CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20828/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 20828/2017 Numero sezionale 963/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARONumero di raccolta generale 18541/2022Data pubblicazione 08/06/2022 n. 1225/2016 depositata il 08/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cosenza respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di vendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta decisione, ma la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame, con sentenza n. 1225 depositata l’8 luglio 2016. I giudici di secondo grado rilevavano che l’atto stragiudiziale datato 4.10.2004 (ove, come riportato testualmente dalla sentenza impugnata, era scritto “..la presente è formulata ai sensi dell’art.1385 c.c. ed ha effetti interruttivi del decorso del termine prescrizionale per ottenere, altresì, la restituzione di somme, a mente del comma 2 della prefata norma”) non sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione, giacché contenente una pretesa differente da quella poi azionata in via giudiziale. Si sarebbe sostanzialmente trattato di un atto di costituzione in mora, a cui non avrebbe fatto però seguito una domanda di adempimento del contratto. In altri termini, sarebbe stato irrilevante il richiamo ad un rapporto giuridico di natura contrattuale, a suo tempo instaurato fra le parti, atteso che per tale rapporto non sarebbe stato richiesto l’adempimento ma la risoluzione, rispetto alla quale non si sarebbe verificato l’effetto interruttivo. Con atto notificato il 4 settembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico, articolato motivo. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso ritualmente notificato. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 20828/2017 Numero sezionale 963/2022 In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria ex Numero di raccolta generale 18541/2022Data pubblicazione 08/06/2022 art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso il complesso mezzo d’impugnazione, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 2943 e 1385 c.c. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare la risoluzione per inadempimento della controparte, la quale non solo non aveva ottemperato all’obbligazione di consegnare l’immobile, ma lo aveva ceduto a terzi nel corso del 1997, rendendo così impossibile l’adempimento. La predetta azione (e quella di risarcimento del danno) non avrebbero potuto ritenersi prescritte, trattandosi di azioni creditorie, alle quali avrebbe dovuto applicarsi il termine prescrizionale decennale, interrotto dalla diffida ad adempiere. Né d’altronde avrebbe potuto aversi riguardo al termine indicato nel preliminare, da qualificare come non essenziale. Insomma, l’azione incoata sarebbe stata diretta a statuire l’impossibilità di adempiere a causa del comportamento della controparte, con conseguente esercizio di un diritto restitutorio, dunque creditizio, quanto alla caparra confirmatoria, e risarcitorio quanto ai danni patiti. Il motivo non ha pregio. Va preliminarmente rilevato che la questione relativa all’impossibilità dell’adempimento in capo allo Stellato non fa parte del thema decidendum: la sentenza impugnata non ne parla e dunque il rilievo deve ritenersi del tutto nuovo, e quindi inammissibile, anche perché la ricorrente non allega alcun elemento che consenta a questa Corte di verificare che tale deduzione sia stata fatta valere nei precedenti gradi. In questo senso risulta vana l’insistenza della Cersosimo – nella memoria ex F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 20828/2017 art. 380 bis.1 c.p.c. – circa l’intervenuta risoluzione per Numero sezionale 963/2022Numero di raccolta generale 18541/2022 impossibilità sopravvenuta, che si sarebbe verificata per effetto Data pubblicazione 08/06/2022 della vendita dell’immobile ad un terzo, nelle more del giudizio. Per il resto, giova osservare che il giudice del merito si è uniformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “In tema di esercizio dei diritti potestativi, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui.” (Sez. 2, n. 8417 del 27 aprile 2016; Sez. 6-2, n. 6974 del 17 marzo 2017). Pertanto, il termine per il decorso della prescrizione, iniziato con la pacifica data dell’inadempimento (31 ottobre 1995), si è definitivamente consumato prima dell’unico atto idoneo ad interromperla, ossia la notifica della citazione in giudizio di I grado (il 7 novembre 2005). In ogni caso, dunque, a voler ritenere la missiva del 4 ottobre 2004 una manifestazione della volontà di recedere dal contratto o una diffida ad adempiere, il relativo diritto di azione si era irreversibilmente prescritto. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 20828/2017 La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al Numero sezionale 963/2022Numero di raccolta generale 18541/2022 pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di Data pubblicazione 08/06/2022 legittimità, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 maggio 2022, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U