CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi uno di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt.116 commi 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. La corte d'appello ha ulteriormente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal primo Giudice. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen. 3. Si ritiene che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio anche laddove ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art..131-bis cod.pen. La Corte territoriale, infatti, ha richiamato concreti elementi di fatto che non consentono di ricondurre la condotta nell'alveo della particolare tenuità: in particolare, la condotta dell'imputato successiva al fatto consistente nell'essere volontariamente fuggito a velocità sostenuta alla vista della Polizia e l'aver falsamente denunciato il furto della propria autovettura. 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il