CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 10198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione con un analogo delitto di evasione commesso un mese prima; Rilevato che, con memoria depositata in data 13 gennaio 2026, il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si è limitato a ribadire principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata; Ritenuto che la Corte di appello ha escluso l'applicazione della disciplina della continuazione con motivazione non manifestamente illogica, rilevando il carattere estemporaneo e occasionale delle violazioni (commesse «per prendere una boccata d'aria») e la mancanza di un programma unitario che le accomuni, deliberato anteriormente alla commissione del primo delitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell)3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio