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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26870/2026

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di FOGGIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze (sentenza del30/04/2024 della Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 15/10/2024, di condannaalla pena di anni tre e mesi uno di reclusione ed euro mille di multa, per il reatidi cui agli artt. 624-bis e 493 cod. pen., commessi in Foggia in data 11/05/2019;sentenza del Tribunale di Foggia del 18/05/2021, passata in giudicato il17/01/2021, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento dimulta, per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen., commesso in Foggia il19/06/2019).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.proc. pen., per vizio di motivazione, sotto il profilo del difetto, contraddittorietà eillogicità della stessa, nonché per errata applicazione dell’art. 81 cod. pen., peravere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolodella continuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette,emergente dall’identità strutturale riscontrabile tra le condotte, anche per quanto3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di FOGGIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze (sentenza del30/04/2024 della Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 15/10/2024, di condannaalla pena di anni tre e mesi uno di reclusione ed euro mille di multa, per il reatidi cui agli artt. 624-bis e 493 cod. pen., commessi in Foggia in data 11/05/2019;sentenza del Tribunale di Foggia del 18/05/2021, passata in giudicato il17/01/2021, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro seicento dimulta, per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen., commesso in Foggia il19/06/2019).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.proc. pen., per vizio di motivazione, sotto il profilo del difetto, contraddittorietà eillogicità della stessa, nonché per errata applicazione dell’art. 81 cod. pen., peravere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolodella continuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette,emergente dall’identità strutturale riscontrabile tra le condotte, anche per quanto3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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