CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 23891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17281/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 200, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest’ultimo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1/15, depositata in data 7 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Innanzi alla C.t.p. di Savona, [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di commercio al dettaglio di generi d'abbigliamento, Oggetto: avv. accer. IRPEF-altro proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TL9010402732, notificatole dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Savona ed avente ad oggetto l'anno d'imposta 2007, avviso seguito al PVC con il quale si constatava un reddito pari ad € 62.638,00, a fronte di perdite dichiarate per € 43.841,00, con conseguente contestazione di maggiore imposta IRPEF, addizionale regionale e comunale, IVA, contributo INPSed IRAP. 2. Costituitosi l’ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso, la C.t.p. adita rigettava la domanda. 3. La contribuente proponeva appello alla C.t.r della Liguria, ove si costituiva anche l’Ufficio finanziario avversando l’impugnazione, e, all’esito, la C.t.r. medesima, con sentenza n. 1 depositata in data 07/01/2015,rigettava l'appello. 4. Avverso la sentenza della C.t.r., ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di sette motivie cioè: 4.1 «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»; 4.2«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ., 39 d.P.R 29 settembre 1973 , n. 600, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»; 4.3 «Violazione e/o falsa applicazione degli artt., 2729 cod. civ., 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»; 4.4. «Nullità della sentenza per motivazione apodittica o apparente (sul vizio di motivazione dell’avviso di accertamento), in violazione all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». 4.5«Nullità della sentenza per motivazione apodittica o apparente (sulla fondatezza, anche quantitativa, del recupero di imposta), in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, e 132, secondo comma, n. 4, cod., proc., civ., in relazione all’art., 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»; 4.6 «Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.»; 4.7 «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 56 d.P.R. n. 633 del 1973 e 17, comma 1 – bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto degli artt., 21 septies e o cties legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate con atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale è statapresentata memori a . Considerato che: 1. Il contribuente ha documentato che, in data 30/5/2019, ha correttamente presentato innanzi alla Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Savona, domanda di definizione agevolata a termini degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136; ivi, con riferimento alla cartella TL9010402732, è indicata la somma di € 33.561,00 da versare in 20 rate. Pure, è allegata la quietanza di versamento della prima rata pari ad € 1.678,00 presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la nota – con relativi allegati - depositata dal difensore risulta notificata, a mezzo pec, sia all’Agenzia delle entrate che all’Avvocatura dello Stato. 2. Va rilevato che, entro il 31 dicembre 2020 , nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Conseguentemente, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 3. Infine, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha