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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 34008/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 02/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 24/03/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata infraquinquennale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione dei precedenti penali del ricorrente (non incensurato), nonché della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso, non essendo stata correttamente valorizzata l'intervenuta confessione da parte del ricorrente che ha ammesso gli addebiti solo dopo essere stato adeguatamente delineato il quadro probatorio a suo carico: sicché, la sua sopravvenuta ammissione non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti e non è stata legittimamente ritenuta sintomatica di ravvedimento così da giustificare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in considerazione della abitualità del comportamento siccome ritenuta dalla Corte alla stregua della valutazione della personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 02/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 24/03/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione dei precedenti penali del ricorrente (non incensurato), nonché della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso, non essendo stata correttamente valorizzata l'intervenuta confessione da parte del ricorrente che ha ammesso gli addebiti solo dopo essere stato adeguatamente delineato il quadro probatorio a suo carico: sicché, la sua sopravvenuta ammissione non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti e non è stata legittimamente ritenuta sintomatica di ravvedimento così da giustificare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in considerazione della abitualità del comportamento siccome ritenuta dalla Corte alla stregua della valutazione della personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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