CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 15 luglio 2020 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva e con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata contestata l'errata interpretazione dell'art. 99 cod. pen., laddove era stata riconosciuta la recidiva in virtù della mera reiterazione del reato, senza alcuna verifica circa l'eventuale incremento della pericolosità sociale dell'imputato. Al contrario, la condotta posta in essere rappresentava semmai indice del perdurare di una difficile condizione sociale, che non consentiva diverse soluzioni di vita. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In via del tutto preliminare va ricordato che sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti - come in specie - con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli (Sez. 1, n. 35429 del 24/06/2014, Mileti, Rv. 261453; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Bisogno ed altri, Rv. 255991; Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575). 4.2. Ciò posto, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). E' compito,invero idel giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali) (cfr. altresì Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838). 4.2.1. Siffatta indagine è in specie del tutto mancata. In proposito, infatti, la Corte territoriale - contrariamente ai principi richiamati - si è limitata ad affermare che il reato commesso dall'imputato - illecita detenzione di 13,67 grammi di cocaina suddivisi in venti involucri - sarebbe stato indice indubbio di una sua maggiore pericolosità sociale, sì che la recidiva, tenuto anche conto del suo precedente specifico recente, non poteva essere esclusa. La motivazione somministrata, all'evidenza, ha inteso solamente porre in automatica connessione le condotte ascritte all'odierno ricorrente, omettendo qualsivoglia considerazione - nei termini che precedono - circa la persona dell'imputato e in ordine all'incidenza dei pregressi comportamenti sull'eventuale inclinazione al delitto dell'imputato. 5. In ragione dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto in contestazione ed avuto riguardo ai principi enunciati, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino