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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 32349/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il 26 giugno 1961 Avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte fatte pervenire dai difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 settembre 2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]:o, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città del 30 giugno 2021 con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca, sostituzione o gradazione della misura degli arresti donniciliari disposta con le modalità di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. attesa l'esistenza di un giudicato cautelare e l'assenza di nuovi elementi di valutazione.

2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illogicità della motivazione nella parte in cui richiama l'esistenza di un giudicato cautelare e l'assenza di elementi nuovi dimenticando di ricordare la portata modesta del giudicato cautelare che non copre le questioni deducibili, ma non dedotte; rileva, quindi, la contraddittorietà della decisione nella parte in cui ha riferito di un'allarmante continuità e stabilità di relazioni intrattenute dal ricorrente con la cosca Piromalli nonostante il Tribunale in sede di riesame avesse rilevato il ruolo di scarso peso del ricorrente all'interno della cosca; ulteriore illogicità viene ravvisata nella parte della motivazione con cui si rigetta l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in quanto, non solo le ragioni del rigetto si risolvono in una mera clausola di stile, ma sembrerebbe quasi che al ricorrente venga rimproverato che, per ottenere i domiciliari, non abbia in passato rappresentato difficoltà economiche.

Tale decisione, ad avviso del ricorrente, trascura di considerare che, se in passato il mantenimento poteva essere assicurato dall'utilizzo di risparmi, questi, con il trascorrere del tempo, inevitabilmente sono destinati ad esaurirsi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorrente evidenzia che, in tema di cd. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; detta preclusione, pertanto, opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata ove intervengano nuovi elementi volti ad alterare il quadro precedentemente definito. (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01).

Orbene, tale principio è sicuramente da condividersi, ma mal si attaglia alla situazione in esame,posto che il ricorrente, nel reiterare i medesimi motivi fatti valere in appello, non si confronta con la decisione impugnata là dove si evidenzia che nessun serio elemento di novità è stato offerto dal ricorrente che, con argomentazioni generiche, prive di portata innovativa rispetto a quanto già valutato in una precedente decisione, sempre dal Tribunale del riesame (si veda pag. 4 della motivazione dell'ordinanza qui impugnata), ribadisce meramente l'affievolimento delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame evidenzia che gli unici elementi di novità indicati dalla difesa (e ribaditi anche con il ricorso per cassazione) andrebbero rinvenuti nella «riqualificazione da parte del Tribunale della libertà della condotta di cui al capo A) dell' imputazione» in concorso esterno in associazione mafiosa, riqualificazione che ha portato all'annullamento contestuale della misura per il capo M).

Anche sul punto la motivazione del Tribunale del riesame è completa, logica e per nulla contraddittoria là dove si evidenzia che «l'esistenza di un consolidato e risalente sinallagma tra il Cernuto e l'ala dei "mandarini" della cosca Piromalli risoltasi nella duratura ed incondizionata messa a disposizione dello stesso ai desiderata del sodalizio mafioso induce ad una pessima prognosi circa l'astensione del ricorrente dalla reiterazione di condotte della medesima specie sì da rendere il mantenimento del vincolo in esecuzione funzionale ad impedire il compimento di nuovi e ancor più gravi atti volte a rafforzare anche economicamente il sodalizio di riferimento e la poderosa forza di intimidazione che ne caratterizzano l'operato».

3.2. Nessuna illogicità poi è da ravvisarsi nel provvedimento impugnato nella parte in cui conferma la decisione di rigetto dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa.

Tale decisione, infatti, diversamente da quanto ritenuto nel motivo di ricorso, si fonda sul rilievo che, pur avendone l'onere, il ricorrente ho omesso di fornire la prova, attraverso l'allegazione di idonea documentazione, del complessivo stato economico, patrimoniale e reddituale e della sussistenza di una situazione di assoluta indigenza e di altre indispensabili necessità di vita non altrimenti fronteggiabili se non attraverso l'attività lavorativa.

4. Atteso l'esito del giudizio il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma, 12 aprile 2022 - Il onsigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il 26 giugno 1961 Avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte fatte pervenire dai difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 settembre 2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]:o, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città del 30 giugno 2021 con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca, sostituzione o gradazione della misura degli arresti donniciliari disposta con le modalità di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. attesa l'esistenza di un giudicato cautelare e l'assenza di nuovi elementi di valutazione. 2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illogicità della motivazione nella parte in cui richiama l'esistenza di un giudicato cautelare e l'assenza di elementi nuovi dimenticando di ricordare la portata modesta del giudicato cautelare che non copre le questioni deducibili, ma non dedotte; rileva, quindi, la contraddittorietà della decisione nella parte in cui ha riferito di un'allarmante continuità e stabilità di relazioni intrattenute dal ricorrente con la cosca Piromalli nonostante il Tribunale in sede di riesame avesse rilevato il ruolo di scarso peso del ricorrente all'interno della cosca; ulteriore illogicità viene ravvisata nella parte della motivazione con cui si rigetta l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in quanto, non solo le ragioni del rigetto si risolvono in una mera clausola di stile, ma sembrerebbe quasi che al ricorrente venga rimproverato che, per ottenere i domiciliari, non abbia in passato rappresentato difficoltà economiche. Tale decisione, ad avviso del ricorrente, trascura di considerare che, se in passato il mantenimento poteva essere assicurato dall'utilizzo di risparmi, questi, con il trascorrere del tempo, inevitabilmente sono destinati ad esaurirsi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente evidenzia che, in tema di cd. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; detta preclusione, pertanto, opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata ove intervengano nuovi elementi volti ad alterare il quadro precedentemente definito. (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555 - 01). Orbene, tale principio è sicuramente da condividersi, ma mal si attaglia alla situazione in esame,posto che il ricorrente, nel reiterare i medesimi motivi fatti valere in appello, non si confronta con la decisione impugnata là dove si evidenzia che nessun serio elemento di novità è stato offerto dal ricorrente che, con argomentazioni generiche, prive di portata innovativa rispetto a quanto già valutato in una precedente decisione, sempre dal Tribunale del riesame (si veda pag. 4 della motivazione dell'ordinanza qui impugnata), ribadisce meramente l'affievolimento delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame evidenzia che gli unici elementi di novità indicati dalla difesa (e ribaditi anche con il ricorso per cassazione) andrebbero rinvenuti nella «riqualificazione da parte del Tribunale della libertà della condotta di cui al capo A) dell' imputazione» in concorso esterno in associazione mafiosa, riqualificazione che ha portato all'annullamento contestuale della misura per il capo M). Anche sul punto la motivazione del Tribunale del riesame è completa, logica e per nulla contraddittoria là dove si evidenzia che «l'esistenza di un consolidato e risalente sinallagma tra il Cernuto e l'ala dei "mandarini" della cosca Piromalli risoltasi nella duratura ed incondizionata messa a disposizione dello stesso ai desiderata del sodalizio mafioso induce ad una pessima prognosi circa l'astensione del ricorrente dalla reiterazione di condotte della medesima specie sì da rendere il mantenimento del vincolo in esecuzione funzionale ad impedire il compimento di nuovi e ancor più gravi atti volte a rafforzare anche economicamente il sodalizio di riferimento e la poderosa forza di intimidazione che ne caratterizzano l'operato». 3.2. Nessuna illogicità poi è da ravvisarsi nel provvedimento impugnato nella parte in cui conferma la decisione di rigetto dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Tale decisione, infatti, diversamente da quanto ritenuto nel motivo di ricorso, si fonda sul rilievo che, pur avendone l'onere, il ricorrente ho omesso di fornire la prova, attraverso l'allegazione di idonea documentazione, del complessivo stato economico, patrimoniale e reddituale e della sussistenza di una situazione di assoluta indigenza e di altre indispensabili necessità di vita non altrimenti fronteggiabili se non attraverso l'attività lavorativa. 4. Atteso l'esito del giudizio il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 12 aprile 2022 - Il onsigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]
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