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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38003/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del locale Tribunale per avere sostituito alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa (per la durata di anni 4), ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 2.

L'imputato è chiamato a rispondere di aver cagionato per colpa la morte di [OSCURATO:PERSONA], con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il giorno 17/04/2017, in Milano, alla guida del suo autocarro [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), giunto all'intersezione semaforizzata tra via Tartini e via Baldinucci, con il semaforo verde per il suo senso di marcia, iniziava la manovra di svolta a sinistra, in direzione di via Imbonati, omettendo di dare la precedenza al motociclo con provenienza e senso di marcia opposto, condotto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver perso il controllo del suo veicolo, nel tentativo di arrestarne la corsa, andava ad impattare contro il fianco anteriore destro dell'autocarro, riportando gravi lesioni, a seguito delle quali decedeva alle 03:50 del 18/04/2017.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore che solleva due motivi.

3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 589 c.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto quanto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente.

Ricorda come, all'esito delle indagini preliminari, sia risultato accertato che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del sinistro, stesse conducendo il proprio motoveicolo privo di titolo idoneo - in quanto gli era stata revocata la patente già da tempo -, fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tenesse una velocità di 70 km/h.

Detta condotta non poteva rientrare nell'ambito della prevedibilità da parte dell'odierno ricorrente: deve, pertanto, ritenersi interrotto il nesso di causalità.

3.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

La Corte territoriale, pur avendo ritenuto che la revoca della patente (disposta dal primo Giudice) fosse sproporzionata, in considerazione del concorso della vittima nella causazione dell'evento, e avendo riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno, ha tuttavia applicato al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria nella massima estensione, con conseguente grave pregiudizio per l'attività lavorativa dello stesso.4.

Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A prescindere dai limiti di deducibilità del travisamento della prova in un caso - come quello che occupa - di doppia conforme, non può non osservarsi che, dietro lo schermo del vizio della motivazione, il ricorrente sollecita in sostanza una diversa ricostruzione di fatto, con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Per altro verso, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice della cognizione.

Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 -01, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").

3. Tutto ciò premesso, il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai Giudici di merito, offrendo, in realtà, una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Del resto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275803 -

01. Fattispecie di omicidio colposo in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito).

Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell'affidamento trova un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n.12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc.

Saporito, Rv. 259277 -01).

Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l'art. 154 cod. strada omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli.

La violazione della norma richiamata s'inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa.

4. Quanto al rilievo della presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile al motociclista, costituita dalla notevole velocità cui stava procedendo, appare, del pari, corretta e logica l'argomentazione con cui il Giudice di appello ha ritenuto che l'imprudente comportamento tenuto dal motocilista rientri comunque nei parametri della normale prevedibilità, e sia comunque inidoneo ad escludere il nesso di causalità tra la specifica condotta colposa imputabile al ricorrente e la verificazione dell'evento.

La velocità sostenuta del motociclista, quale concausa del sinistro, non è invero idonea ad elidere la responsabilità del ricorrente.

Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non era una evenienza imprevedibile ed eccezionale (cfr., in termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 - 01, così massimata: "In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità").

5. Pacifico poi che al giudice sia consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non soltanto quantitativi, che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta (cfr. Sez.

U., Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276286 - 01, nel senso che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.").

Nel caso che occupa, la Corte valorizza, ai fini della determinazione della durata della pena accessoria, l'entità del danno cagionato dalla violazione commessa, la gravità della violazione commessa e la circostanza che l'imputato non sia nuovo a gravi violazioni del codice della strada, avendo anch'egli commesso l'illecito amministrativo della guida senza patente, all'epoca previsto come reato.

Nessun vizio compromette la tenuta logica e la compiutezza argomentativa del provvedimento impugnato, che, pur a fronte di un ampio margine di apprezzamento del caso concreto e della possibilità di graduare la durata delle pene accessorie, ha operato una scelta i cui effetti si attestano in misura pari al limite edittale massimo e che è stata congruamente motivata nell'ambito di una plausibile discrezionalità valutativa.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del locale Tribunale per avere sostituito alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa (per la durata di anni 4), ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 2. L'imputato è chiamato a rispondere di aver cagionato per colpa la morte di [OSCURATO:PERSONA], con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Il giorno 17/04/2017, in Milano, alla guida del suo autocarro [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), giunto all'intersezione semaforizzata tra via Tartini e via Baldinucci, con il semaforo verde per il suo senso di marcia, iniziava la manovra di svolta a sinistra, in direzione di via Imbonati, omettendo di dare la precedenza al motociclo con provenienza e senso di marcia opposto, condotto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver perso il controllo del suo veicolo, nel tentativo di arrestarne la corsa, andava ad impattare contro il fianco anteriore destro dell'autocarro, riportando gravi lesioni, a seguito delle quali decedeva alle 03:50 del 18/04/2017. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore che solleva due motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 589 c.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto quanto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente. Ricorda come, all'esito delle indagini preliminari, sia risultato accertato che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del sinistro, stesse conducendo il proprio motoveicolo privo di titolo idoneo - in quanto gli era stata revocata la patente già da tempo -, fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tenesse una velocità di 70 km/h. Detta condotta non poteva rientrare nell'ambito della prevedibilità da parte dell'odierno ricorrente: deve, pertanto, ritenersi interrotto il nesso di causalità. 3.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. La Corte territoriale, pur avendo ritenuto che la revoca della patente (disposta dal primo Giudice) fosse sproporzionata, in considerazione del concorso della vittima nella causazione dell'evento, e avendo riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno, ha tuttavia applicato al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria nella massima estensione, con conseguente grave pregiudizio per l'attività lavorativa dello stesso.4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A prescindere dai limiti di deducibilità del travisamento della prova in un caso - come quello che occupa - di doppia conforme, non può non osservarsi che, dietro lo schermo del vizio della motivazione, il ricorrente sollecita in sostanza una diversa ricostruzione di fatto, con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Per altro verso, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice della cognizione. Pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente ed alla sua eziologia, ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 -01, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). 3. Tutto ciò premesso, il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai Giudici di merito, offrendo, in realtà, una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto. La lettura della motivazione della sentenza impugnata rivela un'attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Del resto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275803 - 01. Fattispecie di omicidio colposo in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito). Deve, invero, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione, afferma che il principio dell'affidamento trova un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n.12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010 - 01; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, PM in proc. Saporito, Rv. 259277 -01). Nel caso di specie, il ricorrente ha violato l'art. 154 cod. strada omettendo di assicurarsi, prima di intraprendere la manovra, che non sopraggiungessero altri veicoli. La violazione della norma richiamata s'inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa. 4. Quanto al rilievo della presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile al motociclista, costituita dalla notevole velocità cui stava procedendo, appare, del pari, corretta e logica l'argomentazione con cui il Giudice di appello ha ritenuto che l'imprudente comportamento tenuto dal motocilista rientri comunque nei parametri della normale prevedibilità, e sia comunque inidoneo ad escludere il nesso di causalità tra la specifica condotta colposa imputabile al ricorrente e la verificazione dell'evento. La velocità sostenuta del motociclista, quale concausa del sinistro, non è invero idonea ad elidere la responsabilità del ricorrente. Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non era una evenienza imprevedibile ed eccezionale (cfr., in termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 - 01, così massimata: "In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità"). 5. Pacifico poi che al giudice sia consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non soltanto quantitativi, che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta (cfr. Sez. U., Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276286 - 01, nel senso che "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."). Nel caso che occupa, la Corte valorizza, ai fini della determinazione della durata della pena accessoria, l'entità del danno cagionato dalla violazione commessa, la gravità della violazione commessa e la circostanza che l'imputato non sia nuovo a gravi violazioni del codice della strada, avendo anch'egli commesso l'illecito amministrativo della guida senza patente, all'epoca previsto come reato. Nessun vizio compromette la tenuta logica e la compiutezza argomentativa del provvedimento impugnato, che, pur a fronte di un ampio margine di apprezzamento del caso concreto e della possibilità di graduare la durata delle pene accessorie, ha operato una scelta i cui effetti si attestano in misura pari al limite edittale massimo e che è stata congruamente motivata nell'ambito di una plausibile discrezionalità valutativa. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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