CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLO ANTONIO2355- controricorrente –avverso la sentenza n. 311/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 11/04/2025 R.G.N. 1391/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20217/2025Numero di raccolta generale 17954/20261. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di pensione anticipata caDta.t a pubblicazione 04/06/2026VO n. 11090461 a far data dal 1.4.2015, pensione annullatadall’Inps con comunicazione del 12.9.2022 (contenente lacontestuale richiesta di restituzione della somma di €114.812,57 asseritamente indebitamente percepita dal predettonel periodo 1.5.2015 al 30.9.2022) a seguito della cancellazionedisposta dal predetto ente della contribuzione figurativa CIGS(contribuzione costituente il presupposto per l’insorgenza deldiritto alla pensione de quo vertitur),Detta cancellazione veniva disposta dall’istituto sulla scortadelle indagini compiute dalla procura della Repubblica di Romaanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 640 c.p., comma 2, con riguardo all’asserito fittiziotrasferimento e/o transito di dipendenti tra sedi e/o società delGruppo editoriale GEDI.Questi i fatti, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso ex art.414 c.p.c. volto all’accertamento del suo diritto a trattenere iratei pensionistici già riscossi, oltre che al godimento dellaprestazione annullata.1.1. Il Tribunale di Milano, per quanto qui ancora in rilievo,dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente airatei di pensione già percepiti, avendo il gruppo GEDI (di cui faparte la società [OSCURATO:SOCIETA].) risarcito l’Enteprevidenziale e accoglieva, nel resto, la domanda di GAVARDI,dichiarando il suo diritto al riaccredito della contribuzionefigurativa relativa al periodo CIGS (25 marzo 2015- 31 marzo2015), condannando l’INPS al ripristino della pensioneanticipata.1.2. La Corte di Appello di Milano, investita dal gravameproposto dall’INPS, lo respingeva.Numero registro generale 20217/20252. L’Ente previdenziale propone ricorso per cassazione articolatoN umero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 17954/2026in tre doglianze. Data pubblicazione 04/06/20263. Resiste con controricorso il pensionato.4. INPS deposita altresì memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura l’INPS deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,oltre che degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c.L’Istituto lamenta che la sentenza impugnata ha motivatol’accoglimento della domanda del Gavardi facendo testuale edintegrale rinvio ad altro precedente della Corte di Appello diMilano, relativo ad altro pensionato, con richiamo a documentinon prodotti dalle parti e sui quali non si è sviluppato ilcontraddittorio.Sulla base di tale considerazione lamenta la violazione dell’art.115 c.p.c. nella parte in cui prescrive che il giudice deveporre a fondamento della decisione le prove proposte dalleparti , insistendo che il rinvio ad atti e documenti nonadeguatamente specificati impedisce ogni valutazione dellalogicità del procedimento decisorio.1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.È inammissibile per mancato confronto con il decisum nellaparte in cui non tiene conto che la pronunzia qui all’attenzione,prima di operare rinvio al precedente, ai sensi dell’art. 118 disp.di Milano n. 253/2025), peraltro riportando ampi stralci dellamotivazione, dà conto che detto rinvio viene effettuato perchéle due fattispecie sono perfettamente sovrapponibili, sia per levicende fattuali che per i documenti rilevanti, oltre che per lamedesimezza delle questioni di diritto in rilievo (cfr. paNgu.m e1ro0 re gistro generale 20217/2025Numero sezionale 2355/2026della sentenza di appello). Numero di raccolta generale 17954/2026Tanto basta a rendere evidente che il mezzo lamenta, alloraDa,t a pubblicazione 04/06/2026una motivazione che non piace, le doglianze relative al mancatodeposito in atti dei documenti, smentite da quanto innanziaffermato dalla Corte territoriale che ha, invece, valutato (congiudizio qui non più sindacabile attenendo al merito) lasovrapponibilità delle prove costituite versate nel presentegiudizio con quelle poste a fondamento della decisionerichiamata.L’ampio richiamo, attraverso la trascrizione dello stralciomotivazionale del precedente, smentisce anche l’assunto dellaimpossibilità di effettuare il controllo di logicità delragionamento decisorio.Infondata, quindi, altresì la doglianza nella parte in cui lamentail mancato rispetto del cd. minimo costituzionale, essendo, perconverso, ben chiarite le ragioni che hanno condotto la Corteterritoriale all’accoglimento della domanda: a) l’assenza diqualsivoglia comportamento fraudolento del pensionato; b)l’applicabilità della normativa sulla cassa integrazione anche alleipotesi di distacco del lavoratore, distacco peraltroimplicitamente revocato dal provvedimento di collocazione incassa integrazione; c) l’impossibilità per l’INPS di disporre in viadi autotutela, in contrasto con l’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990,la revoca del trattamento pensionistico dopo oltre dieci anni dalsuo riconoscimento.Alla stessa stregua, è infondata la dedotta violazione dell’art.115 c.p.c. atteso che, la Corte territoriale non ha fatto altro chetrasporre il ragionamento decisorio del precedente richiamato(peraltro riportandolo) in ragione, come detto, dellamedesimezza dei documenti e delle altre prove in rilievo, dimodo che ogni altra censura è volta, nella sostanzNuam,e roa re gistro generale 20217/2025Numero sezionale 2355/2026richiedere, inammissibilmente un riesame nel merito. Numero di raccolta generale 17954/2026Conclusivamente il motivo non può essere accolto. Data pubblicazione 04/06/20262. Con il secondo mezzo è censurata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 35 e 37 della l. n.416 del 1981.L’ente previdenziale rimarca che l’accesso al prepensionamentopostula, necessariamente, che il lavoratore sia stato ammessoal trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 35 l. n.416/1981, con la conseguenza che, in assenza di dettopresupposto, non v’è il diritto al godimento della pensioneanticipata.L’istituto contesta, quindi, la correttezza della sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma il diritto del Gavardi adessere collocato in CIGS, ritenendo che non sussiste alcunaincompatibilità fra l’operato distacco del lavoratore e lacollocazione in cassa integrazione.Riporta nel corpo del motivo, poi, ampio stralcio del decreto delDirettore generale del Ministero del Lavoro e delle politichesociali del 17.4.2014 n. 81068 (allegato n. 10 del fascicolo Inpsdi primo grado) sostenendo che il pensionato non potesseessere collocato in CIGS, in quanto giammai in concreto addettoalle unità produttive contemplate nel provvedimentoministeriale innanzi richiamato, in virtù del disposto distacco.Secondo l’assunto dell’INPS, tanto basta - irrilevante l’accertataassenza in sede di merito della condotta fraudolenta della parteprivata ed anche la regolarità del distacco - ad affermare cheGavardi non avesse diritto alla collocazione in CIGS non essendoin servizio ed impiegato presso l’unità produttiva destinatariadelle sospensioni.L’Istituto rimarca, conclusivamente, che nella fattispeciNeu meqrou rie gistro generale 20217/2025Numero sezionale 2355/2026all’attenzione nemmeno è applicabile l’art. 1-bis del d.l.N unm.e r1o 0di 8ra ccolta generale 17954/2026del 2002, inserito in sede di conversione dalla l. n. 172 del 2002Da,t a pubblicazione 04/06/2026perché detta disposizione opera solo in caso di revocaministeriale del trattamento di CIGS e non anche nelle ipotesiqui in rilievo in cui è in discussione la diversa questione se illavoratore in distacco possa essere collocato in cassaintegrazione.2.1. Del pari il secondo motivo presenta profili, assorbenti, diinammissibilità, scontando un mancato confronto con la ratiodella decisione.La Corte territoriale, infatti, dopo aver precisato in premessa lapiena compatibilità tra la CIGS ed il distacco dei lavoratori, conla conseguenza di ritenere che anche i lavoratori in distaccopossano essere collocati in cassa integrazione, ha chiaramenteaffermato (cfr. pag. 11 in fondo della sentenza impugnata) che– in ogni caso – il provvedimento di collocazione in CIGScostituisce revoca implicita di quello di distacco.La conseguenza di detta affermazione, qui non censurata, è cheil lavoratore non fosse in distacco al momento della collocazionein CIGS, sicché la doglianza principale svolta nel mezzo(incompatibilità tra distacco e cassa integrazione) è irrilevantee quindi inammissibile.Alla luce di quanto innanzi, è altresì irrilevante la sostanzialerichiesta di “rilettura” del decreto (di cui vengono riportati ampistralci in ricorso) del Direttore generale del Ministero del lavoroe delle politiche sociali del 17.4.2014, perché svolta sulpresupposto che Gavardi non possa far parte della platea deidipendenti collocati in CIGS, perché in distacco.Senza tacere l’inammissibilità della censura, perché ridondantein una richiesta di rivalutazione del merito, senza nemmenoinvocare la violazione dei criteri ermeneutici, peraltroN umbeeron re gistro generale 20217/2025Numero sezionale 2355/2026evincendosi, dal corpo della motivazione, la rNiutmeenrou dti ara ccolta generale 17954/2026ricomprensione del dipendente tra quelli da collocare in cassDaat a pubblicazione 04/06/2026integrazione.3. Con il terzo ed ultimo motivo è denunziata, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21 nonies l. n.241 del 1990 e dell’art. 52 l. n. 88 del 1989.L’INPS denunzia l’erroneità della sentenza nella parte in cui haaffermato che la revoca della pensione anticipata nel caso quiall’attenzione è impedito dall’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.L’ente previdenziale sostiene, di contro, che la fattispecie restainvece regolata dalla speciale disposizione di cui alla l. n. 88 del1989, sicché, a differenza di quanto asserito nella pronunziaimpugnata, non vi è alcun termine entro il quale l’istituto possaoperare la revoca della prestazione pensionistica, salva,naturalmente, l’eventuale prescrizione del diritto allarestituzione dei ratei già erogati.3.1. Il terzo motivo è inammissibile, in conseguenzadell’inammissibilità del secondo.La censura presuppone la fondatezza del secondo motivo etende ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenzaimpugnata a sostegno della decisione.Viene lamentata, infatti, l’individuazione di un limite temporaleex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere direvoca/annullamento della prestazione previdenziale da partedell’INPS e dunque sul presupposto che detto potere l’istitutoabbia, il che - in virtù di quanto detto al punto 2.1.- nella specie,non è.4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 11N5um edroe rle gistro generale 20217/2025Numero sezionale 2355/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti Nupmeerro di iral ccolta generale 17954/2026versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriorDeat a pubblicazione 04/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento dellespese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro5.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsied accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso art. 13.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2026.La PresidenteNumero registro generale 20217/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 17954/2026Data pubblicazione 04/06/2026