CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14429/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ERASMOe D'[OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE , SEZ.DIST.DI TARANTOn. 17/2020 depositata i l 15/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia dell’atto di vendita pregiudizievole delle sue ragioni creditorie, con cui l’immobile oggetto della controversia era stato alienato in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (fratello del “garante” [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) dalla madre di quest’ultimi, quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Si costituì in giudizio il cessionario dell’immobile, D’[OSCURATO:PERSONA], mentre rimasero contumaci sia il fratello, D’[OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Nelle more la suddetta società cedente venne dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto ed il Curatore, previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], riassunse il giudizio interrotto con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dell’attore [OSCURATO:PERSONA]. 4. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 2714/2017 il Tribunale di Taranto accolse la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarò inefficace l’atto di compravendita dell’immobile stipulato in data 28/11/2007. 5. In particolare, il giudice di prime cure motivò la sua decisione da un lato valorizzando lo stretto rapporto di parentela esistente tra l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da un lato, e l’acquirente D’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ritenendo comprovata la perdita della garanzia patrimoniale della società in quanto questa si era spogliata del proprio bene immobile per sottrarlo alle azioni esecutive del creditore. 6. Avverso tale decisione propose appello D’[OSCURATO:PERSONA] il quale, a sostegno del gravame, eccepì la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza e la sua contraddittorietà, evidenziando circostanze che rendevano palese l’assenza nel caso di specie sia dell’eventus damniche del consilium fraudis. 7. Si costituì anche in tale fase il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eccependo l’infondatezza dell’impugnazione, mentre D’[OSCURATO:PERSONA], garante del debito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], continuò a rimanere contumace. 8. Con sentenza n. 17/2020, depositata in data 15/01/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Lecce ha accolto l’appello e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e proseguita dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto di riassunzione del 4/04/2014. 9. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non provato che l’atto di compravendita del 28/11/2007 fosse stato scientemente posto in essere da ambo le parti contraenti allo scopo di diminuire la garanzia patrimoniale del Brescia o dell’intera massa creditoria. 10. Avverso la predetta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 11. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis . 1 cod. proc. civ. 12. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 105, 110, 111, 163, 164, 331, 332, 338, 342, 354, 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma uno, n.ri 3) e 4) c.p.c. - Mancato rilievo d’ufficio dell’omessa integrazione del contraddittorio in appello, nei confronti di una delle parti costituite in primo grado”. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 secondo comma, 2714, 2717, 2718, 2719, 2721, 2727, 2740, 2901 c.c. e 66 L.F., in relazione all’art. 360 comma uno, n.ri 3) e 5) c.p.c. –Viziata interpretazione delle prove”. A detta del ricorrente, la Corte territoriale, pur attribuendo rilevanza allo stretto rapporto parentale tra l’amministratore unico della società alienante rispetto al figlio cessionario del bene immobile oggetto di revocatoria, cadrebbe in contraddizione nella collocazione degli elementi probatori. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 66L.F. e 2901 c.c., in relazione all’art. 360 comma uno, n.ri 3) e 5) c.p.c.- Errata applicazione dei canoni ermeneutici della revocatoria ordinaria in relazione all’azione iniziata o proseguita dal curatore” Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non rispetta i presupposti richiesti dalla norma che disciplina l’azione pauliana, in quanto ometterebbe di dichiarare l’inefficacia dell’atto pregiudizievole, a seguito della revocatoria ordinaria, nei confronti della Curatela, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 cod.civ . e 66 l.f. 4. È preliminare la verifica della sussistenza della procedibilità del ricorso. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. pp. 1-2) che la sentenza impugnata in questa sede , che è stata pubblicata il 15/01/2020, è stata notificata in data 20 gennaio 2020 (precisamente è detto: “notificata a mezzo pec al precedente procuratore domiciliatario costituito in data 20.01.2020”), ma la medesima parte ha depositato, nei termini indicati dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione. La stessa nota di iscrizione a ruolo reca l’indicazione del deposito della sola copia autentica del provvedimento impugnato e non anche della relata di notifica. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, con sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648, le SezioniUnite hanno ribadito che l’art. 369 cod. proc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso. Con la richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2/5/2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, 2° comma, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla partecontroricorrente, o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi – diverse da quella all’esame – in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento, ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio. Nella specie non ricorrono le situazioni ipotizzate come eccezioni dalle Sezioni Unite. Va, poi, chiarito, che nella specie risulta esiziale la c.d. prova di resistenza, di cui al principio di diritto consolidato affermato da Cass.n. 17066 del 2013, nel senso che “Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.”. Invero, prendendo a riferimento la data di pubblicazione della sentenza (15/1/2020), comunque i 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza non risulterebbero rispettati, in quanto venivano a scadere il 14 marzo 2020. In relazione a tale scadenza ebbe ad operare la sospensionedei termini - prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - per l’epidemia di COVID a far tempo dal 9 marzo 2020 compreso efino all’11 maggio 2020. L’intervento di tale sospensione comportò la sospensione del termine breve per gli ultimi sei giorni e la ripresa del decorso per essi a far tempo dal 12 maggio 2020, con la conseguenza che il detto termine risulterebbescaduto il giorno 17 maggio 2020, che cadeva di domenica, con la conseguenza che la scadenza sarebbe stata prorogata al lunedì successivo, cioè il 18 maggio. Il ricorso è stato notificato a mezzo pec a i domiciliatari in grado di appello dell’intimato D’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’intimato D’[OSCURATO:PERSONA], contumace in appello, il giorno 22 maggio 2020 dal punto di vista della notificante ricorrente (come da avviso prodotto) e pertanto, oltre la scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è pertanto improcedibile. 6. Nulla sulle spese, non avendo gli intimat i svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont