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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 1983

Cassazione n. 30028/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 21 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, relative a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato i plurimi elementi emersi dall'istruttoria a sostegno dell'ipotesi accusatoria, sconfessando le alternative ricostruzioni avanzate dalla difesa e riproposte nel ricorso); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1.1 cod. pen., si limita a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, avverso la quale il ricorrente omette di confrontarsi, sottolineando a pagina 5 come la posizione lavorativa ricoperta dal prevenuto all'interno dell'istituto bancario avesse indubbiamente reso più agevole la realizzazione delle condotte criminose; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc:hé, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto che non può essere accolta la richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di liquidazione delle spese in suo favore, posto che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (vedi Sez.2, 12784 del 23/01/2020, Tamborino, Rv. 278834), requisito non presente nel caso in esame, in cui la parte civile si è limitata a chiedere di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 21 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, relative a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato i plurimi elementi emersi dall'istruttoria a sostegno dell'ipotesi accusatoria, sconfessando le alternative ricostruzioni avanzate dalla difesa e riproposte nel ricorso); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1.1 cod. pen., si limita a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, avverso la quale il ricorrente omette di confrontarsi, sottolineando a pagina 5 come la posizione lavorativa ricoperta dal prevenuto all'interno dell'istituto bancario avesse indubbiamente reso più agevole la realizzazione delle condotte criminose; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc:hé, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto che non può essere accolta la richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di liquidazione delle spese in suo favore, posto che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (vedi Sez.2, 12784 del 23/01/2020, Tamborino, Rv. 278834), requisito non presente nel caso in esame, in cui la parte civile si è limitata a chiedere di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. Così d