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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23615/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/6/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato, in ordine ai reati di truffa e calunnia, commessi ai danni della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, nel cui interesse sono stati formulati due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza di una valida querela.

Sottolinea il ricorrente che la persona offesa aveva sottoscritto la querela, in calce alla quale aveva rilasciato la procura speciale in favore del difensore che, tuttavia, non veniva a sua volta sottoscritta.

Ciò comporterebbe che la querela non può ritenersi validamente proposta, essendo stata depositata dal difensore mai delegato o nominato, stante la carenza di sottoscrizione in calce alla procura.

2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in quanto la sentenza si sarebbe limitata a richiamare quella di primo grado, senza fornire alcuna argomentazione idonea a confutare i motivi di appello e, in particolare, non valutando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, non considerando che la denuncia di smarrimento degli assegni consegnati alla persona offesa era stata immediatamente ritirata dall'imputato.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha dato atto della presenza di una valida procura, il che presuppone l'avvenuto accertamento della sottoscrizione.

Si tratta di una valutazione di merito insuscettibile di valutazione diretta da parte della Cassazione, tanto più che non è stato neppure dedotto un vizio di travisamento della prova.

Peraltro, in motivazione si specifica che la querela, una volta presentata presso la Procura della Repubblica, è stata ratificata, il che sottintende un atto di conferma proveniente dalla parte, in relazione al quale non è stato sollevato alcun specifico motivo di contestazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è generico, non confrontandosi con la motivazione nella quale si dà atto del richiamo per relationem alla sentenza di primo grado ma, al contempo, si motiva specificamente in merito alle ragioni dell'attendibilità della persona offesa, alla completezza della ricostruzione del fatto ',,------« e alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.

Del tutto irrilevante è l'ulteriore doglianza circa la presunta carenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, desunto dal fatto che l'imputato, non appena avuto contezza che gli assegni denunciati come smarriti erano quelli ricevuti dalla persona offesa, provvedeva a ritirare la denuncia.

A prescindere dal fatto che, in punto di fatto, la circostanza non è stata oggetto di accertamento, è sufficiente rilevare che il reato di calunnia si perfeziona nel momento stesso in cui viene presentata la falsa denuncia di smarrimento, il cui successivo ritiro costituisce un post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato.

A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, chiarito che gli assegni denunciati come smarriti erano stati rilasciati in pagamento della fornitura oggetto di truffa e a seguito delle rassicurazioni sulla propria solvibilità, fornite dall'imputato alla persona offesa nel momento in cui aveva consegnato gli assegni postdatati.

Il quadro complessivo è stato, pertanto, compiutamente valutato dai giudici di merito e trasfuso in una motivazione che non presenta quei caratteri di manifesta illogicità o contraddittorietà rilevabili in sede di legittimità.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/6/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato, in ordine ai reati di truffa e calunnia, commessi ai danni della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, nel cui interesse sono stati formulati due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza di una valida querela. Sottolinea il ricorrente che la persona offesa aveva sottoscritto la querela, in calce alla quale aveva rilasciato la procura speciale in favore del difensore che, tuttavia, non veniva a sua volta sottoscritta. Ciò comporterebbe che la querela non può ritenersi validamente proposta, essendo stata depositata dal difensore mai delegato o nominato, stante la carenza di sottoscrizione in calce alla procura. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in quanto la sentenza si sarebbe limitata a richiamare quella di primo grado, senza fornire alcuna argomentazione idonea a confutare i motivi di appello e, in particolare, non valutando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, non considerando che la denuncia di smarrimento degli assegni consegnati alla persona offesa era stata immediatamente ritirata dall'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato atto della presenza di una valida procura, il che presuppone l'avvenuto accertamento della sottoscrizione. Si tratta di una valutazione di merito insuscettibile di valutazione diretta da parte della Cassazione, tanto più che non è stato neppure dedotto un vizio di travisamento della prova. Peraltro, in motivazione si specifica che la querela, una volta presentata presso la Procura della Repubblica, è stata ratificata, il che sottintende un atto di conferma proveniente dalla parte, in relazione al quale non è stato sollevato alcun specifico motivo di contestazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico, non confrontandosi con la motivazione nella quale si dà atto del richiamo per relationem alla sentenza di primo grado ma, al contempo, si motiva specificamente in merito alle ragioni dell'attendibilità della persona offesa, alla completezza della ricostruzione del fatto ',,------« e alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti. Del tutto irrilevante è l'ulteriore doglianza circa la presunta carenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, desunto dal fatto che l'imputato, non appena avuto contezza che gli assegni denunciati come smarriti erano quelli ricevuti dalla persona offesa, provvedeva a ritirare la denuncia. A prescindere dal fatto che, in punto di fatto, la circostanza non è stata oggetto di accertamento, è sufficiente rilevare che il reato di calunnia si perfeziona nel momento stesso in cui viene presentata la falsa denuncia di smarrimento, il cui successivo ritiro costituisce un post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato. A ciò deve aggiungersi che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, chiarito che gli assegni denunciati come smarriti erano stati rilasciati in pagamento della fornitura oggetto di truffa e a seguito delle rassicurazioni sulla propria solvibilità, fornite dall'imputato alla persona offesa nel momento in cui aveva consegnato gli assegni postdatati. Il quadro complessivo è stato, pertanto, compiutamente valutato dai giudici di merito e trasfuso in una motivazione che non presenta quei caratteri di manifesta illogicità o contraddittorietà rilevabili in sede di legittimità. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 magg
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