CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 31 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità in ordine al contestato delitto di rapina aggravata. 1.1. La Corte aveva proceduto in sede di rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 marzo 2020 che aveva annullato la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 31 gennaio 2019, per l'omessa citazione nel giudizio di appello del difensore di fiducia dell'imputato; era avvenuto che, depositata la sentenza di primo grado e proposto appello dall'originario difensore di fiducia, l'imputato detenuto aveva revocato il professionista con la contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia; la nomina era stata tardivamente trasmessa all'autorità giudiziaria con la conseguenza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore fiduciario, il quale per tale motivo aveva proposto ricorso in sede di legittimità, avanzando altresì istanza di rimessione in termini per la proposizione dell'appello - deducendo che alla data della nomina, non comunicata, era ancora pendente il termine per la proposizione dell'appello. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, l'erronea statuizione della Corte territoriale relativamente all'istanza di rimessione in termini formulata per la proposizione dell'atto di appello; la Corte d'appello di Perugia aveva emesso il decreto di citazione a giudizio in appello, senza esaminare preliminarmente l'istanza di rimessione in termini; con la sentenza aveva rigettato l'istanza (che il difensore aveva riproposto in sede di giudizio di appello) affermandone la tardività, in contrasto con gli atti processuali che dimostravano la tempestiva proposizione dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. già con il ricorso in sede di legittimità, da cui era derivata la pronuncia di annullamento della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila; deduceva, ancora, che la mancata proposizione dell'impugnazione era stata determinata dalla causa di forza maggiore rappresentata dall'omessa comunicazione da parte della direzione dell'istituto penitenziario, su cui gravava tale obbligo, della nomina del nuovo difensore effettuata del ricorrente. Concludeva rilevando che tale omissione aveva determinato una causa di nullità assoluta del giudizio, avendo compromesso il diritto dell'imputato di formulare attraverso il nuovo difensore di fiducia autonomo atto di impugnazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la nullità del giudizio di appello, per l'omessa traduzione dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari, non risultando dagli atti l'esecuzione dell'ordine di esecuzione, né l'eventuale rinuncia a comparire da parte dell'imputato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento più recente, e sicuramente maggioritario, della giurisprudenza della Suprema Corte «la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell'ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo però di informarlo)» (Sez. 1, n. 23611 del 04/04/2014, Perillo, Rv. 259646 - 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 28788 del 01/10/2020, Catalano, Rv. 279628 - 0; Sez. 6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo, Rv. 281823 - 0). Dunque, il fatto dedotto a fondamento dell'istanza di rimessione in termini non poteva in alcun modo essere qualificato quale causa di forza maggiore, dovendosi ricondurre il mancato esercizio della facoltà difensiva al difetto di diligenza dell'imputato che aveva omesso di informare il difensore dell'avvenuta nomina fiduciaria. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Dagli atti processuali risulta che la Corte territoriale aveva disposto la traduzione dell'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, inviando il relativo ordine alla Direzione penitenziaria competente; dall'attestazione del sistema di notifiche e comunicazioni telematiche del 25 maggio 2020 risulta la "mancata consegna" del decreto contenente l'ordine di traduzione inviato nella stessa data con la posta elettronica. Deve, pertanto, ritenersi che l'assenza dell'imputato all'udienza celebrata davanti alla Corte d'appello sia stata determinata dall'omessa traduzione dell'imputato, sottoposto a misura coercitiva, ciò che costituisce legittimo impedimento e determina, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. la nullità assoluta dell'udienza del 10 settembre 2020 e degli atti conseguenti, compresa la sentenza impugnata che deve, pertanto, esser annullata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere [OSCURATO:PERSONA]