CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7,2) avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' per entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e con delega depositata in aula anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] foro BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio - a seguito della sentenza pronunciata in data 08/02/22 dalla Terza sezione di questa Corte Suprema - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 29/06/2020, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esclusa per [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, per [OSCURATO:PERSONA] prevalenti sulla recidiva e per [OSCURATO:PERSONA] equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena agli stessi inflitta, confermando l'affermazione di penale responsabilità per i reati loro ascritti. 2. La Corte di cassazione aveva accolto i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e dei difensori degli imputati, nei confronti della sentenza resa dalla medesima Corte territoriale il 19/03/2021, osservando che "la sentenza impugnata ha letteralmente copiato intere parti dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], le pagine dedicate dal primo Giudice alla posizione di questi, senza dar prova di aver effettuato una autonoma, effettiva e specifica disamina delle questioni devolute dagli imputati con gli appelli avverso la sentenza di primo grado". 3. Il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità degli imputati sulla base, in particolare, delle deposizioni degli operanti, delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dell'analisi di tracciati GPS e tabulati, che avevano portato alla luce una vasta attività di importazione dai Balcani di rilevanti quantitativi di cocaina e armi, ad opera di diversi soggetti sloveni e serbi, in concorso con altri italiani incaricati di stoccaggio e smercio della sostanza stupefacente in Lombardia. Rilevanza fondamentale avevano assunto le captazioni sia all'interno delle autovetture e delle abitazioni dei vari protagonisti, sia del B & B "A Cà di Mè", che avevano consentito di individuare il "Vecchio" nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in alcune conversazioni indicato come "zio", che si era recato in Serbia il 18/06/2016 per definire le modalità organizzative per la fornitura di stupefacenti e che aveva svolto un ruolo di collegamento tra il fornitore e le attività svolte in Italia. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dal correo [OSCURATO:PERSONA], la prova si era fondata soprattutto sulle intercettazioni concernenti l'acquisto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di 50 grammi di cocaina ogni quindici, venti giorni tra il 19 e il 23/ 03/2017.4. Avverso la prefata sentenza propongono ricorso i difensori degli imputati. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], solleva due motivi con cui deduce: 5.1. Inosservanza e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, d.P.R. 309/90, giacché la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha riproposto i medesimi passi della sentenza di primo grado laddove questa attingeva alle argomentazioni dell'ordinanza custodiale, di tal che non vi è un'esposizione argomentativa della Corte territoriale, così contravvenendo al dictum della Corte di cassazione. Quanto alla erronea applicazione di legge relativa alle deposizioni testimoniali degli operanti, in relazione ai vizi elencati all'art. 178 e ss. cod. proc. pen., la difesa sottolinea che costoro hanno esposto una loro interpretazione in ordine ai dialoghi in ambientale, privi di riscontri fattuali, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] mai è stato coinvolto in alcuna fase dell'asserita attività illecita, atteso che deve considerarsi che i testi di polizia giudiziaria sono pur sempre testi di parte, in quanto alle dirette dipendenze del pubblico ministero. La difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe condiviso l'assunto del Tribunale laddove ha conferito maggior valore alle deposizioni dei testi di p.g. per avere i medesimi effettuato le captazioni, tralasciando tuttavia l'assoluta non coincidenza tra quanto registrato dalla Guardia di finanza e quanto esaminato in modo privo di preconcetti da parte del perito nominato dal Tribunale, il quale non ha mai riportato le congetture della polizia giudiziaria, al punto che il Procuratore generale ha reputato inesistenti i dialoghi esposti al dibattimento dai testi del pubblico ministero e le intercettazioni registrate. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, non ha partecipato alla consegna dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], essendo invece stava rilevata la partecipazione del nipote [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al capo di imputazione 10), non vi sono elementi probatori che suffraghino l'asserita complicità del ricorrente, visto che i brogliacci della p.g. non possono esaurire il lavoro argomentativo dei giudici di merito, abdicando alla funzione precipua di controllo sull'operato degli investigatori; 5.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. Si lamenta l'eccessività della pena, poiché la Corte territoriale, pur riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante contestata, è partita da una pena base detentiva di anni 7 e mesi 3 di reclusione, aumentata poi per la continuazione, senza giustificare tale determinazione, atteso che la pena base detentiva è pari ad anni 6 di reclusione. Né sono state prese in considerazione la vita anteatta, contemporanea e successiva ai fatti e l'età del ricorrente: tutti elementi che denoterebbero l'assenza di una proclività a delinquere. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], solleva due motivi con cui deduce: 6.1. Mancanza assoluta di motivazione rispetto ai motivi di appello indicati al n. 1. La sentenza impugnata non ha eliminato e non ha colmato le carenze motivazionali della sentenza annullata. Ci si domanda quale spiegazione alternativa a quella accusatoria avrebbe potuto fornire l'imputato di fronte alla contestazione della telefonata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente il suo fornitore e il socio del suo fornitore). Quanto al tema del conteggio delle banconote (da parte di [OSCURATO:PERSONA], intercettato in auto nei pressi della casa di [OSCURATO:PERSONA]), è inesatto quanto afferma la Corte territoriale laddove reputa che il denaro contato dal [OSCURATO:PERSONA] provenisse unicamente da [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto irrilevante il riferimento al linguaggio criptico utilizzato dal ricorrente negli snns indirizzati a [OSCURATO:PERSONA], stante che anche un acquirente di una dose singola sovente si rivolge al pusher con espressioni criptiche. L'intero processo è stato incentrato soltanto sui quantitativi. I "dati obiettivi emersi dalle indagini", di cui parla la sentenza impugnata per riscontrare le intercettazioni, si riducono, infatti, ad essere soltanto il calcolo, da parte della PG operante, del quantitativo acquistato. Le specifiche ragioni di doglianza nella valutazione della prova a carico, indicate al termine di ciascun paragrafo dell'atto di appello e nello specifico richiamate a pagina 5 del ricorso, sono rimaste sostanzialmente ignorate dal Giudice del rinvio; 6.2. Violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. per avere il Giudice di primo grado fondato il giudizio di colpevolezza sul semplice riferimento al convincimento degli inquirenti, determinato a sua volta dalle dichiarazioni inutilizzabili di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un aggiramento del divieto di cui all'art. 514 cod. proc. pen., per essere stata data lettura delle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso, per essere stata provata la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni rese da persona ([OSCURATO:PERSONA]) che si è sottratto all'esame dell'imputato essendosi avvalso della facoltà di non rispondere. Nessun elemento hanno indicato i Giudici di merito in ordine alla possibilità di ritenere provato il fatto indipendentemente dalle predette dichiarazioni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché, oltre ad essere manifestamente infondati, sono incentrati sulla rivalutazione di fatti di cui contestano la ricostruzione, appalesandosi altresì generici, atteso che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Giudice del rinvio nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. 2. Quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, afferente alle deposizioni degli operanti e all'interpretazione delle conversazioni telefoniche da questi prospettate, ripropone una tesi difensiva che i Giudici di merito hanno disatteso con motivazione congrua e rispondente a criteri di logica e ai principi di diritto. Essi hanno premesso che l'interpretazione proposta dagli operanti delle conversazioni intercettate è apparsa «pienamente coerente con gli esiti dell'attività investigativa contestualmente svolta» (con particolare riferimento ai servizi di o.c.p.) la quale ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. E già questo rappresenta un elemento che vale, per ciò solo, a deprivare di pregio la doglianza difensiva, con la quale, peraltro, si lamenta, in termini del tutto generici ed assertivi, un'"erronea applicazione di legge relativa alle deposizioni dibattimentali degli operanti in relazione ai vizi elencati ex art. 178 e ss. c.p.p.", senza indicare il vizio asseritamente concretatosi, limitandosi invece a sostenere l'inattendibilità dei testi di polizia giudiziaria, in quanto alle dirette dipendenze del pubblico ministero. Sul punto, i Giudici di merito hanno correttamente osservato che le conversazioni intercettate nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di trascrizione e sottoposte al vaglio dibattimentale nel contraddittorio pieno e che, pertanto, la diretta fonte probatoria delle conversazioni è costituita dalle trascrizioni dei brogliacci e non da quanto riferito dagli operanti, i quali al dibattimento «hanno potuto riferire quanto allora appreso dalle auscultazioni e come fu da loro valutato, anche alla luce dell'attività in corso per riscontrarne significato e anche per proseguire le medesime indagini»; hanno altresì precisato che, trattandosi di testi tecnici (cioè soggetti «dotati di specifiche competenze tecniche e di peculiare bagaglio empirico-tecnico inerente proprio all'attività dai medesimi svolta», da non confondere con i testi esperti, quali periti e consulenti tecnici), le valutazioni risultano talvolta «inscindibili dell'attività svolta, quindi oggetto della deposizione» e ciò giustifica il fatto che, nel corso del loro esame, sia «risultata talora inscindibile la singola valutazione rispetto ai singoli fatti accertati ed esposti», senza che ciò possa comportare alcun pregiudizio per la validità e la rilevanza probatoria della deposizione. In sostanza, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte stabilito da questa Corte, a mente del quale, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278086; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312). Quanto alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo 10), con motivazione congrua e non manifestamente illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha osservato che il coinvolgimento dell'imputato nell'attività illecita trova inequivocabile conferma nel suo incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a casa di quest'ultimo e nel contenuto delle loro conversazioni, nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, racconta a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto dai serbi un cellulare Blackberry da utilizzare nei contatti con Kontic, si lamenta del fatto che questi, contro il suo parere, intendeva coinvolgere la propria compagna nell'attività illecita e discute del recupero degli 11 kg. di cocaina costituita da [OSCURATO:PERSONA] e del sospetto di Kontic di una correlazione tra l'arresto di Kurilo e Ritisc e quello di [OSCURATO:PERSONA], accordandosi poi con il nipote sul da farsi e sul mantenimento di contatti con Kontic. La sentenza impugnata ha osservato come dalla riportata conversazione il [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] emerga con tutta evidenza che le decisioni operative facessero capo in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti i venditori nutrono rispetto e che il nipote operasse secondo le sue direttive, senza alcuna autonomia, né dal punto di vista operativo né da quello decisionale. Ha concluso sul punto richiamando la sentenza di primo grado laddove sosteneva che fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] «a curare i rapporti con i fornitori balcanici, a impartire ordini e direttive organizzative per il ritiro delle forniture ai propri collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fornire loro il denaro per l'acquisto della droga e, infine, a supervisionare la destinazione della sostanza alla rete di distribuzione».Quanto alle affermate conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello, il ricorso si appalesa non autosufficiente mancando qualsiasi allegazione al riguardo. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità. Nel caso di specie, la determinazione non nel minimo trova espressa ragione nei quantitativi di sostanza stupefacente, nella protrazione dell'attività illecita nel tempo e nei precedenti penali specifici. 3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è meramente contestativo della responsabilità dell'imputato ritenuta dai Giudici di merito. In quanto tale, è generico, non operando alcuno specifico confronto con i punti della sentenza avversata, ed afferente alla valutazione della prova, il cui vaglio è precluso a questa Corte di legittimità. La Corte territoriale ricorda le modalità con cui la polizia giudiziaria è pervenuta all'identificazione dell'imputato, sintetizzate dal teste Leuci nel corso del proprio esame (riportato in sentenza), dal quale emerge «di tutta evidenza che la ricostruzione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] da parte degli operanti prescinde dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]», fondandosi su «dati obiettivamente verificati» che la stessa sentenza impugnata richiama (pp. 6, 7 e 8); non senza trascurare come fosse stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a confermare che gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero ad oggetto la consegna di cocaina e come, dal tenore delle conversazioni intercettate, risultasse che il primo era "cliente affidabile", che acquistava cocaina ogni quindici/venti giorni, pagandola anche euro 50 al grammo. La Corte di merito rileva che, a fronte di specifica contestazione sul punto da parte il pubblico ministero, il [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di fornire una valida lettura alternativa all'ipotesi accusatoria, essendosi unicamente limitato a negare che la cifra indicata in quel dialogo corrispondesse al corrispettivo da lui versato, senza però riuscire ad offrire una spiegazione alternativa plausibile. Alla medesima stregua, la sentenza impugnata osserva che risulta confermato che i frequenti riferimenti ai "formaggi e salumi" nei messaggi e nelle telefonate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] altro non fossero se non il frutto di un loro previo accordo sulla terminologia da utilizzare, onde mascherare il vero oggetto dei loro traffici (le cessioni di cocaina) e che la versione dell'imputato - di acquisti di modesti quantitativi per uso personale (o con qualche amico), per importi non superiori ogni volta ad euro 150/200- vada disattesa «in quanto palesemente inverosimile e non coerente con quanto emerso dalle indagini».In conclusione, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione che si sottrae alle sollevate censure, di un compendio probatorio, a carico dell'imputato, del tutto indipendente dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo resta, pertanto, assorbito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna