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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09198/2026

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ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Toscanan. 1155/2023 depositata il 09/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 142/2021, depositata in data 17/03/2021, la CTPdi Firenze accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avvisodi liquidazione, per complessivi 1.328,50 euro, dell’imposta di registrorelativa ad un’ordinanza di assegnazione al creditore [OSCURATO:PERSONA] di 1/5Numero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026del credito da pensione vantato dal debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Inps, atto giurisdizionale ritenuto dal ricorrente soggetto ad imposta inmisura fissa e non all’aliquota proporzionale dello 0,50% prevista per lacessione dei crediti.2.

Con sentenza n. 1155/2023, depositata il 15/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Firenze,avverso la suddetta sentenza della CTP, ritenendo il provvedimento diassegnazione atto giurisdizionale e non negoziale, integrante “una meraGiudice” e pertanto soggetto ad imposta di registro in misura fissa,citando a sostegno dell’assunto l’ordinanza di questa Corte n. 7306/2021.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedell’art. 37 d.P.R. n.131/1986 e degli artt. 6 e 8 lett. a), [OSCURATO:PERSONA], allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per avere la CdGT di secondo grado ritenuto inapplicabileall’ordinanza di assegnazione del credito l’imposta di registro in misuraproporzionale allo 0,50%, ai sensi degli artt. 6 e 8 lett. a), Tariffa PartePrima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, assumendone erroneamente latassazione in misura fissa perché asseritamente attuativa del titolo postoin esecuzione.

L’Ufficio finanziario rileva che, invece, l’ordinanza diassegnazione è atto giurisdizionale assoggettato a tassazione in misuraproporzionale o fissa a seconda della natura dell’atto, nel caso di specieavente ad oggetto l’assegnazione di un credito e, quindi, tassabile ai sensidell’art. 8, lettera a), [OSCURATO:PERSONA], allegata al citato d.P.R., nellamisura proporzionale determinata dall’art. 6 della citata Tariffa ParteNumero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026prima, vertendosi in una fattispecie di cessione forzosa di un credito,richiamando a sostegno del ricorso la medesima ordinanza di questaCorte, utilizzata dalla sentenza impugnata (Cass., n. 7306/2021).Il motivo è fondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che “l'art. 8 della Tariffa,contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta diregistro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione,equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha intesoriferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. e dagli artt.529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere chequando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istitutoprivatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di talerapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

In tal modo, iprovvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiequiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01).

La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.Numero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026577/2025, relativa ad identica fattispecie, concernente la tassazione diuna ordinanza di assegnazione del quinto della pensione spettante aldebitore esecutato, nonché Cass. n. 27265/25).Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha liquidatol’imposta in questione sulla base dell’aliquota proporzionale previstadall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA], d.P.R. 131/1986 per le cessioni di crediti,dovendosi applicare all’ordinanza di assegnazione del credito l'art. 8, lett.a) della medesima Tariffa (che rimanda per i provvedimenti diaggiudicazione traslativi di diritti reali su beni immobili o su unità dadiporto ovvero su altri beni e diritti, alle “stesse imposte stabilite per icorrispondenti atti”).La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’originario ricorso delcontribuente.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura di cui al dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15,comma 2 sexies, del d.lgs. 546/92.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e delle spese di giudizio di secondo grado, che liquidarispettivamente in 880,00 euro e in 1.000,00 euro per compensiprofessionali, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in 900,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Toscanan. 1155/2023 depositata il 09/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 142/2021, depositata in data 17/03/2021, la CTPdi Firenze accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avvisodi liquidazione, per complessivi 1.328,50 euro, dell’imposta di registrorelativa ad un’ordinanza di assegnazione al creditore [OSCURATO:PERSONA] di 1/5Numero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026del credito da pensione vantato dal debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Inps, atto giurisdizionale ritenuto dal ricorrente soggetto ad imposta inmisura fissa e non all’aliquota proporzionale dello 0,50% prevista per lacessione dei crediti.2. Con sentenza n. 1155/2023, depositata il 15/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Firenze,avverso la suddetta sentenza della CTP, ritenendo il provvedimento diassegnazione atto giurisdizionale e non negoziale, integrante “una meraGiudice” e pertanto soggetto ad imposta di registro in misura fissa,citando a sostegno dell’assunto l’ordinanza di questa Corte n. 7306/2021.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedell’art. 37 d.P.R. n.131/1986 e degli artt. 6 e 8 lett. a), [OSCURATO:PERSONA], allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per avere la CdGT di secondo grado ritenuto inapplicabileall’ordinanza di assegnazione del credito l’imposta di registro in misuraproporzionale allo 0,50%, ai sensi degli artt. 6 e 8 lett. a), Tariffa PartePrima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, assumendone erroneamente latassazione in misura fissa perché asseritamente attuativa del titolo postoin esecuzione. L’Ufficio finanziario rileva che, invece, l’ordinanza diassegnazione è atto giurisdizionale assoggettato a tassazione in misuraproporzionale o fissa a seconda della natura dell’atto, nel caso di specieavente ad oggetto l’assegnazione di un credito e, quindi, tassabile ai sensidell’art. 8, lettera a), [OSCURATO:PERSONA], allegata al citato d.P.R., nellamisura proporzionale determinata dall’art. 6 della citata Tariffa ParteNumero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026prima, vertendosi in una fattispecie di cessione forzosa di un credito,richiamando a sostegno del ricorso la medesima ordinanza di questaCorte, utilizzata dalla sentenza impugnata (Cass., n. 7306/2021).Il motivo è fondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che “l'art. 8 della Tariffa,contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta diregistro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione,equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha intesoriferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. e dagli artt.529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere chequando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istitutoprivatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di talerapporto abbia dato la legge civile o processuale civile. In tal modo, iprovvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiequiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01). La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.Numero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026577/2025, relativa ad identica fattispecie, concernente la tassazione diuna ordinanza di assegnazione del quinto della pensione spettante aldebitore esecutato, nonché Cass. n. 27265/25).Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha liquidatol’imposta in questione sulla base dell’aliquota proporzionale previstadall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA], d.P.R. 131/1986 per le cessioni di crediti,dovendosi applicare all’ordinanza di assegnazione del credito l'art. 8, lett.a) della medesima Tariffa (che rimanda per i provvedimenti diaggiudicazione traslativi di diritti reali su beni immobili o su unità dadiporto ovvero su altri beni e diritti, alle “stesse imposte stabilite per icorrispondenti atti”).La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’originario ricorso delcontribuente.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura di cui al dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15,comma 2 sexies, del d.lgs. 546/92. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e delle spese di giudizio di secondo grado, che liquidarispettivamente in 880,00 euro e in 1.000,00 euro per compensiprofessionali, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in 900,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris