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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 41004/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 09 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 11 ottobre 2023, di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. sul presupposto del suo permanente inserimento nella cosca di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, e in cui egli ha ricoperto un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo di un loro ripristino, e della mancanza di una reale dissociazione da tale contesto criminoso; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto il suo ruolo apicale nell'associazione dalle condanne riportate, senza ricostruirle nel dettaglio e senza esaminarle alle luce del reclamo e delle memorie presentate, e per non avere tenuto conto del suo progresso trattamentale, della sua esplicita dissociazione pronunciata durante una udienza pubblica, della rivisitazione critica da lui compiuta, così violando le numerose pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale, citate nel ricorso stesso; rilevato che, con successiva memoria, il ricorrente chiede l'assegnazione del procedimento ad altra sezione, sostenendo che il ricorso è proposto per violazione di legge, in quanto deduce che il mantenimento del regime penitenziario differenziato comporta la violazione dell'art. 3 Cost. e delle molte pronunce della Corte EDU, circa la natura inumana della pena dell'ergastolo, la necessità di una non automaticità del diniego dei benefici, la doverosità che anche il regime penitenziario differenziato non vanifichi la finalità rieducativa della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché deduce in realtà, in modo esclusivo, un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, diverso dalla sua mancanza o apparenza, mentre l'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord.pen. consente il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza solo per violazione di legge, ed infatti contiene solo doglianze in fatto, in quanto oppone alla ricostruzione della storia criminale del ricorrente, effettuata nell'ordinanza impugnata sulla base delle sentenze di condanna, una diversa ricostruzione basata sulle sentenze assolutorie, sminuendo la rilevanza e la portata di quelle di contenuto contrario, e non si confronta con l'ordinanza impugnata nella parte in 2 i cui questa sottolinea gli accertati contatti con il clan di appartenenza, mantenuti attraverso alcuni familiari; ritenuto il ricorso inammissibile, per assoluta genericità, anche nella parte, approfondita nella memoria, in cui richiama alcune sentenze della Corte costituzionale e della CEDU relative alla pena dell'ergastolo e al regime penitenziario differenziato, senza indicare in quali parti l'ordinanza impugnata contrasti con esse, e senza ricordare che l'applicazione del regime differenziato motivata, come nel presente caso, dal mantenimento dei contatti con l'associazione criminosa di appartenenza o dal pericolo del loro ripristino, è conforme alla legge in quanto stabilita dall'art. 41-bis, comma 2, Ord.pen. (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv, 276483; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Rv. 263508); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 09 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 11 ottobre 2023, di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. sul presupposto del suo permanente inserimento nella cosca di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, e in cui egli ha ricoperto un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo di un loro ripristino, e della mancanza di una reale dissociazione da tale contesto criminoso; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto il suo ruolo apicale nell'associazione dalle condanne riportate, senza ricostruirle nel dettaglio e senza esaminarle alle luce del reclamo e delle memorie presentate, e per non avere tenuto conto del suo progresso trattamentale, della sua esplicita dissociazione pronunciata durante una udienza pubblica, della rivisitazione critica da lui compiuta, così violando le numerose pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale, citate nel ricorso stesso; rilevato che, con successiva memoria, il ricorrente chiede l'assegnazione del procedimento ad altra sezione, sostenendo che il ricorso è proposto per violazione di legge, in quanto deduce che il mantenimento del regime penitenziario differenziato comporta la violazione dell'art. 3 Cost. e delle molte pronunce della Corte EDU, circa la natura inumana della pena dell'ergastolo, la necessità di una non automaticità del diniego dei benefici, la doverosità che anche il regime penitenziario differenziato non vanifichi la finalità rieducativa della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché deduce in realtà, in modo esclusivo, un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, diverso dalla sua mancanza o apparenza, mentre l'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord.pen. consente il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza solo per violazione di legge, ed infatti contiene solo doglianze in fatto, in quanto oppone alla ricostruzione della storia criminale del ricorrente, effettuata nell'ordinanza impugnata sulla base delle sentenze di condanna, una diversa ricostruzione basata sulle sentenze assolutorie, sminuendo la rilevanza e la portata di quelle di contenuto contrario, e non si confronta con l'ordinanza impugnata nella parte in 2 i cui questa sottolinea gli accertati contatti con il clan di appartenenza, mantenuti attraverso alcuni familiari; ritenuto il ricorso inammissibile, per assoluta genericità, anche nella parte, approfondita nella memoria, in cui richiama alcune sentenze della Corte costituzionale e della CEDU relative alla pena dell'ergastolo e al regime penitenziario differenziato, senza indicare in quali parti l'ordinanza impugnata contrasti con esse, e senza ricordare che l'applicazione del regime differenziato motivata, come nel presente caso, dal mantenimento dei contatti con l'associazione criminosa di appartenenza o dal pericolo del loro ripristino, è conforme alla legge in quanto stabilita dall'art. 41-bis, comma 2, Ord.pen. (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv, 276483; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Rv. 263508); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il
Decreto Cassazione n. 41004/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris