CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3463/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUEST’[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ELENA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1471/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il17 novembre 2021 . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 3463/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata di rigetto dell’appello dallo stesso ricorrente interposto contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari, sezione specializzata agraria, la quale aveva dichiarato risolto, per inadempimento dell’affittuario, il contratto di affitto agrario, avente ad oggetto un fondo rustico ubicato in Terranova di Sibari, intercorso tra il concedente [OSCURATO:PERSONA] e l’affittuario [OSCURATO:PERSONA] e condannato quest’ultimo al rilascio del terreno ed al pagamento dell’importo di euro 24.000, oltre spese di lite; resistono alla lite, con unitario controricorso, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in epigrafe nominativamente indicati, già litisconsorti in detta qualità in ambedue i gradi del giudizio di merito; Considerato che è superflua l’illustrazione dei formulati motivi di ricorso, apparendo evidente la improcedibilità dello stesso; come puntualmente eccepito da parte controricorrente, il ricorso, notificato (a mezzo PEC) il giorno 15 gennaio 2022 (data di consegna della PEC), è stato iscritto a ruolo dal ricorrente soltanto il 9 febbraio 2022, elasso il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; per fermo indirizzo del giudice della nomofilachia, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall ’ art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza r.g. n. 3463/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di forme in senso stretto e non di termini perentori, quale quello in discorso (ex multis,Cass. 17/11/2021, n. 34916; Cass. 26/10/2017, n. 25453; Cass. 24/05/2013, n. 12894); il ricorso èdichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; l’oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); P.Q.M. Dichiara improcedibileil ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio