CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 30043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CATANZARO il 18/03/1986 avverso il decreto del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni due, disposta dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La misura stabilisce anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due. 2. Avverso il decreto di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, proponendo un unico motivo con cui deduce vizio di omessarisposta rispetto al requisito dell'attualità e violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011. La valutazione della sussistenza dell'attualità del requisito della pericolosità sociale svolta dalla Corte di appello sarebbe stata illegittimamente ancorata al momento della richiesta di applicazione della misura di prevenzione (il 13.1.2023) anziché al momento dell'emissione del provvedimento applicativo (avvenuta due anni e tre mesi dopo, il 10.03.2025). Sul punto il ricorrente evoca una decisione della Prima Sezione penale n. 36246 del 2023, con cui si afferma che «la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione». Nello specifico, la difesa ha evidenziato la pregnanza positiva del percorso educativo svolto dal proposto nell'arco dell'ampio periodo di tempo intercorso tra la richiesta e l'applicazione della misura di prevenzione e, parallelamente, la mancanza, nel provvedimento impugnato, di qualsiasi riferimento ai progressi compiuti, con reinserimento nel tessuto sociale attraverso lo svolgimento anche di attività scolastiche e di volontariato, nonché la collaborazione con gli inquirenti per il ritrovamento di 50 chili di cocaina. Atteggiamenti, questi, con i quali si rende apertamente manifesta la volontà del proposto di cambiare stile di vita. Inoltre, si è sottolineato che, all'udienza di trattazione dell'appello avverso il decreto di prevenzione emesso in primo grado, era stata prodotta l'ordinanza con cui erano state modificate in senso favorevole al ricorrente le prescrizioni oggetto della misura dell'affidamento in prova, all'epoca in atto ai sensi dell'art. 47 ord. pen., nonché una relazione di polizia giudiziaria ove veniva attestato che non risultavano violazioni a lui ascrivibili durante tutto il periodo della sua sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare. 3. E [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 22. Va ribadito in via preliminare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione — che è ammesso soltanto per violazione di legge — l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di legge di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Nella nozione di violazione di legge, dunque, va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento di prevenzione, che ricorre (anche) quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01). In materia di misure di prevenzione, quindi, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. 3. Il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto gravato da numerosi precedenti penali per reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio. La Corte di appello non ha ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi di impugnazione, inerenti all'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità, considerando che i procedimenti a suo carico fossero significativi e valorizzabili ai fini della valutazione della sua pericolosità e che, alla data della richiesta di applicazione della misura di prevenzione (17 febbraio 2023), le 'novità' comportamentali favorevoli al ricorrente esposte dalla difesa - culminate nell'affidamento in prova concesso quale misura alternativa alla detenzione, in data 13.03.2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro - non erano ancora state realizzate né erano, pertanto, valutabili. 3La Corte territoriale ha ripercorso anche i tratti della pericolosità del proposto, già destinatario in passato, dal 15.06.2015 al 10.01.2017 di una misura di prevenzione, quella dell'obbligo di soggiorno per mesi 18, nonché di un avviso orale notificatogli in data 22.06.2017. In particolare, si è esposta in motivazione l'ininterrotta presenza del ricorrente nel tessuto criminale di riferimento, con attività delittuose che hanno avuto al loro centro di interesse prevalentemente reati in materia di stupefacenti e hanno visto nei suoi riguardi l'applicazione di una misura custodiale per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché il passaggio in giudicato di due condanne così divenute definitive. Si è fatto notare, parallelamente, che il ricorrente, nonostante le condanne e la sottoposizione alla precedente misura di prevenzione, ha continuato a delinquere, tanto da essere attinto in data 27.11.2022 dalla misura della custodia cautelare in carcere per plurime condotte di cessione di stupefacenti: il relativo procedimento è stato chiuso con una sentenza di patteggiamento e l'applicazione della pena di anni due di reclusione e 9.000 euro di multa. Infine, una nuova misura custodiale è stata applicata al proposto, il 2.5.2024, confermata dal Tribunale del Riesame. 4. Il tema di confronto all'esame del Collegio si risolve nella soluzione al quesito sul momento di riferimento della verifica di "attualità" del presupposto della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione. 4.1. L'interpretazione esatta della disciplina applicativa delle misure di prevenzione personali, anche di quelle a "pericolosità qualificata" perché relative a reati di mafia, include il requisito dell'attualità nel novero dei presupposti necessari ai fini della valutazione di sussistenza della pericolosità personale (cfr. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01). Il relativo onere di prova nel procedimento di prevenzione spetta al giudice della prevenzione, (eventualmente sulla base di elementi di supporto forniti dal pubblico ministero), che deve fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato, nonostante la presenza di apprezzabili periodi di detenzione e di elementi successivi alla detenzione che depongano in senso favorevole al proposto, come nel caso del ricorrente, tanto più ove gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (in tal senso, Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723 - 01). 4I principi appena richiamati vanno ribaditi anche nel caso di specie perché costituiscono la trama valoriale su cui poggia la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione. La detenzione non è un dato neutro (Corte cost. n. 6 del 2013). La Corte costituzionale, con sentenza del 2 dicembre 2013 n. 291, ha dichiarato parzialmente illegittimi l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, in via consequenziale, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi, la rivalutazione va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". [OSCURATO:PERSONA] di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga in concreto sussistente ancora la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere o della sua detenzione domiciliare, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Gambino, Rv. 260781), È stato, altresì, affermato che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio; gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potranno essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli, Rv. 271380 - 01; Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797 - 01). Tuttavia, nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità 5sociale del proposto deve essere riferita, sì, a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 - 01, nella specie, relativa ad ipotesi di "pericolosità qualificata", la Corte ha inquadrato come "vizio di assenza assoluta di motivazione" il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute "medio tempore" dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità). Devono tenersi in conto, ovviamente, come si è già sottolineato, gli elementi positivi del comportamento del proposto, dai quali possa desumersi il suo abbandono delle logiche criminali alla cui prevenzione è preposta la misura della sorveglianza speciale e, anzi, possa trarsi fondamento per una cessazione della pericolosità. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che, nella situazione concreta, la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima della sua detenzione (in carcere o domiciliare che sia), rimanga ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Gambino, Rv. 260781). Tali accertamenti impongono un onere motivazionale ulteriore specialmente qualora, oltre allo stato detentivo, sussistano anche altri elementi successivi alla detenzione che depongano in senso favorevole al proposto (cfr., persino in tema di misure di prevenzione e partecipazione mafiosa, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Proprio a proposito degli "eventi successivi" al momento dell'applicazione della misura di prevenzione e aggiungendo un'indicazione interpretativa di rilievo, occorre evidenziare che, se tali accadimenti sono positivi e riferiti, ad esempio, all'avere il proposto beneficiato dell'affidamento in prova come misura alternativa alla detenzione o aver realizzato comportamenti collaborativi, è necessario che il giudice del procedimento di prevenzione supporti con elementi concreti il relativo giudizio sull'attuale pericolosità del proposto, adeguando la motivazione del provvedimento alla situazione specifica (vedi, in tema, Sez. 2, n. 15483 del 25/02/2022, Anania, Rv. 283224 - 01). 64.2. Il provvedimento impugnato deve essere analizzato alla luce di tali principi ermeneutici. La motivazione dei giudici di appello, piuttosto che verificare realmente, in concreto, le ricadute favorevoli al ricorrente in tema di attualità della pericolosità degli elementi oggettivamente documentati dalla difesa, si è orientata secondo un'illegittima, sostanziale presunzione del presupposto dell'attualità, agganciato a una motivazione assertiva e tautologica ma anche smaccatamente congetturale (per quel che concerne la svalutazione della scelta del ricorrente di far ritrovare l'ingente quantitativo di cocaina). Una motivazione, in altre parole, priva dei requisiti minimi di giustificazione argomentativa imposti dalla legge e tale da risolversi in una motivazione apparente, incapace di sostenere la decisione. Il decreto di appello, inoltre, in due punti in particolare, ha fatto riferimento al "momento in cui è stata avanzata la proposta", sia pur in un contesto in cui veniva in esame "la data in cui è stato formulato il giudizio di prevenzione" e si prendeva in considerazione, come tempo essenziale della verifica, l'emissione del decreto di primo grado. Tra l'altro, in un altro passaggio presente nella motivazione, si fa riferimento alla non incidenza sul giudizio di pericolosità degli "eventi successivi alla proposta", così mostrando chiaramente l'errore di interpretazione in cui i giudici sono incorsi, vale a dire di orientare la propria valutazione di pericolosità al momento della richiesta di applicazione della misura di prevenzione, piuttosto che al momento della decisione di applicarla. In definitiva, la Corte di appello si preoccupa di superare il problema della sfasatura temporale tra l'adozione del decreto del Tribunale e la richiesta della Procura e finisce per ricostruire la pericolosità del proposto come situazione immanente, automaticamente desunta dalla sua capacità a delinquere dimostrata da plurimi e gravi e recenti elementi concreti penali, senza però "attualizzarla" come avrebbe dovuto. Si tratta, pertanto, di una motivazione insoddisfacente e, anche in questo caso, apparente, poiché la contraddittorietà dei suoi passaggi logici non consente neppure con uno sforzo di comprendere quale sia stato il criterio ermeneutico seguito (circa il momento di valutazione dell'attualità della pericolosità), che, per come esposto, potrebbe portare a ritenere adottata sia l'una tesi (quella esatta che rapporta la valutazione di attualità al momento della decisione del giudice della prevenzione) che l'altra (errata, secondo cui il momento è quello della richiesta di applicazione della misura proposta dall'ufficio di Procura). 74.3. Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione collegiale, per l'incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, aderendo il Collegio all'orientamento oramai dominante sul tema (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253 - 01; Sez. 2, n. 3561 del 29/10/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280239 - 01; nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 15681 del 10/02/2020, Bonaffini, Rv. 279163; Rv. 279163; Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). Come chiarito dalle Sezioni Unite, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione». (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, al § 15). P P.Q.M