CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 35736/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 10 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 28 febbraio 2024 dal Tribunale della stessa città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983; fatto accertato il 17 aprile 2018 in Messina. Letta la memoria del 19 maggio 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già affrontato dalla Corte territoriale, la quale, nel disattendere l'eccezione difensiva, ha rimarcato, all'esito di una valutazione di merito non suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, anche perché non adeguatamente smentita, che il precedente giudicato gravante sull'imputato (sentenza del Tribunale di Messina del 16 giugno 2022) verteva su altri fatti, ovvero sull'omesso versamento di contributi relativi a mensilità e annualità diverse, come è stato accertato tramite l'acquisizione del fascicolo processuale riferito al diverso procedimento penale. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.