CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026NOMEA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVAData pubblicazione 24/06/202605387460651) rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- controricorrente –avverso la sentenza n.7880/2024 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale(Sezione quarta), depositata il 1° ottobre 2024 e notificata il 30 dicembre 2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte diCassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso.1. – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponevaricorso (RG n. 602/2019) nei confronti del Comune di Sarno dinanzi al Tribunaleamministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, per l’annullamento1) di cinque note (nn. 10449, 10534, 10536, 10537, 10539 del 04.03.2019) conle quali il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento finalizzatoall’emissione dell’ordinanza di rimozione forzata degli impianti pubblicitari, nonautorizzati ed autodichiarati, installati su suolo pubblico e su suolo privato delComune contestualmente diffidando la ricorrente alla rimozione degli stessi; 2)della nota (n. 18253 del 18 aprile 2019) con la quale il Comune di Sarno aveva“ribadito” che gli impianti in questione non sarebbero stati suscettibili disanatoria sia se collocati su suolo pubblico che se collocati su suolo privato; 3)ove e per quanto occorresse, del Regolamento dell’imposta di pubblicità e deidiritti sulle pubbliche affissioni e piano degli impianti del Comune di Sarnoapprovato con delibera di C.C. n.71 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], previa disapplicazione aisensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all.E; 4) ove e per quantooccorresse, della Determina n. 4 del 3.1.2019 con la quale era stata conferita laposizione organizzativa alla società richiamata nei provvedimenti impugnati,previa disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all.E.2. – Con il ricorso la società: 1) con un primo gruppo di motivi (contrassegnatisub lett. A, deduceva l’illegittimità delle ordinanze comunali di rimozione delleNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026Data pubblicazione 24/06/2026insegne pubblicitarie, tra l’altro, per la pendenza del procedimento sanatoria; 2)con altro gruppo di motivi (contrassegnati sub lett. B lamentava vizi deiprovvedimenti impugnati relativamente al procedimento attivato di sanatoriadegli impianti pubblicitari.3. – Il Comune di Sarno si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione delGiudice amministrativo (G.A.) in favore del Giudice ordinario (G.O.) atteso chela sanzione della rimozione degli impianti pubblicitari prevista dall’art. 23,comma 13-quater del Codice della strada costituiva un accessorio della sanzioneamministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dello stesso art. 23 nonché,nel merito, l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’abusività degli impiantipubblicitari in oggetto.4. – Con la sentenza n. 889/2020, il TAR respingeva il ricorso ritenendo che: 1)la questione della sanabilità dell’installazione degli impianti pubblicitari appostiabusivamente (posta con il gruppo di motivi contrassegnati con la lett. sub B inricorso), da trattarsi, in via prioritaria, era infondata atteso che il Comune aveva,con decisione congruamente motivata, evidenziato, in atti, la limitatezza deglispazi destinabili all’impiantistica pubblicitaria e la necessità dell’assegnazionedegli stessi con concessione all’esito di gara pubblica nel rispetto delle normedell’evidenza pubblica, il che era rispondente ad una preferibile interpretazionegiurisprudenziale, conforme al diritto eurounitario, nel senso della indefettibilitàdello svolgimento di una procedura pubblica e trasparente per l’assegnazionedegli spazi pubblicitari, anche nel caso in cui il regolamento comunaleprevedesse il regime autorizzatorio basato sulla priorità cronologica delle istanzepiuttosto che il regime concessorio basato sull’evidenza pubblica; un contrarioconvincimento non poteva trarsi neanche dall’art. 11, comma 3, delRegolamento comunale il quale si riferiva ad una fattispecie concreta (proceduradi regolarizzazione del “materiale pubblicitario abusivo”) diversa da quellaoggetto di causa; 2) quanto all’illegittimità delle ordinanze comunali dirimozione delle insegne pubblicitarie, tra l’altro, per la pendenza delprocedimento attivato di sanatoria (questione posta con altro gruppo di motivicontrassegnati con la lett. A in ricorso) “senza entrare nel merito dell’eccezionedi difetto di giurisdizione formulata dal Comune secondo cui la sanzione dellaNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026Data pubblicazione 24/06/2026rimozione era accessoria a quella pecuniaria inflitta dalla Polizia locale ai sensidell’art. 23 del Codice della Strada per cui la giurisdizione si radicherebbe dinanzial Giudice ordinario”, una volta accertato che l’abuso commesso non potevaessere sanato, i manufatti abusivi dovevano essere rimossi.5. – Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello (RG n.9166/2020) dinanzi al Consiglio di Stato, sollevando diversi motivi diimpugnazione, tra l’altro, censurando la mancata considerazione da parte delTAR del difetto di istruttoria e di motivazione provvedimentale sia con riguardoagli impianti installati sul suolo pubblico che a quelli installati su suolo privato ededucendo la violazione del regolamento comunale che prevedeva, quale criteriodi assegnazione degli impianti, l’ordine di presentazione delle relative istanze enon già la pubblica gara.6. – Si costituiva in giudizio il Comune di Sarno chiedendo il rigetto del gravame.Riproponeva nella memoria difensiva (depositata il 15 gennaio 2021) l’eccezionedi difetto di giurisdizione.7. – Con sentenza n. 7880/2024, depositata in data 01.10.2024, il Consiglio diStato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), accoglieva il gravame annullandole impugnate note del Comune di Sarno.8. – Per quanto in questa sede rileva, il Consiglio di Stato ha preliminarmentedisatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la rimozione degliimpianti costituiva disposizione meramente conseguenziale rispetto alladecisione di rigettare l’assegnazione in regolarizzazione degli impianti stessi,decisione quest’ultima che implicava l’esercizio di poteri autoritativi ediscrezionali, diretti ad incidere su posizioni di interesse legittimo. Nel merito, haritenuto fondato l’appello della società in quanto: 1) il regolamento comunaleprevedeva quale criterio di assegnazione degli spazi pubblicitari non la garapubblica ma l’ordine di presentazione delle domande; 2) la motivazione degli attiimpugnati non si fondava mai sulla necessità di dovere espletare una garapubblica prima di assegnare – pure in via di regolarizzazione – gli spazipubblicitari; 3) era inammissibile la “motivazione postuma” effettuata dalComune in corso di giudizio (contenuta nelle memorie difensive di primo grado);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/20264) la motivazione delle impugnate note era generica atteso che: a) quanto agliData pubblicazione 24/06/2026impianti installati su suolo pubblico si limitava a fare riferimento ad “impiantipotenzialmente pericolosi” senza evidenziarne le ragioni effettive; b) quanto agliimpianti presenti su suolo privato, la nota del 18 aprile 2019 si limitava adaffermare che “la eventuale mancanza di regolamento comunale e di un pianogenerale degli impianti ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993” impediva qualsiasiprovvedimento autorizzatorio/concessorio.9. – Per la cassazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi, prospettando il difettoassoluto di giurisdizione del Giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccessodi potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata allegislatore nonché il difetto relativo di giurisdizione per violazione dei criteri diriparto della giurisdizione.10. – Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]11. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustrato leconclusioni di inammissibilità del ricorso.In prossimità della camera di consiglio, sia il Comune che la societàcontroricorrente hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo (difetto assoluto di giurisdizione del Giudiceamministrativo ex artt. 23, comma 13-bis, del d.lgs. n. 285/1992, 103 e 111Cost., 362, primo comma, c.p.c. sotto il profilo dell’eccesso di poteregiurisdizionale), il ricorrente si duole che l’impugnata decisione del Consiglio diStato, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione, abbia applicato nonla norma esistente ma una norma creata dal giudice attraverso l’esercizio diun’attività normativa che non gli competerebbe.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio diData pubblicazione 24/06/2026Stato, né l’art. 23 del Codice della strada né alcuna norma di legge prevederebbeun procedimento di regolarizzazione amministrativa degli impianti installatiabusivamente. Peralto, lo stesso Consiglio di Stato non aveva neanche indicatoquale fosse la norma che lo disciplinava e che avrebbe implicato “l’esercizio dipoteri autoritativi e, dunque, discrezionali”.2. – Con il secondo motivo (difetto relativo di giurisdizione del Giudiceamministrativo ex artt. 23 del d.lgs. n. 285/1992, 103 e 111 Cost., 37 c.p.c.,110 del d.lgs. n. 104/2010) si denuncia la violazione dei criteri di riparto dellagiurisdizione per avere il Consiglio di Stato rigettato l’eccezione di giurisdizioneritenendo che la rimozione degli impianti costituisse “disposizione meramenteconseguenziale rispetto alla decisione di rigettare l’assegnazione inregolarizzazione degli impianti stessi, decisione che implicava l’esercizio di poteriautoritativi e dunque discrezionali”; ciò sebbene la giurisprudenza di legittimità(è richiamata Cass. SU n. 15170/2010) fosse consolidata nel ritenere, in caso diviolazione del divieto, previsto dall'art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altrimezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, la giurisdizionedel giudice ordinario sull’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione siadella sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione dellapubblicità abusiva, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercitava alcun potereautoritativo, ma si limitava all'applicazione, scevra da discrezionalità, delledisposizioni di legge (principio di diritto seguito anche dal C.d.S., quinta sezione,nella sentenza 26.6.2015, n. 3243).3. – In via preliminare vanno esaminate le due eccezioni pregiudiziali diinammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente:- la prima è basata sull’assunto che si sia formato il giudicato interno sullagiurisdizione e ciò sul presupposto che, rigettato nel merito dal TAR il ricorso diprimo grado, implicitamente ritenendo sussistere la giurisdizione del giudiceamministrativo, il Comune di Sarno (attuale ricorrente) non aveva formulato, aisensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del [OSCURATO:PERSONA]),appello incidentale per far valere la carenza di giurisdizione e, comunque, avevaNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026riproposto la questione di giurisdizione nella memoria difensiva depositata il 15Data pubblicazione 24/06/2026gennaio del 2021, oltre il termine per la costituzione in giudizio, in violazionedell’art. 101, comma 2, in combinato disposto con l’art. 46 del cod. proc. amm.;- la seconda risulta riferita all’assunta acquiescenza prestata dal Comune diSarno alla sentenza del Consiglio di Stato, settima sezione, n. 10257/2024 del20.12.2024, notificata il 30.12.2024 – che, in altro giudizio parallelo (RG n. 4177del 2021), tra le stesse parti, avente il “medesimo oggetto”, aveva ritenuto lagiurisdizione del giudice amministrativo - non oggetto di ricorso per cassazionecon conseguente formazione del giudicato esterno sulla giurisdizione.4. – Con riguardo alla prima va, in primo luogo, disattesa l’eccezione sollevatadal Comune nella memoria illustrativa di inammissibilità dell’eccezione diformazione del giudicato interno sulla giurisdizione trattandosi, ad avviso diquest’ultimo, di doglianza non attinente al superamento dei limiti esterni dellagiurisdizione del giudice amministrativo ma ad un error in procedendo che, quale“questione interna” alla giurisdizione del giudice a quo, andava dedotta dallasocietà dinanzi al Consiglio di Stato. L’eccezione della controricorrente, di fatto,imputerebbe alla sentenza impugnata la violazione di una preclusioneprocessuale e, dunque, un vizio in iudicando, in quanto tale non sindacabile insede di controllo di giurisdizione.Al riguardo, per quanto sia indiscusso nella giurisprudenza di questa Corteche la violazione del giudicato interno non può essere dedotta come motivo diricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso decisioni del Consigliodi Stato, trattandosi di doglianza che non attiene al superamento dei limitiesterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma ad "error inprocedendo", con conseguente inammissibilità del relativo motivo (Cass., S.U,n. 27618/2008; Cass., S.U., n. 5077 del 2005, richiamate in memoria), nellaspecie, a fronte della eccezione di formazione del giudicato interno implicitosollevata dalla controricorrente, «non può dubitarsi che alla decisione sullagiurisdizione appartenga quella sull'esistenza del giudicato sulla giurisdizione, laquale implica che la Corte deve verificare anche il se, il quando e il come ungiudicato si sia formato» (Cass., S.U., n. 1599 del 2022).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026Data pubblicazione 24/06/20265. – Ciò posto, la prima eccezione è fondata e va accolta.Va innanzitutto ricordato che, come da questa Corte più volte affermato (v.Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018,n. 10265; Cass. 20 novembre 2020, n. 26497) il giudicato interno sullagiurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbiapronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propriagiurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, nonimpugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamenteprospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esitodel giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito dellalite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale delladomanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, allorché il giudice diprimo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, lapropria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento ètenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentalecondizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativaquestione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicatoimplicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. U., n. 2067/2011; conformi Cass., Sez.U., n. 24883/2008; Cass., Sez. U., n. 27531/2008; Cass., Sez. U., n.12905/2011; Cass., Sez. U., n. 5704/2012; Cass., Sez. U., n. 5873 /2012, cheha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione richiesto dal Consigliodi Stato, poiché la decisione adottata dal Tar postulava il necessarioriconoscimento della giurisdizione del medesimo giudice; Cass., Sez. U., n.10265/2018; Cass., Sez. U., n. 10438/2018; Cass. n. 2605/2018; Cass. n.13750/2019; Cass. n. 22652/2019; Cass. SU n. 36005/2022; Cass., SU, n.36695/2022; Cass., SU, n. 26851/2024).Nel contesto del già richiamato orientamento di questa Corte, è statoulteriormente precisato che il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsitutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando cosìimplicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le soleNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto siaData pubblicazione 24/06/2026stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazionedella sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altravalutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum ( Cass.,S.U., n. 28503/2017; S.U. n. 24883 del 2008).È stato successivamente altresì precisato che il giudicato implicito sullagiurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito,con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicantil'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non puòscaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzioneo sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questionigiuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso (Cass., Sez. U, n.7454 del 19/03/2020).Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 si è ribadito che –fatti salvi i casi in cui la pronuncia si estranei del tutto dalla questione digiurisdizione - la decisione sul merito postula un preventivo vaglio, concluso conesito positivo, in ordine alla giurisdizione. Sicché, in assenza di conversione delvizio in motivo di impugnazione, ad opera della parte convenuta, l'implicitastatuizione affermativa della giurisdizione si consolida, assumendo autorità dicosa giudicata, rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto aquello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni"fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliterdata), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione comefondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicitasulla questione processuale implicata.Le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo citata hanno chiarito che lasoluzione così declinata ha, poi, trovato un riscontro nel diritto positivo con ild.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l'art. 37 c.p.c. subordinando il rilievodel vizio nei gradi successivi alla sua conversione in specifico motivo di gravameNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026ad opera della parte convenuta in primo grado. Per effetto di tale riforma si è,Data pubblicazione 24/06/2026dunque, operata una riconciliazione del piano normativo con quello applicativorecato, come innanzi già evidenziato, dal diritto vivente formatosi in ambitocivilistico, dando seguito ad una scelta del legislatore che, nel diverso plessodella giurisdizione amministrativa, aveva già avuto modo di concretizzarsitramite l’art. 9 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. n.104/2010.Questa Corte ha, inoltre, declinato i medesimi principi sinora esposti anchenello specifico contesto del processo amministrativo, rilevando dapprima che ladecisione del Consiglio di Stato che abbia ritenuto non indennizzabile il vincoloimposto nell'ambito di una procedura sostanzialmente espropriativa non puòessere impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione, ove sulla relativaquestione non sia stato proposto alcun motivo di impugnazione in sede diappello, poiché la formazione, in via esplicita o implicita, del giudicato internosulla giurisdizione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione cheriproponga la relativa questione (Cass., Sez. U., n. 10438/2018). Aggiungendopoi, con ulteriore arresto (Cass., Sez. U, n. 26497 del 20/11/2020) che «ogniplesso giurisdizionale gode di specifiche norme processuali che ne strutturano ilrito, le quali vertono quindi anche sulla introduzione della questione digiurisdizione», ed individuando la disposizione di rito applicabile non nell’ art. 37c.p.c., vigente ratione temporis, a norma del quale «Il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudicispeciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo» manell’ art. 9 del cod. proc. amm., secondo cui «Il difetto di giurisdizione è rilevatoin primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedottocon specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modoimplicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione». In virtù di tale ultimaprevisione, si è quindi concluso che «Nel processo amministrativo, ove il difettodi giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto dispecifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicatoimplicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzionedelle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali cheNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026Data pubblicazione 24/06/2026strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.» (Cass., Sez. U, n. 26497del 20/11/2020, cit.; Cass. 12/11/2021, n. 33846; Cass., SU, n. 26851/2024).Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, nella sentenza diprimo grado, il TAR ha disatteso tutti i motivi di doglianza (sub A e B del ricorso)in quanto infondati nel merito con superamento positivo della questione digiurisdizione. Peraltro, il giudice adito - nell’esaminare gli ultimi motivi didoglianza (sub A) ha dato atto dell’eccezione e anche rispetto ad essa – sebbenenon su di essa - si è pronunciato nei seguenti termini: « senza entrare nel meritodell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune secondo cui lasanzione della rimozione è accessoria a quella pecuniaria inflitta dalla PoliziaLocale ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per cui la giurisdizione siradicherebbe dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], ritiene che, una volta accertato chel’abuso commesso non può essere sanato, consegue che i manufatti abusividevono essere rimossi».Pertanto, avverso la implicita statuizione del TAR sulla sussistenza dellapropria giurisdizione il Comune era tenuto a spiegare appello incidentale(eventualmente condizionato trattandosi di parte vittoriosa in primo grado), aisensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 104/2010 al fine di evitare la formazione, sul punto,del giudicato implicito, laddove nella specie si è limitato, in sede di gravame, aduna mera riproposizione dell’eccezione di difetto di giurisdizione nella memoriaillustrativa sul presupposto che il TAR avesse espresso unicamente un non liquet,non avendo né dichiarato sussistente la propria giurisdizione né, tantomeno,rigettato l’eccezione medesima.In ogni caso, pur volendo ritenere che la questione di giurisdizione non siastata implicitamente decisa, ma sia rimasta non esaminata o assorbita, ilComune era tenuto a riproporla ritualmente in appello con la memoria dicostituzione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. V, 3 gennaio2025, n. 31; id., 13 settembre 2024, n. 7572), cioè nel termine, stabilito dall’art.46, comma 1, c.p.a. (applicabile anche alla fase di gravame), di sessanta giornidal perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti della parte interessata(C.d.S., Sez. VII, 15 settembre 2025, n. 7317); ciò che non è avvenuto in quantoNumero registro generale 5079/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 21573/2026il ricorso è stato notificato il 3 novembre del 2020 mentre la memoria contenenteData pubblicazione 24/06/2026l’eccezione di giurisdizione è stata depositata il 15 gennaio 2021.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il quale siprocede, essendo passata in giudicato l’implicita statuizione del TAR sulla propriagiurisdizione. Tale considerazione esclude, a monte, che possa, in questa sededi legittimità, porsi la questione di giurisdizione.6. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, che liquida, in euro 4.200,00 per compensi,oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge, con distrazione in favore dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosianticipatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte dicassazione, il 28 aprile 2026Il PresidenteStefano Mogini