CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16734/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il i primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare violazioni manifeste e decisive del percorso motivazionale tracciato dalle due sentenze conformi di merito per accertare la responsabilità del ricorrente (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015„0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto la Corte di merito effettuava un'analitica valutazione delle prove ritenendo che le stesse fossero sicuramente indicative sia della sussistenza dell'elemento oggettivo, che di quello soggettivo del reato di ricettazione (pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che considerato che il tempo di prescrizione del reato, tenuto conto del riconoscimento della recidiva specifica è di anni diciotto; e che, pertanto, lo stesso non era sicuramente decorso - come rilevato dalla Corte territoriale - prima della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ione Lui i Agostinacchio ( rui :rA IN • A