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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13659/2026

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rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 18865/2025Numero sezionale 3552/2026Numero di raccolta generale 13659/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 332/2025 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CALABRIA, depositata il 10/02/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, aveva dichiarato estinto ilgiudizio d’appello avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma n. 1230/2022 con cui era stato accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento TARI 2016,dichiarando cessata la materia del contendere relativa all’avviso diaccertamento TARI 2015 emessi dalla concessionaria per conto del [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente resiste con controricorso.Con decreto del 20/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, per ilprincipio della ragione più liquida, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 52, comma 5, lettera b)del d.lgs. n. 446/1997 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondogrado erroneamente disposto l’integrazione del contraddittorio nei confrontidel Comune di Soverato, che sarebbe stato invece estraneo al giudizio, poichéunico legittimato processuale sarebbe stato il concessionario stesso,derivando tale legittimazione dal contratto di concessione stipulato con ilComune, che avrebbe attribuito al concessionario il potere di accertamento eriscossione dei tributi locali, con facoltà di delega di tali poteri a soggetti terziiscritti all’[OSCURATO:PERSONA] dei Concessionari, come la ricorrente.Numero registro generale 18865/2025Numero sezionale 3552/2026Numero di raccolta generale 13659/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quantosegue:« Il giudizio va dichiarato estinto per mancata integrazione delcontradditorio.

Invero, con ordinanza in data 11 marzo 2024, la Corte avevaordinato l'integrazione del contradditorio nei riguardi del Comune di Soverato,parte costituita nel giudizio di primo grado, fissando il termine del 31 maggio2024 per tale adempimento, con rinvio a nuovo ruolo per la relativatrattazione.

Alla fissata udienza del 14 ottobre 2023, presente il soloappellato, la Corte constatava che l'ordine di integrazione del contradditorio,rivolto alla parte più diligente, era rimasto non eseguito, stante la mancataproduzione in giudizio della notifica in favore del Comune di Soverato.Ebbene, la mancata integrazione del contradditorio comporta, secondo ildisposto dell'articolo 45 del D.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio, coninefficacia degli atti già compiuti».1.3.

Ciò posto, le doglianze vanno disattese, con assorbimento deirimanenti motivi, sulla scorta di quanto evidenziato, sul punto, nella propostadi definizione anticipata [«... le S.U. di questa Corte hanno già chiarito che intema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra causeinscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual-civilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibilinon vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti delgiudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello siavenuto meno (cfr. Cass. Sez.

U. n. 11676/2024); tuttavia ..., comerecentemente affermato da questa Corte in fattispecie identica alla presente(cfr. Cass. n. 24474/2025 in motiv.), nel caso in esame è in discussione ilmerito della pretesa impositiva (e precisamente il permanere della potestàimpositiva in capo al Comune di Soverato) e sussiste, quindi, un’ipotesi dilitisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario delservizio di riscossione (stante l’evocazione in giudizio di entrambi in primogrado) per aver le censure investito il merito della pretesa tributaria e glistessi poteri impositivi dell’ente locale; ...la concessionaria non ha, dunque,ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito dal Giudicedi appello, sicché ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio inNumero registro generale 18865/2025Numero sezionale 3552/2026Numero di raccolta generale 13659/2026Data pubblicazione 11/05/2026applicazione dell’art. 45 D.lgs. n. 546/1992, evenienza di per sé idonea adefinire la controversia e a rendere superfluo l’esame delle ulteriori censure,dovendosi ritenere assorbite tutte le questioni di merito prospettate dallaricorrente»].1.4.

Tutto ciò premesso, stante anche l’evocazione in giudizio, in primo,grado del Comune, sebbene poi non costituitosi, da parte del contribuente,circostanza non contestata specificamente dalla ricorrente, la Corte osservache la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto cherichiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidatagiurisprudenza di questa Corte, né la ricorrente ha offerto elementi permutare l’orientamento della stessa.2.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.3.

A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.800,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del controricorrente e della sommadi Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 18865/2025Numero sezionale 3552/2026Numero di raccolta generale 13659/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 332/2025 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CALABRIA, depositata il 10/02/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, aveva dichiarato estinto ilgiudizio d’appello avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma n. 1230/2022 con cui era stato accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento TARI 2016,dichiarando cessata la materia del contendere relativa all’avviso diaccertamento TARI 2015 emessi dalla concessionaria per conto del [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente resiste con controricorso.Con decreto del 20/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, per ilprincipio della ragione più liquida, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 52, comma 5, lettera b)del d.lgs. n. 446/1997 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondogrado erroneamente disposto l’integrazione del contraddittorio nei confrontidel Comune di Soverato, che sarebbe stato invece estraneo al giudizio, poichéunico legittimato processuale sarebbe stato il concessionario stesso,derivando tale legittimazione dal contratto di concessione stipulato con ilComune, che avrebbe attribuito al concessionario il potere di accertamento eriscossione dei tributi locali, con facoltà di delega di tali poteri a soggetti terziiscritti all’[OSCURATO:PERSONA] dei Concessionari, come la ricorrente.Numero registro generale 18865/2025Numero sezionale 3552/2026Numero di raccolta generale 13659/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quantosegue:« Il giudizio va dichiarato estinto per mancata integrazione delcontradditorio. Invero, con ordinanza in data 11 marzo 2024, la Corte avevaordinato l'integrazione del contradditorio nei riguardi del Comune di Soverato,parte costituita nel giudizio di primo grado, fissando il termine del 31 maggio2024 per tale adempimento, con rinvio a nuovo ruolo per la relativatrattazione. Alla fissata udienza del 14 ottobre 2023, presente il soloappellato, la Corte constatava che l'ordine di integrazione del contradditorio,rivolto alla parte più diligente, era rimasto non eseguito, stante la mancataproduzione in giudizio della notifica in favore del Comune di Soverato.Ebbene, la mancata integrazione del contradditorio comporta, secondo ildisposto dell'articolo 45 del D.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio, coninefficacia degli atti già compiuti».1.3. Ciò posto, le doglianze vanno disattese, con assorbimento deirimanenti motivi, sulla scorta di quanto evidenziato, sul punto, nella propostadi definizione anticipata [«... le S.U. di questa Corte hanno già chiarito che intema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra causeinscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual-civilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibilinon vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti delgiudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello siavenuto meno (cfr. Cass. Sez. U. n. 11676/2024); tuttavia ..., comerecentemente affermato da questa Corte in fattispecie identica alla presente(cfr. Cass. n. 24474/2025 in motiv.), nel caso in esame è in discussione ilmerito della pretesa impositiva (e precisamente il permanere della potestàimpositiva in capo al Comune di Soverato) e sussiste, quindi, un’ipotesi dilitisconsorzio processuale in appello tra ente impositore e concessionario delservizio di riscossione (stante l’evocazione in giudizio di entrambi in primogrado) per aver le censure investito il merito della pretesa tributaria e glistessi poteri impositivi dell’ente locale; ...la concessionaria non ha, dunque,ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito dal Giudicedi appello, sicché ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio inNumero registro generale 18865/2025Numero sezionale 3552/2026Numero di raccolta generale 13659/2026Data pubblicazione 11/05/2026applicazione dell’art. 45 D.lgs. n. 546/1992, evenienza di per sé idonea adefinire la controversia e a rendere superfluo l’esame delle ulteriori censure,dovendosi ritenere assorbite tutte le questioni di merito prospettate dallaricorrente»].1.4. Tutto ciò premesso, stante anche l’evocazione in giudizio, in primo,grado del Comune, sebbene poi non costituitosi, da parte del contribuente,circostanza non contestata specificamente dalla ricorrente, la Corte osservache la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto cherichiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidatagiurisprudenza di questa Corte, né la ricorrente ha offerto elementi permutare l’orientamento della stessa.2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.3. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.800,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore del controricorrente e della sommadi Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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