Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39637/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IL Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il provvedimento, pur tenendo conto del fatto che le persone incontrate da Tinaglia in stato di arresto erano í suoi congiunti, nota che Tinaglia non era meritevole della invocata liberazione anticipata perché aveva mostrato spregio sia delle prescrizioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sia delle prescrizioni volte a contenere il diffondersi della pandemia,J; Considerato, inoltre, che tali motivi sono anche manifestamente infondati perché deducono violazioni di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, in realtà non rívisitabile nel giudizio di legittimità (in particolare, laddove il ricorrente deduce che Tinaglia non aveva intenzione di violare prescrizìonì quando incontrò ì propri congiunti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Atteso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva non consentono il superamento della valutazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IL Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il provvedimento, pur tenendo conto del fatto che le persone incontrate da Tinaglia in stato di arresto erano í suoi congiunti, nota che Tinaglia non era meritevole della invocata liberazione anticipata perché aveva mostrato spregio sia delle prescrizioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sia delle prescrizioni volte a contenere il diffondersi della pandemia,J; Considerato, inoltre, che tali motivi sono anche manifestamente infondati perché deducono violazioni di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, in realtà non rívisitabile nel giudizio di legittimità (in particolare, laddove il ricorrente deduce che Tinaglia non aveva intenzione di violare prescrizìonì quando incontrò ì propri congiunti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Atteso che le deduzioni contenute nella memoria difensiva non consentono il superamento della valutazione di inammissibilità del ricorso per cassazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio
Sentenza Cassazione n. 39637/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris