Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 18716/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tommaso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per saltum avverso l'ordinanza emessa in data 14 settembre 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 8 settembre 2022, dalla Procura della Repubblica di Matera in relazione al reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen.

Il decreto del Pubblico Ministero è stato emesso di urgenza a seguito dell'annullamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare reale emessa il 12 luglio 2022 dal giudice per le indagini preliminari, annullamento disposto, in data 7 settembre 2022, dal Tribunale del Riesame di Matera per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. e motivazione apparente ed assente in ordine al fumus commissi delicti del reato di truffa.

Il provvedimento impugnato non indicherebbe i motivi che hanno indotto il giudice per le indagini preliminari a disporre nuovamente il sequestro preventivo, senza tenere conto del fatto che il Tribunale del Riesame di Potenza ha disposto l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di gravità indiziaria in relazione ai medesimi reati di truffa aggravata in relazione ai quali è stato disposto il sequestro.

Il giudice della cautela non avrebbe motivato in modo adeguato in ordine all'impossibilità di procedere a sequestro diretto del profitto del reato, limitandosi a fare generico riferimento all'intervenuta dispersione dell'individualità storica del profitto del reato.

7. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 321, comma 2 cod. proc. pen. e 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. nonché motivazione apparente ed assente in ordine alla sussistenza del profitto confiscabile.

La motivazione sarebbe carente in ordine alla corrispondenza tra importo sequestrato e profitto del reato e priva dell'indicazione dei parametri di suddivisione fra i correi. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe erroneamente sottoposto a sequestro, somme di denaro che non rientrerebbero nel profitto confiscabile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., senza tenere conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricavato alcun profitto dalle condotte ipotizzate.

A giudizio della difesa, il sequestro doveva essere contenuto nei limiti del vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e, quindi, dell'effettivo incremento patrimoniale netto conseguito per effetto del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per motivi non consentiti.

1.1. Deve osservarsi che è stato proposto ricorso per saltum e che, di conseguenza, il disposto dell'art. 325 cod. proc. pen., limita la possibilità di ricorso immediato alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

1.3. I motivi nel loro complesso, al di là della cornice nella quale sono inseriti, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni, al tempo stesso generiche e non consentite, nell'analisi del merito.

Si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall'art. 325 cod. proc. pen.

Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza/apparenza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal giudice per le indagini preliminari e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che ha indotto il giudice a disporre il sequestro preventivo e, quindi, non può ritenersi che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza.

2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere dedotto per motivi non consentiti, è manifestamente infondato.

2.1. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili in questa sede, il giudice dell'ordinanza di convalida ha fatto corretto riferimento all'apparato argomentativo esposto nel provvedimento originario attestante la sussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ablativa (provvedimento che era stato dichiarato inefficace, è doveroso ricordare, esclusivamente per motivi meramente formali conseguenti al decorso del termine dal deposito della richiesta di riesame).Il giudice dell'ordinanza oggetto di ricorso ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui non è affetto da nullità il sequestro preventivo motivato per relationem in riferimento ad una precedente ordinanza annullata, se quest'ultima è divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito (vedi Sez. 2, n. 18741 del 01/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267116 - 01; Sez. 5, n. 44416 del 27/09/2022, Sogepa, non massimata)

2.2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione nella parte in cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale del Riesame di Potenza ha disposto l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi reati è destituita di fondamento.

Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca o il sopravvenuto annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non comporta l'automatica caducazione di eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (vedi Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514-01; da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 5317 del 18/11/2021, dep. 2022, Zhou, non massi mata).

Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono, infatti, estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi (così Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01, e Sez.

U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117-01).

Ne consegue che, in sede di misure cautelari reali, il giudice deve limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad operare un attento controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale sulla base del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus commissi delicti (vedi fra le tante Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01), controllo che è stato effettuato dai giudici di merito con argomentazioni coerenti alle risultanze investigative e prive di illogicità manifeste.

2.3. L'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della motivazione in ordine all'impossibilità di procedere a sequestro diretto del profitto del reato è ictu oculi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma insufficiente e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotta per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di ricorso per saltum avverso provvedimento cautelare reale.

3. Anche il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere dedotto per motivi non consentiti, è manifestamente infondato.

3.1. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce la mancata indicazione dei parametri di suddivisione fra i correi delle somme da sottoporre a sequestro è manifestamente infondata.

Il provvedimento originario di sequestro (vedi pag. 84), richiamato per relationem dall'ordinanza impugnata, ha fatto corretto uso del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota riferibile ad ognuno dei correi, ed anche qualora il destinatario del provvedimento ablativo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito (vedi Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01).

Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241974).

3.1.1. Si tratta dunque di principi coerenti con la finalità dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca per equivalente in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta.

In virtù di tali finalità non è rilevante accertare quale sia la «quota» di profitto incamerata dal correo ovvero se lo stesso abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso.

Ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che non sia possibile individuare ed apprenderlo, in tutto o in parte, nella sua consistenza originaria.

In presenza di tali presupposti il giudice può procedere l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto, non essendo il profitto del reato ricollegabile all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi.

3.1.2. Tale interpretazione non può ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in considerazione del fatto che la misura ablativa è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo, (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292 - 01).

3.2. La doglianza con cui il ricorrente lamenta la sottoposizione a sequestro di somme di denaro che non rientrerebbero nel profitto confiscabile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. non è consentita in quanto la censura è diretta a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione o violazione di legge ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo.

Il primo giudice di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze investigative, ha specificamente argomentato in ordine alla determinazione del profitto dei singoli reati rubricati (vedi pagg. 84 ed 85 dell'ordinanza del 12 luglio 2022) con conseguente non deducibilità del motivo in sede di legittimità per mancanza di violazione di legge nei termini sopra delineati.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tommaso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per saltum avverso l'ordinanza emessa in data 14 settembre 2022 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 8 settembre 2022, dalla Procura della Repubblica di Matera in relazione al reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. Il decreto del Pubblico Ministero è stato emesso di urgenza a seguito dell'annullamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare reale emessa il 12 luglio 2022 dal giudice per le indagini preliminari, annullamento disposto, in data 7 settembre 2022, dal Tribunale del Riesame di Matera per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. e motivazione apparente ed assente in ordine al fumus commissi delicti del reato di truffa. Il provvedimento impugnato non indicherebbe i motivi che hanno indotto il giudice per le indagini preliminari a disporre nuovamente il sequestro preventivo, senza tenere conto del fatto che il Tribunale del Riesame di Potenza ha disposto l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per carenza di gravità indiziaria in relazione ai medesimi reati di truffa aggravata in relazione ai quali è stato disposto il sequestro. Il giudice della cautela non avrebbe motivato in modo adeguato in ordine all'impossibilità di procedere a sequestro diretto del profitto del reato, limitandosi a fare generico riferimento all'intervenuta dispersione dell'individualità storica del profitto del reato. 7. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 321, comma 2 cod. proc. pen. e 640, 640-quater e 322-ter cod. pen. nonché motivazione apparente ed assente in ordine alla sussistenza del profitto confiscabile. La motivazione sarebbe carente in ordine alla corrispondenza tra importo sequestrato e profitto del reato e priva dell'indicazione dei parametri di suddivisione fra i correi. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe erroneamente sottoposto a sequestro, somme di denaro che non rientrerebbero nel profitto confiscabile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., senza tenere conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricavato alcun profitto dalle condotte ipotizzate. A giudizio della difesa, il sequestro doveva essere contenuto nei limiti del vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e, quindi, dell'effettivo incremento patrimoniale netto conseguito per effetto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per motivi non consentiti. 1.1. Deve osservarsi che è stato proposto ricorso per saltum e che, di conseguenza, il disposto dell'art. 325 cod. proc. pen., limita la possibilità di ricorso immediato alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 1.3. I motivi nel loro complesso, al di là della cornice nella quale sono inseriti, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni, al tempo stesso generiche e non consentite, nell'analisi del merito. Si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza/apparenza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal giudice per le indagini preliminari e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che ha indotto il giudice a disporre il sequestro preventivo e, quindi, non può ritenersi che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere dedotto per motivi non consentiti, è manifestamente infondato. 2.1. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili in questa sede, il giudice dell'ordinanza di convalida ha fatto corretto riferimento all'apparato argomentativo esposto nel provvedimento originario attestante la sussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura ablativa (provvedimento che era stato dichiarato inefficace, è doveroso ricordare, esclusivamente per motivi meramente formali conseguenti al decorso del termine dal deposito della richiesta di riesame).Il giudice dell'ordinanza oggetto di ricorso ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui non è affetto da nullità il sequestro preventivo motivato per relationem in riferimento ad una precedente ordinanza annullata, se quest'ultima è divenuta inefficace per vizio di forma e non per motivi di merito (vedi Sez. 2, n. 18741 del 01/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267116 - 01; Sez. 5, n. 44416 del 27/09/2022, Sogepa, non massimata) 2.2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione nella parte in cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale del Riesame di Potenza ha disposto l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi reati è destituita di fondamento. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la revoca o il sopravvenuto annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non comporta l'automatica caducazione di eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (vedi Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514-01; da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 5317 del 18/11/2021, dep. 2022, Zhou, non massi mata). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono, infatti, estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi (così Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01, e Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117-01). Ne consegue che, in sede di misure cautelari reali, il giudice deve limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, ad operare un attento controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale sulla base del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus commissi delicti (vedi fra le tante Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01), controllo che è stato effettuato dai giudici di merito con argomentazioni coerenti alle risultanze investigative e prive di illogicità manifeste. 2.3. L'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della motivazione in ordine all'impossibilità di procedere a sequestro diretto del profitto del reato è ictu oculi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma insufficiente e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotta per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di ricorso per saltum avverso provvedimento cautelare reale. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere dedotto per motivi non consentiti, è manifestamente infondato. 3.1. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce la mancata indicazione dei parametri di suddivisione fra i correi delle somme da sottoporre a sequestro è manifestamente infondata. Il provvedimento originario di sequestro (vedi pag. 84), richiamato per relationem dall'ordinanza impugnata, ha fatto corretto uso del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota riferibile ad ognuno dei correi, ed anche qualora il destinatario del provvedimento ablativo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito (vedi Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01). Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241974). 3.1.1. Si tratta dunque di principi coerenti con la finalità dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca per equivalente in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta. In virtù di tali finalità non è rilevante accertare quale sia la «quota» di profitto incamerata dal correo ovvero se lo stesso abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso. Ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che non sia possibile individuare ed apprenderlo, in tutto o in parte, nella sua consistenza originaria. In presenza di tali presupposti il giudice può procedere l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto, non essendo il profitto del reato ricollegabile all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi. 3.1.2. Tale interpretazione non può ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in considerazione del fatto che la misura ablativa è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo, (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292 - 01). 3.2. La doglianza con cui il ricorrente lamenta la sottoposizione a sequestro di somme di denaro che non rientrerebbero nel profitto confiscabile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. non è consentita in quanto la censura è diretta a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione o violazione di legge ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo. Il primo giudice di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze investigative, ha specificamente argomentato in ordine alla determinazione del profitto dei singoli reati rubricati (vedi pagg. 84 ed 85 dell'ordinanza del 12 luglio 2022) con conseguente non deducibilità del motivo in sede di legittimità per mancanza di violazione di legge nei termini sopra delineati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr
Decreto Cassazione n. 18716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris