Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37184/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.

P, R. 115 del 2002.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione,in quanto erroneamente l'imputato è stato condannato perché, dopo essere stato ammesso al gratuito patrocinio, ometteva di comunicare le variazioni reddituali verificatesi nell'anno precedente, che avevano comportato il superamento dei limiti massimi di reddito relativamente all'anno di imposta 2014.

Infatti la predetta comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 4 gennaio 2016 ma il processo civile per il quale l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio era terminato in data 6 maggio 2015, data del deposito della sentenza che aveva definito il giudizio ( R.G. 1353/2014 Tribunale di Trento).

Pertanto l'obbligo di comunicazione delle variazioni di reddito era venuto meno, poiché il procedimento di riferimento non era più pendente.

2.1. Non è comunque ravvisabile il dolo del reato di cui all'art. 95 d.

P. R. n. 115 del 2002, poiché il modulo relativo all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal ricorrente, non richiama espressamente l'art 79, comma 1, lett. d), d.

P. R. n. 115 del 2002, limitandosi a riportarne parzialmente il contenuto, come riassunto nella formula di impegno alla comunicazione delle variazioni reddituali.

Ma in nessuna parte del modulo è espressamente comunicato all'istante che la violazione della norma integra la fattispecie di reato ex art. 95 d.

P. R. n. 115 del 2002.

Dunque l'omessa comunicazione non è stata posta in essere dal ricorrente con dolo in quanto il Tonezzer, all'atto della sottoscrizione dell'istanza, non era stato reso edotto che in caso di mancata comunicazione avrebbe commesso un reato.

Tanto più che non è stato dimostrato che il difensore abbia informato il Tonezzer dell'obbligo di indicare eventuali variazioni dei limiti di reddito, poiché anzi il ricorrente ha dichiarato di non aver più avuto contatti con il suo legale, una volta terminato il procedimento civile, conclusosi nel maggio 2015, così come confermato anche dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto affidamento sul suo legale, dal quale si sarebbe atteso una telefonata o comunque un contatto qualora ci fossero stati dei problemi in merito al gratuito patrocinio ed anzi non vi è nemmeno certezza che il ricorrente si sia reso conto di quanto sottoscritto, poiché la domanda di ammissione venne redatta dalla collaboratrice dell'avvocato, il quale non ha mai ricordato al proprio cliente di comunicare eventuali superamenti dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio.2.2.

Ingiustificatamente non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo illogicamente la Corte d'appello ritenuto rilevante un incremento del reddito dell'imputato di circa euro 5000 rispetto all'anno di imposta precedente, poiché il ricorrente ha superato la soglia soltanto di circa euro 2000, essendo titolare di redditi esigui (euro 7808 per l'anno di imposta 2012 ed euro 8278 per l'anno di imposta 2013).

Occorre infatti prendere in considerazione non l'incremento del reddito ma il superamento del limite di reddito, che nella specie è di rilievo del tutto modesto.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratoregenerale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede in quanto non dedotto con i motivi di appello.

Questi ultimi riguardavano infatti esclusivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, l'applicabilità dell'art. 131 biscod. pen. e le circostanze attenuanti generiche.

Come si vede, trattasi di profili completamente diversi da quello della sussistenza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali, oggi dedotto, che pertanto non può essere preso in considerazione, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'ignoranza del precetto può assumere rilevanza sotto un duplice profilo: o come ignoranza della legge extrapenale, nell'ottica delineata dall'art. 47, comma 3, cod. pen.; o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., nel testo risultante da Corte Cost. n. 364 del 24 -3-1988.

In ordine alla prima ipotesi, occorre osservare come la giurisprudenza, come è noto, distingua fra norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art.5 cod. pen.; e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale.

L'errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell'art. 47, comma 3, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, 20- 2-2001, Martini; Sez. 6, 18-11-1998, Benanti).

Nel caso in esame, non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47,comnna 3, cod. pen., poichè la norma di cui all'art. 79, lett. d), d.

P. R. n. 115 del 2002 integra il precetto penale, in quanto l'art. 95 d.

P. R. n. 115 del 2002 fa espressamente riferimento alle omissioni nelle comunicazioni di cui all'art. 79 lett. d).

Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale.

In ordine all'ignoranza inevitabile della legge penale - prospettazione che occorre sempre riguardare con cautela, nella vastissima area dei mala quia prohibita- è invece da osservare come la giurisprudenza, sulla scia della citata pronuncia della Corte costituzionale, abbia elaborato tre criteri: il criterio oggettivo; il criterio soggettivo; il criterio misto.

Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in quella determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell'ignoranza o nell'errore sulla norma penale.

Ciò può dipendere dall'oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo; da un generalizzato caos interpretativo; dall'assoluta estraneità del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società.

Si esula dunque dal caso in disamina allorchè ci si trovi in presenza di norme dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d."sfera parallela laica ".In ogni caso, Sez.

U, 10-6- 1994, Calzetta, ha stabilito che l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente.

Il parametro soggettivo è invece basato sulle caratteristiche personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l'elevato deficit culturale, alla luce ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia;o l'incolpevole carenza di socializzazione (Cass., 9-5-1996, Falsino, Rv. 205513; Cass. 4-5- 1995, Bindi).

Il parametro c.d.nnisto comprende invece tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro.

In quest'ottica, la giurisprudenza ha evidenziato come l'esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente il semplice comportamento passivo dell'agente, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Sez. 1, n. 25912 del 18-12-2003, Rv. 228235; Sez. 5, n. 41476 del 25-9-2003, Rv. 227042 ) . 2.1.Nel caso in esame, non è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato non presenta certamente connotati di cripticità tali da poter essere ricondotta all'ottica dell'oscurità del precetto.

Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino.

Ancor meno può farsi appello, nel caso di specie,a1 criterio soggettivo, non risultando né essendo state dedotte caratteristiche personali dell'agente preclusive della conoscenza del precetto.

Né risulta che l'imputato abbia fatto tutto il possibile per acquisire la conoscenza della normativa in materia, considerato anche quanto evidenziato dal giudice a quo circa l'avviso concernente l'obbligo di comunicare eventuali variazioni reddituali dato al Tonezzer dal difensore nonché circa l'interruzione dei rapporti con quest'ultimo.

3. La doglianza formulata con l'ultimo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisunn.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'entità del danno, che non può ritenersi esiguo, atteso che la variazione del reddito percepito ha comportato il superamento della soglia del limite di ammissione al gratuito patrocinio di oltre euro 2000; e alle modalità della condotta, concretizzatasi nell'omissione della comunicazione di una variazione di reddito piuttosto rilevante, in quanto consistente in un incremento di euro 5278 rispetto a quanto percepito dall'imputato nel 2013, corrispondente a più della metà del reddito dell'anno di imposta precedente. 4.11 ricorso va dunquerigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 95 d. P, R. 115 del 2002. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione,in quanto erroneamente l'imputato è stato condannato perché, dopo essere stato ammesso al gratuito patrocinio, ometteva di comunicare le variazioni reddituali verificatesi nell'anno precedente, che avevano comportato il superamento dei limiti massimi di reddito relativamente all'anno di imposta 2014. Infatti la predetta comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 4 gennaio 2016 ma il processo civile per il quale l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio era terminato in data 6 maggio 2015, data del deposito della sentenza che aveva definito il giudizio ( R.G. 1353/2014 Tribunale di Trento). Pertanto l'obbligo di comunicazione delle variazioni di reddito era venuto meno, poiché il procedimento di riferimento non era più pendente. 2.1. Non è comunque ravvisabile il dolo del reato di cui all'art. 95 d. P. R. n. 115 del 2002, poiché il modulo relativo all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sottoscritto dal ricorrente, non richiama espressamente l'art 79, comma 1, lett. d), d. P. R. n. 115 del 2002, limitandosi a riportarne parzialmente il contenuto, come riassunto nella formula di impegno alla comunicazione delle variazioni reddituali. Ma in nessuna parte del modulo è espressamente comunicato all'istante che la violazione della norma integra la fattispecie di reato ex art. 95 d. P. R. n. 115 del 2002. Dunque l'omessa comunicazione non è stata posta in essere dal ricorrente con dolo in quanto il Tonezzer, all'atto della sottoscrizione dell'istanza, non era stato reso edotto che in caso di mancata comunicazione avrebbe commesso un reato. Tanto più che non è stato dimostrato che il difensore abbia informato il Tonezzer dell'obbligo di indicare eventuali variazioni dei limiti di reddito, poiché anzi il ricorrente ha dichiarato di non aver più avuto contatti con il suo legale, una volta terminato il procedimento civile, conclusosi nel maggio 2015, così come confermato anche dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto affidamento sul suo legale, dal quale si sarebbe atteso una telefonata o comunque un contatto qualora ci fossero stati dei problemi in merito al gratuito patrocinio ed anzi non vi è nemmeno certezza che il ricorrente si sia reso conto di quanto sottoscritto, poiché la domanda di ammissione venne redatta dalla collaboratrice dell'avvocato, il quale non ha mai ricordato al proprio cliente di comunicare eventuali superamenti dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio.2.2. Ingiustificatamente non è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo illogicamente la Corte d'appello ritenuto rilevante un incremento del reddito dell'imputato di circa euro 5000 rispetto all'anno di imposta precedente, poiché il ricorrente ha superato la soglia soltanto di circa euro 2000, essendo titolare di redditi esigui (euro 7808 per l'anno di imposta 2012 ed euro 8278 per l'anno di imposta 2013). Occorre infatti prendere in considerazione non l'incremento del reddito ma il superamento del limite di reddito, che nella specie è di rilievo del tutto modesto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratoregenerale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede in quanto non dedotto con i motivi di appello. Questi ultimi riguardavano infatti esclusivamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, l'applicabilità dell'art. 131 biscod. pen. e le circostanze attenuanti generiche. Come si vede, trattasi di profili completamente diversi da quello della sussistenza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali, oggi dedotto, che pertanto non può essere preso in considerazione, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'ignoranza del precetto può assumere rilevanza sotto un duplice profilo: o come ignoranza della legge extrapenale, nell'ottica delineata dall'art. 47, comma 3, cod. pen.; o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., nel testo risultante da Corte Cost. n. 364 del 24 -3-1988. In ordine alla prima ipotesi, occorre osservare come la giurisprudenza, come è noto, distingua fra norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art.5 cod. pen.; e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale. L'errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell'art. 47, comma 3, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, 20- 2-2001, Martini; Sez. 6, 18-11-1998, Benanti). Nel caso in esame, non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47,comnna 3, cod. pen., poichè la norma di cui all'art. 79, lett. d), d. P. R. n. 115 del 2002 integra il precetto penale, in quanto l'art. 95 d. P. R. n. 115 del 2002 fa espressamente riferimento alle omissioni nelle comunicazioni di cui all'art. 79 lett. d). Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. In ordine all'ignoranza inevitabile della legge penale - prospettazione che occorre sempre riguardare con cautela, nella vastissima area dei mala quia prohibita- è invece da osservare come la giurisprudenza, sulla scia della citata pronuncia della Corte costituzionale, abbia elaborato tre criteri: il criterio oggettivo; il criterio soggettivo; il criterio misto. Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in quella determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell'ignoranza o nell'errore sulla norma penale. Ciò può dipendere dall'oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo; da un generalizzato caos interpretativo; dall'assoluta estraneità del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società. Si esula dunque dal caso in disamina allorchè ci si trovi in presenza di norme dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d."sfera parallela laica ".In ogni caso, Sez. U, 10-6- 1994, Calzetta, ha stabilito che l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente. Il parametro soggettivo è invece basato sulle caratteristiche personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l'elevato deficit culturale, alla luce ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia;o l'incolpevole carenza di socializzazione (Cass., 9-5-1996, Falsino, Rv. 205513; Cass. 4-5- 1995, Bindi). Il parametro c.d.nnisto comprende invece tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro. In quest'ottica, la giurisprudenza ha evidenziato come l'esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente il semplice comportamento passivo dell'agente, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Sez. 1, n. 25912 del 18-12-2003, Rv. 228235; Sez. 5, n. 41476 del 25-9-2003, Rv. 227042 ) . 2.1.Nel caso in esame, non è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato non presenta certamente connotati di cripticità tali da poter essere ricondotta all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino. Ancor meno può farsi appello, nel caso di specie,a1 criterio soggettivo, non risultando né essendo state dedotte caratteristiche personali dell'agente preclusive della conoscenza del precetto. Né risulta che l'imputato abbia fatto tutto il possibile per acquisire la conoscenza della normativa in materia, considerato anche quanto evidenziato dal giudice a quo circa l'avviso concernente l'obbligo di comunicare eventuali variazioni reddituali dato al Tonezzer dal difensore nonché circa l'interruzione dei rapporti con quest'ultimo. 3. La doglianza formulata con l'ultimo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'entità del danno, che non può ritenersi esiguo, atteso che la variazione del reddito percepito ha comportato il superamento della soglia del limite di ammissione al gratuito patrocinio di oltre euro 2000; e alle modalità della condotta, concretizzatasi nell'omissione della comunicazione di una variazione di reddito piuttosto rilevante, in quanto consistente in un incremento di euro 5278 rispetto a quanto percepito dall'imputato nel 2013, corrispondente a più della metà del reddito dell'anno di imposta precedente. 4.11 ricorso va dunquerigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Ri
Sentenza Cassazione n. 37184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris