CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso la sentenza del 21/05/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (si veda pag. 2 e 3); Rilevato che anche il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non è consentito dalla legge, a fronte della puntuale motivazione del giudice di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S [OSCURATO:PERSONA] 2 1,37P,[OSCURATO:PERSONA] og