CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 06604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA -sul ricorso iscritto al n. 13961/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- -sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1950/2017 depositata il 09/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con sentenza in data 9-11-2017 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in chirografo, il credito vantato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Catanzaro con la domanda tardiva presentata il 13-1-2010, per il risarcimento del danno dovuto all’occupazione senza titolo di alcuni lotti industriali protratta, dopo la pronuncia di risoluzione dei relativi preliminari di vendita, dal 2006 al 2011, epoca del rilascio. Per la parte che ancora interessa, ha stabilito che, almeno a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione,la curatela era tenuta a restituire i benioccupati, a niente rilevando che il giudice della risoluzione non ne avesse ordinato il rilascio; difatti dopo la sentenza la curatela aveva continuato a detenere i beni senza averne titolo. Da tanto la corte d’appello ha dedotto esser conseguito undanno per il proprietario, da considerare in re ipsa , per l ’impossibilità di disporre dei beni e di ottenerne le relative utilità , danno liquidabile equitativamente, stante l’impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare. La sentenza, non notificata, è stata impugnata dal Corap (Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive), che ha inglobato il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Catanzaro, con ricorso per cassazione notificato il 2-5-2018, affidato a un motivo. Èstata altresì impugnata dalla curatela del fallimento con ricorso per cassazione notificato il 7-5-2018, affidato a cinque motivi. Entrambe le parti hanno replicato ai suddetti ricorsi con rispettivi controricorsi. La curatela ha depositato unamemoria. Ragioni della decisione I. - I ricorsi vanno riuniti, poiché proposti contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II. -Quello della curatela, notificato per secondo, assume la veste di ricorso incidentale, atteso il principio dell'unicità del processo di impugnazione. Tale principio c omporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo.La modalitàimplicante la proposizione dell’incidentale c on l'atto contenente il controricorso non è però essenziale . P er cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata solo al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (v. per tutte Cass. Sez. 3n. 36057-21). III. – Il ricorso del Corap è affidato a un unico motivo, che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto a proposito del rango del credito, che invece che al chirografo avrebbe dovuto essere ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 111 legge fall., essendosi t rattato di obbligazione sorta direttamente da lla condotta della curatela fallimentare. IV. – Il ricorso della curatela del fallimento è invece affidato a cinque mezzi. Col primo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt.163, 183 e 345 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello illegittimamente pronunciato su una domanda nuova rispetto a quella introduttiva del giudizio, non essendo la domanda restitutoria assimilabile a quella risarcitoria. Col secondo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza illegittimamente pronunciato in contrasto col giudicato di cui alla anteriore sentenza n. 901 del 2010, con la quale era stato disposto il rilascio dei benicon conseguente consumazione di ogni altro effetto restitutorio non richiesto. A dire della ricorrente la corte territoriale, riconoscendo a titolo di danno da occupazione illegittima il fatto che il proprietario non avesse potuto conseguire l’utilità normalmente fruttifera dei beni, avrebbe mascherato con la menzione del risarcimento gli effetti restitutori disciplinatidall’art. 2033 cod. civ. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111 cost. e 2909 cod. civ., in quanto accedendosi alla tesi della natura risarcitoria della domanda avanzata dal consorzio, ne sarebbe derivata l’identità di petitum e di causa petendicon l’azione definita negativamente dalla sentenza n. 28 del 2009 della stessa corte d’appello. Col quarto motivosi assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043,2697 e 1226 cod. civ. per essere stato ritenuto il danno in re ipsae per essere stato lo stesso liquidato equitativamente, in difetto dei presupposti di oggettiva impossibilità o di particolare difficoltà di renderne la prova. Infine col quinto mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che la sentenza, nelvalutare l’esistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria, avrebbe fornito “una motivazione incongrua e contraddittoria”, “meramente apparente in ordine ai presupposti della liquidazione in via equitativa ” e “perplessa ” nella parte in cui ha quantificato l’equivalente del mancato godimento prendendo in esame il capannone (in condizioni non accertate) realizzato dalla stessa curatela e successivamente acquistato dal consorzio per accessione. V. - In ordine logico va esaminato per primo i l ricorso del Fallimento, da aversi per quanto detto come ricorso incidentale. VI. -Il primo motivo di tale ricorso non ha fondamento. Nella specie non si discorreva –né si discorre in sentenza - della domanda restitutoria asseritamente avanzata solo in appello, ma della pretesa risarcitoria conseguita alla mancata restituzione dei beni dopo la risoluzione dei preliminari che ne avevano identificato –per quel che si apprende -il titolo di detenzione. La doglianza consegnata al suddetto primo motivo è sprovvista quindi del presupposto. VII. - I l secondo motivo non ha fondamento nella parte facente leva su una presunta violazione del giudicato. Per debito di precisione giova dire che n ella fase di merito non risulta esser stata prospettata una questione di giudicato esterno , e l’eventualità che una sentenza sia contraria a un precedente giudicato costituisce un caso di revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non di ricorso per cassazione, ove la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. A ogni modo non serve più di tanto insistere su questo punto , perchéla doglianza è totalmente infondata. Si assume che, accogliendo la pretesa risarcitoria da occupazione sine titulo protratta dopo la pronuncia di risoluzione dei preliminari, la sentenza avrebbe pronunciato in contrasto con l’anteriore sentenza n. 901 del 2010. In particolare, si dice che con tale sentenza la medesima corte d’appello aveva dichiarato la suddetta riso luzione per inadempimento del fallito Spatafora e aveva condannato questi al rilascio dei lotti. Ma, anche a voler prescindere da fatto che nella sentenza qui impugnata si afferma, invece , che la condanna al rilascio – passata in giudicato -aveva riguardato anche la curatela (“condannava Spatafora e per esso la curatela fallimentare”), e che al riguardo ogni di stinto asserto de lla ricorrente è priv o di autosufficienza, non essendo stato riportato l’esatto contenuto della statuizione richiamata nella parte afferente,vi è che nessuna violazione del giudicato è possibile rinvenire quanto all’impugnata sentenza, avendo la stessa semplicemente liquidato il danno quale conseguenza del mancato rilascio da parte della curatela del fallimento, sul distinto presupposto che questa aveva comunque continuato a detenere i beni. Il giudicato anteriore non impedisce di ravvisare la condotta illecita del detentore senza titolo, una volta stabilito che il detentore effettivo eragiustappunto il Fallimento. Cosa che oltre tutto è stata ben plausibilmente motivata col fatto che proprio il Fallimento, nel giugno 2011, aveva provveduto al rilascio dei beni. In altre parole, ai fini della statuizione che qui interessa rileva unicamente l’accertamento secondo il qualealla risoluzione dei contratti con pronuncia passata in giudicatoera conseguito l’obbligo restitutorio anche per la curatela del fallimento, in qualità di detentore dei beni stessi, come effetto del venir meno del titolodi detenzione; e che a tale obbligo la curatela aveva adempiuto solo nel 2011. VIII. - Il secondo m otivo è poi inammissibile nella parte riferita all’art. 2033 cod. civ. L’argomentazione sottostante è quanto mai oscura a proposito dell’asserito “mascheramento” dell’azione di ripetizione da indebito con l’azione risarcitoria. In ogni caso l’argomentazione è estranea alla ratio decidendi , avendo la corte d’appello pacificamente pronunciato l’ammissione del credito da risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. IX. -Il terzo motivo è inammissibile. Si lamenta che la corte d’appello, qualificando la domanda come risarcitoria, avrebbe omesso di rilevare l’esistenza di un giudicato esterno derivato dalla sentenza n. 28 del 2009 ; e si precisa che l’eccezione era stata già sollevata in prime cure erespinta dal tribunale. Sennonché, in disparte la laconicità del ricorso, che neppur e consente di capire a cosa fosse riferibile in concreto la evocata sentenza del 2009, è decisivo osservare che proprio perché il tribunale aveva respinto l’eccezione di giudicato preclusivo sarebbe stato onere della ricorrente impugnare la relativa statuizione su tale punto. Cosa che invece non risulta esser stata fatta, né in base alla sentenza d’appello né in base al ricorso per cassazione. X. - Il quarto e il quinto mezzo, tra loro conness i, sono invece fondati. Dice la curatela che il consorzio aveva “solo allegato di aver subito un danno risarcibile per effetto dell’anticipato godimento dei lotti industriali da parte della curatela fallimentare”, senza tuttavia provare alcunché in rapporto al quantum del risarcimento , essendo state rigettate le richieste istruttorie. La corte d’appello avrebbe così errato nel ritenere in re ipsa il danno da occupazione abusiva, poiché l’occupazione non è il danno ma la condotta illecita. E in ogni caso avrebbe errato nel procedere alla liquidazione equitativa, in quanto niente era stato indicato come dedotto in giudizio in ordine alla effettività di un pregiudizio e alla oggettiva impossibilità di liquidarlo nel suo effettivo ammontare, e niente di congruente era stato esposto , in motivazione, a giustificazione dell’ammontare del danno medesimo. XI. - Ora, in effetti , la corte d’appello , dopo aver richiamato l’istituto del danno in re ipsa, ha ritenuto liquidabile il danno in via equitativa così semplicemente argomentando: “reputa la corte che, tenuto conto della natura della res indebitamente occupata dalla curatela (un capannone non ultimato di circa 2700 mq realizzato con strutture metalliche e di una struttura in ferro facente parte di un ulteriore corpo del capannone previsto in progetto e non realizzato), delle situazioni compromesse nelle quali versa l’immobile e della sua ubicazione, sia equo riconoscere alla curatela l’importo di EUR 40.000,00 all’anno, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dichiarativa della risoluzione dei preliminari di vendita (..)”. La motivazione è di stile, e come tale del tutto inidonea a sorreggere la decisione. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, “la concreta possibilità di godimento perduta”e, quanto al lucro cessante, “lo specifico pregiudizio subito” (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato). Di tanto, a fronte della contestazione del convenuto, l’attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza(v. Cass. Sez. U n. 33645-22).Nella specie il danno era stato chiaramente contestatosotto tutti i profili, del danno emergente e del lucro cessante, come d’altronde emerge dalla stessa motivazione della corte territoriale. Pertanto,l’apprezzamento del medesimo, da un lato non poteva dirsi in re ipsa, dall’altro non poteva essere giustificato col mero e laconico riferimento alla “natura della res indebitame nte occupata”. XII. - Dopodiché le stesse Sezioni Unite hanno precisato che i n caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la “concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo”. Per cui resta non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Cass. Sez. Un. 33645-22). XIII. -L’impugnata sentenza non risulta coerente con nessuno dei detti principi, non avendo in motivazione indicato , pur a fronte della protratta occupazione, a quale concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, economicamente valutabile, fosse stata ancorata la pretesa risarcitoria. Il ricorso della curatela del fallimento, da considerare come ricorso incidentale, va dunque accolto in relazione alle dette censure. XIV. -Resta assorbito di conseguenza il ricorso principale, pur se astrattamente fondato in rapporto alla prededuzione da accordare rispetto a un credito che si ritenga sorto per fattidirettamente imputabili alla curatela. L’assorbimento discende dal fatto che la prededu cibilità corrisponde a una qualità del credito, sicché di essa nel caso di specie si può discorrere alla condizione che sia accertata l’effettività del credito risarcitorio. Tale accertamento è demandato al giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione.Essa dovrà uniformarsi ai principi sopra esposti e provveder e anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale, rigetta i prime tre motivi del ricorso stesso, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa l’imp