CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 8/7/2022, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 10/1/2017, dichiarato estinto il reato di cui al capo b) per prescrizione, è stata rideterminata la pena per i residui reati a lui ascritti previa riqualificazione del fatto di cui al capo d), da furto aggravato in ricettazione; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza della motivazione e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen., 111, comma 2, Cost. e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qLelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che il motivo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per aver il giudice di appello violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondato essendo stato contestati all'imputato gli elementi fondamentali idonei a porlo in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez.5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; Sez.6,n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]