CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25234/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E MERCATO, in persone del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25234/2020 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 178/2022Numero di raccolta generale 11531/2022 [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLO Data pubblicazione 08/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]; -intimati- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1047/2020 depositata il 12/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo “AGCM” o “Autorità”), con provvedimento n. 26136 del 21 dicembre 2016, sanzionò talune società (Linde, [OSCURATO:PERSONA], Vitalaire, Vivisol) e, tra queste, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito anche solo “Sapio”), per aver concertato, nel periodo dal febbraio 2013 al luglio 2014, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE nell’ambito della partecipazione alla gara bandita da ASUR Marche, volta all’affidamento dei servizio di ventiloterapia (VTD) ed ossigenoterapia domiciliare (OTD). [OSCURATO:PERSONA] venne irrogata la sanzione pecuniaria di euro 8.192.963,00. 2. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò il provvedimento dell’AGCM dinanzi al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza n. 4466 del 2018, accolse il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio. 3. – La sentenza del TAR per il Lazio veniva gravata di appello principale da parte dell’AGCM ed incidentale da parte della Sapio; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1047 del 12 febbraio 2020, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25234/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 178/2022 respingeva l’appello incidentale, accoglieva quello principale e, in [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11531/2022Data pubblicazione 08/04/2022 riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso originariamente proposto dalla società Sapio. 4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione ad un solo, articolato, motivo. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze, [OSCURATO:PERSONA]ASUR Marche, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., S.i.a.r.e. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. – In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 10 marzo 2022 a tutte le parti evocate nel presente giudizio, del quale – in ragione dell’intervenuta sentenza (n. 1267/2022 delle VI sez. del Consiglio di Stato) che ha disposto la revocazione della decisione impugnata in questa sede - chiede che venga dichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, e notificato alle parti evocate nel presente giudizio di legittimità, atto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite i propri difensori muniti di mandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto del relativo oggetto, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata revocata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1267/2022. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25234/2020 Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le [OSCURATO:PERSONA] sezionale 178/2022Numero di raccolta generale 11531/2022 condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, Data pubblicazione 08/04/2022 nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140). 2. – Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. 3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 5 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E