente in una situazione di “monopolio indiretto”, persvolgere il servizio su concessione e senza concorrenza- non èdecisiva, perché la natura pubblicitaria di un messaggio nonpresuppone necessariamente -come si è accennato inprecedenza- una finalità reclamistica o propagandistica, volta asollecitare l’acquisto di beni o servizi o a preferirli a quelli dialtri operatori di mercato, ma l’attitudine alla divulgazione ed alconsolidamento della riconoscibilità del nome dell’impresa,dell’attività e dei beni o servizi che offre, diffondendone lanotorietà nel pubblico e migliorandone l’immagine, fermorestando che, al fine di intravedere la suddetta natura, non èindispensabile una comparazione tra beni o servizi, potendo ilmessaggio anche essere meramente diretto a sollecitare laNumero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/2026fruizione di determinati beni o servizi rispetto all’alternativa,per i potenziali consumatori, di non fruirne.Né rileva l’ulteriore circostanza allegata dalla ricorrente,inerente alla sua natura di “organismo di diritto pubblico”, nonsolo perché, sul piano processuale, la questione non è statamai posta nel corso del giudizio, non essendoci alcunriferimento ad essa nemmeno nelle sentenze di merito e nonessendo stato specificato, in ogni caso, se e quando sia stataveicolata nel vaso processuale, in violazione del principio dispecificità e, soprattutto, di autosufficienza, ma anche perché,sul piano sostanziale, si tratta di un soggetto esercente attivitàeconomica, nella forma di società di capitali, operante sulmercato.L’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993, che definisce il soggettopassivo d’imposta, non pone, del resto, alcuna esclusione sullabase della natura e della qualità del contribuente, sempre che,ovviamente, sia configurabile un messaggio pubblicitario e,cioè, che il mezzo utilizzato abbia le caratteristicheprecedentemente menzionate e sia finalizzato, quindi, alrichiamo dell’attenzione del pubblico sui beni o servizi offerti oa migliorare l’immagine di chi li offre e sia potenzialmenteidoneo ad incrementare il risultato positivo dell’attivitàd’impresa (che, nel caso di specie, è indubitabilmenteesercitata), in quanto strettamente correlato ad un vantaggioimmediato e diretto per il beneficiario, in relazione allarisonanza che il suddetto messaggio sia suscettibile di averenella platea dei consumatori (cfr. Cass. n. 9696/22).8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 9179/2022Numero sezionale 3776/2026Numero di raccolta generale 15497/2026Data pubblicazione 21/05/20269. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15497/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris