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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08304/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 1°/2/2022, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 16/11/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che entrambi propongono ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che sarebbe sostenuto da motivazione viziata.

3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, riscontrandosi sul punto un argomento del tutto congruo e solido, come tale non censurabile in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in particolare, ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 24990 del 30/1/2020) in forza del quale la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ciò, peraltro, con la precisazione che il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

4. Rilevato che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio, valorizzando il quantitativo di cocaina rinvenuto nella disponibilità dei ricorrenti (2,45 grammi per Khoulaki e 5,15 grammi per Benrabah), tale da comportare un profitto - quando ceduto - non certo quantificabile in poche decine di euro, come aveva sostenuto la difesa.

Con riguardo, poi, alla lesione del bene protetto (sulla quale gli atti di gravame non si erano espressi), la sentenza ha evidenziato il "confezionamento frazionato, propedeutico a multiple cessioni", nonché le "modalità di occultamento, indicative di un'abitualità della condotta e di un inserimento nel circuito dello spaccio, confermata dalla prosecuzione della attività illecita da parte degli imputati anche successivamente, quale emerge dai certificati penali in atti".

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 1°/2/2022, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 16/11/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che entrambi propongono ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che sarebbe sostenuto da motivazione viziata. 3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, riscontrandosi sul punto un argomento del tutto congruo e solido, come tale non censurabile in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in particolare, ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 24990 del 30/1/2020) in forza del quale la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ciò, peraltro, con la precisazione che il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. 4. Rilevato che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio, valorizzando il quantitativo di cocaina rinvenuto nella disponibilità dei ricorrenti (2,45 grammi per Khoulaki e 5,15 grammi per Benrabah), tale da comportare un profitto - quando ceduto - non certo quantificabile in poche decine di euro, come aveva sostenuto la difesa. Con riguardo, poi, alla lesione del bene protetto (sulla quale gli atti di gravame non si erano espressi), la sentenza ha evidenziato il "confezionamento frazionato, propedeutico a multiple cessioni", nonché le "modalità di occultamento, indicative di un'abitualità della condotta e di un inserimento nel circuito dello spaccio, confermata dalla prosecuzione della attività illecita da parte degli imputati anche successivamente, quale emerge dai certificati penali in atti". 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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