CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25714/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle [OSCURATO:PERSONA], n. 7 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) società unipersonale, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5372/2019 depositata il 23 dicembre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso due avvisi di accertamento per parziale versamento dell’Imu per l’annualità 2012 (n.35363817 per una maggiore imposta pari a € 1.680,00) e 2013 (n. 35378917 per una maggiore Oggetto: Imu imposta pari a € 1.968,00), da versare in favore del comune di Turate, emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti), rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nel 2017; - la CTP respingeva i ricorsi dopo averli riuniti; - la CTR, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2012 per intervenuta decadenza, e ha fondato la propria decisione, per quello che ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: • la maggiore imposta deriva dal maggiore valore imponibile, attribuito al terreno divenuto edificabile sin dal 2003; • già dal primo grado la concessionaria ha riconosciuto l’omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 31, comma 20 della l. n. 289 del 2002, e ha provveduto allo sgravio delle sanzioni con una rideterminazione degli importi dovuti; • con riferimento all’imposta richiest a per il 2013 è infondato il motivo relativo alla carenza di poteri di sottoscrizione in capo all’amministratore delegato della società concessionaria, in quanto risulta allegata anche la delibera del c.d.a. del 27 maggio 2015 che ha conferito alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] anche la rappresentanza in giudizio della società e ciò a prescindere dal rilievo «di natura assorbente che nessun dubbio sussiste in ordine alla sicura riferibilità dell’avviso impugnato alla società»; • l a società concessionaria ha ottemperato in termini adeguati all'onere della prova in merito alla regolarità della sottoscrizione dell'atto impositivo attraverso produzioni integrative nel grado di appello; • l 'omessa comunicazione al contribuente del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno non incide sulla validità dell'atto, in quanto l’art. 31, comma 20 della l. n. 289 del 2002 nonne prevede una specifica sanzione; • è infondata la pretesa illegittimità dei criteri adottati ai fini della quantificazione dell'imposta sul presupposto che la relativa delibera della giunta comunale fosse viziata da eccesso di potere e da incompetenza; si tratta di un accertamento che ha applicato i contenuti di una delibera di un ente locale che non risulta essere stata impugnata; • an alogamente deve essere respinta la domanda di nullità o annullabilità dell'avviso impugnato per comportamenti non corretti a livello societario, trattandosi di argomentazioni totalmente estranee all'atto impositivo; - le ricorrent i propon gono ricorso fondato su cinque motivi e depositano memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione le ricorrent i lamenta no , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.,per omesso e per travisamento del contenuto del doc. n.1 delle controdeduzioni del 15 luglio 2019 della controricorrente; in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2381 cod. civ. in relazione agli artt. 31 e 17 dello Statuto societario della controricorrente in ordine alla carenza dei poteri di sottoscrizione dell'avviso di accertamento IMU. Deducono in proposito che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a un documento (delibera del 15 luglio 2019) che non risultava materialmente prodotto in atti e che, inoltre, ha travisato il predetto documento ritenendolo erroneamente ancora efficace alla data di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, nonostante fosse intervenuta una successiva delibera dell'assemblea ordinaria del 3 maggio 2016. Precisano di avere eccepito tale omissione nella memor ia del 22 ottobre 2019 (pag. 13) e tali censure non erano state contestate dall’attuale controricorrente. In sostanza , lamentano il travisamento della sentenza che avrebbe preso a base della sua decisione una delibera che non regolamentava i poteri della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel momento (2018) della sottoscrizione degli avvisi di accertamento IMU, in quanto tali poteri erano stati rinnovati con successiva delibera assembleare e non del c.d.a. in data 3 maggio 2016. Ricordano in proposito che l'organo societariocompetente per la delega è il consiglio di amministrazione e non l'assemblea , in forza dell’art. 2381 cod. civ., nonché dello Statuto della controricorrente che a tale articolo rinvia. 1.1. Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato di questa Corte di legittimità, del tutto condiviso da questo Collegio, quello per cui la denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma di revocazione a norma dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.( Sez . L, n. 2529/2016 , Rv. 638935 –01, Sez. L, n. 24166/2006, Rv. 593502 - 01) . Il principio vale anche nella presente fattispecie in cui le ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata abbia deciso sulla base di un documento che non risulta prodotto in giudizio. In questo senso si è già pronunciata la Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 11276/2005,Rv. 581924 – 01 ) E’ stato in modo condivisibile, inoltre, anche accertato che qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.; né l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto (Cass . Sez. 3, n. 10066/2010, Rv. 612631 –01 , Sez. 6 - L, n. 7941/2015 , Rv. 635159 -01). 2. Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrent i lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente per manifesta non conformità della tabella di valore delle aree edificabili approvata dal Comune di Turate a rappresentare il valore del terreno oggetto degli avvisi impugnati; nonché per violazione degli artt. 42 e 48 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato di avere fatto applicazione dei contenuti di una delibera dell’ente locale che non risulta essere stata impugnata. Evidenziano che in forza dell’art. 7, comma 5, sopra richiamato, il giudice tributario può, invece, disapplicare l’atto amministrativo illegittimo. Deducono di avere prodotto, sin dal primo grado, una dichiarazione del responsabile IMU del comune di Turate in risposta a una lettera di risposta al Garante del contribuente della regione Lombardia, secondo cui i valori delle aree edificabili oggetto della delibera della giunta comunale n.192 del 2012 non hanno tenuto conto di quanto previsto dal regolamento IMU del Comune di Turate. 2.1.Il motivo è infondato. Le ricorrenti evocano il tema della disapplicazione, sostenendo che la delibera giunta comunale n. 192 del 2012 sia illegittima. La censura, così come formulata è generica e infondata. E’ generica, in quanto non è chiarito in alcun modo in cosa consista il vizio di legittimità della delibera:se , cioè , sia stata adottata in violazione di norme primarie o secondarie o se semplicemente perché non attendibile nei valori rilevati . A supporto della doglianza le ricorrenti richiamano solo una dichiarazione del responsabile IMU del comune di Turate contenuta in una lettera di risposta al Garante del contribuente della regione Lombardia. La contestazione è generica anche dove deduce che la delibera in oggetto non ha tenuto conto diquanto previsto dal regolamento IMU del Comune di Turate, in quanto non è in alcun modo chiarito quali siano i valori non conformi al citato regolamento. Ciò rileva soprattutto, poiché di norma i regolamenti non dettano valori, quanto piuttosto criteri e procedure da seguire. E’, poi, infondata, in quanto la S.C. ha già avuto modo di chiarire che la disapplicazione può conseguire solo a seguito della dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto, quali l’incompetenza, la violazione di legge, l’eccesso di potere, non essendo a tal fine, sufficiente la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell’adottare la delibera stessa (Cass. Sez. 5, n. 17952/2012, in questo senso già Sez. 5, n. 13848/2004, Rv. 574914 -01) Occorre, sotto un diverso profilo, ricordare e ribadire il principio consolidato di legittimità, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni hominis. Ne consegue che non è impedita la rideterminazione dell'imposta dovuta , qualora l'amministraz ione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. Sez. 5, n. 11643/2019, Rv. 653722 – 01 , Sez. 6 - 5, n. 15312/2018 , Rv. 649233 –01, Sez. 5, n. 5068/2015, Rv. 635340 – 01 ) . La presunzione evidentemente è superabile anche da parte del contribuente, con la conseguenza nello specifico che le ricorrenti avrebbero dovuto, al fine di rideterminare l’imposta dovuta, indicare e produrre atti pubblici o privati dai quali risultassero elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (in questo senso Cass. Sez. 5, n. 17248/2019, Rv. 654691 – 01, Sez. 5, n. 11643/2019,Rv. 653722 - 01) . In conclusione, attesoche le ricorrenti intendono contestare la congruità della stima del bene con riferimento all’Imu per l’anno 2013, si tratta, piuttosto, della necessità di superare la prova presuntiva posta dalla determinazione effettuata dal comune, ma non si pone, come, invece, sollecitano le ricorrenti, la questione della disapplicazione della delibera della giunta comunale ex art 7 co. 5 d.lgs. 546 del 1992 ( n ello stesso senso v. anche Cass. n. 27004 del 2019). 3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 31, comma 20, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 anche con riferimento agli artt. 53 e 42 della Cost., agli artt. 5 e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché al principio generale di affidamento del cittadino all’ordinamento giuridico dello Stato. Contestano le ricorrenti l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui l’omessa comunicazione al contribuente del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile di un terreno non inciderebbe sulla validità dell’avviso di accertamento. Le ricorrenti danno atto che la controricorrente e lo stesso comune hanno ammesso di avere omesso di effettuare la suddetta notifica, ma deducono la violazione da parte del comune della violazione del principio di buona fede espresso dalle norme sopra richiamate. 3.1. Il motivo è infondato. Nelle premesse della motivazione della sentenza è ben chiarito che la società concessionaria, attuale controricorrente, ha riconosciuto l’omessa comunicazione e ha provveduto in sede di autotutela allo sgravio delle sanzioni e alla rideterminazione degli importi dovuti. Se, dunque, si tratta di violazione dell’art. 31, comma 20 della l. n. 289 del 2002, l’ente impositore se ne è avveduto in sede di autotutela e ha provveduto ad eliminare la sanzione con una rideterminazione dell’importo. Tale comportamento vale ad escludere che si possa parlare di violazione del principio di affidamento. Con riferimento in generale alla rilevanza dell’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, si richiama il principio per il quale,ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, tale mancanza non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione(Cass. Sez. 5, n. 20124 del 25/07/2019 (Rv. 654955 –01). In ogni caso, le ricorrenti si dolgono di una violazione, attribuendola al solo comune, che oggi non è parte di questo giudizio. 4. Segue il rigetto del ricorso con conseguente rigetto dell’originario ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del d .P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1200 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d