Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:862
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0663(01)_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / SRB o CRU
(causa C‑663/20 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Potere discrezionale della Corte
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 19‑21)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 27‑31, 33)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute per il procedimento – Onorari di avvocato relativi a un periodo successivo alla fase orale dinanzi al Tribunale – Esclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punto 32)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punto 36)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Imposta sul valore aggiunto – Esclusione nel caso di un soggetto passivo
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punto 38)
[OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che il Comitato di risoluzione unico (SRB) deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] AG in relazione alla causa T‑414/17 è fissato in EUR 40500, a cui si aggiungono gli interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data di pagamento dell’importo totale dovuto, a un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.