Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23226/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara,che ha indicato recapito Pec;- controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle Entrate Riscossione, quale successore di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversoNumero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026la sentenza n. 1340, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Calabria il 5.12.2016, e pubblicata il 23.5.2017;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche svolte anchemediante indagine sui conti correnti bancari a lui riconducibili, notificaval’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p.

III) a [OSCURATO:PERSONA], libero professionistasvolgente attività di studio legale, l’avviso di accertamento n.TD5010200586/2011 (ibidem), contestando il maggior reddito nondichiarato nell’anno 2005, con riferimento ai tributi dell’Irpef, dell’Irap edell’Iva.Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione,conclusasi positivamente in data 5.4.2011.

Procedeva quindi alversamento della prima rata ed alla consegna della prescritta polizzafideiussoria.

Tuttavia l’Amministrazione finanziaria gli notificava il9.5.2011 atto di diniego di adesione n. 10480/2011 (controric., p. 3) peromessa prestazione di idonea polizza fideiussoria, in quanto quellaconsegnata dal contribuente risultava rilasciata da Consorzio non abilitatonei termini di legge, non essendo iscritto all’albo di cui all’art. 106 delTUB. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Crotone.1.1.

Quindi l’Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l’originariapretesa creditoria, e notificava al contribuente il 27.10.2011 la cartella dipagamento n. 020 2011 0078240015 (controric., p. 4). [OSCURATO:PERSONA] anche la cartella di pagamento innanzi alla stessaCommissione Tributaria Provinciale di Crotone, sostenendone la radicaleinvalidità in quanto, a seguito dell’accordo di adesione, la pretesatributaria risultava comunque modificata e ridotta nell’ammontare.Numero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/20262.

La CTP riuniva i due ricorsi e li accoglieva parzialmente, ritenendoda considerarsi dovute le sole somme come concordate con l’atto diadesione.3.

Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primogrado del giudizio proponeva ricorso l’Amministrazione finanziaria, innanzialla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, e si costituiva anchel’Incaricato per l’esazione che aveva notificato la cartella di pagamento,[OSCURATO:PERSONA] (cui è poi succeduta Agenzia delle EntrateRiscossione).

La CTR, che decideva contestualmente sul separato appelloproposto dal contribuente, respingeva l’impugnazionedell’Amministrazione finanziaria e confermava la decisione di primo grado.4.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi diimpugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

L’[OSCURATO:PERSONA], successore di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevutola notificazione del ricorso il 3.1.2018, ma non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta lanullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992,e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice dell’appelloespone una motivazione priva di ogni valutazione propria sui fatti dicausa, che si risolve in una motivazione meramente apparente.1.1.

La CTR, pronunciando sull’appello proposto dall’Amministrazionefinanziaria, scrive che “ll primo giudice, contrariamente a quantoerroneamente sostenuto dall'appellante, correttamente accertava che, aseguito di richiesta, il ricorrente e l'Ufficio, il giorno 5 aprile 2011stipulavano e sottoscrivevano l'atto di adesione n.

TDSA200028/2011 diNumero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026protocollo e che, per l'effetto, il contribuente si obbligava a pagare, con ilpredetto accordo, la somma di denaro stabilita con l'adesione,correttamente versando in data 18 aprile 2011 la prima rata pari ad Euro13.640,04.Sulla scorta di tali premesse, altrettanto correttamente il giudice diprime cure aggiungeva che l'Ufficio era tenuto al rispetto di quantopattuito e determinato con l'accordo di adesione e che, per l'effetto, inparziale accoglimento dei ricorsi riuniti, l'accertamento dell'Ufficio andavarettificato per come concordato.L'appello, pertanto, non può essere accolto” (sent.

CTR, p.

III).

Nulladice il giudice del gravame in ordine alle censure propostedall’Amministrazione finanziaria limitandosi a richiamare la decisione diprimo grado ed a scrivere che il suo appello non può essere accolto.Il giudice dell’appello non espone alcuna valutazione propria sui fatti dicausa, non riporta le prospettazioni delle parti, non chiarisce perché leritenga infondate.Si osservi che l’Ente impositore riporta nel suo ricorso per cassazionele principali questioni proposte in sede di appello (ric., p.

VIII), tra cui ilmancato perfezionamento dell’atto di adesione per avere il contribuenteprodotto una polizza fideiussoria invalida, e tanto importava, nella tesidella parte pubblica, che dell’accordo raggiunto tra le parti non potessetenersi alcun conto.L’Amministrazione finanziaria segnala pure, con apprezzabile lealtàprocessuale che, sia pure solo mediante memoria illustrativa, ilcontribuente aveva anche domandato di tenere conto della pronuncia dellaCorte costituzionale n. 228 del 2014, la quale, in materia di accertamentibancari relativi a liberi professionisti, ha statuito che deve differenziarsi lavalutazione in materia di versamenti e prelevamenti.Di tutto questo non vi è alcun cenno nella pronuncia impugnata, chetrascura del tutto le questioni proposte dall’Amministrazione finanziaria, eNumero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026non esamina neppure quelle introdotte dal contribuente, senza esprimerealcuna valutazione propria in proposito.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essereaccolto.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto in viasubordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Enteimpositore censura ancora la nullità della pronuncia del giudicedell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessersi la CTR pronunciata sulla contestazione di inammissibilità dei ricorsidel contribuente avverso entrambi gli atti tributari impugnati, il diniego diadesione e la cartella di pagamento.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata ai sensidell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziariacritica la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, 8 e 9 delD.Lgs. n. 218 del 1997, per non avere il giudice del gravame rilevato latotale invalidità ed irrilevanza dell’atto di adesione stipulato dalle parti pernon essersi la procedura perfezionata, non avendo il contribuentepresentato una polizza fideiussoria emessa da uno dei soggetti abilitati anorma di legge, come richiesto all’art. 8 del Tuir, nella versione rationetemporis applicabile.3.1.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, proposti in viasubordinata, rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo diricorso.

Del resto l’Agenzia delle Entrate, mediante questi strumenti diimpugnazione, ripropone alcune delle questioni su cui il giudicedell’appello sarà chiamato a pronunciarsi, peraltro non le uniche.3.2.

Deve anche osservarsi che in relazione alle medesime questionitra le stesse parti, con riferimento al medesimo anno d’imposta ed allastessa cartella esattoriale, risulta iscritto il ricorso per cassazione RGN n.1524 del 2018, conseguente all’impugnazione della sentenza della stessaCommissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1341 dep. 23.5.2017,Numero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026pertanto diversa da quella impugnata nel presente giudizio sebbenecontestuale e relativa all’impugnazione della medesima sentenza dellaCTP, ma da parte del contribuente.

Si è assicurata la trattazionecontestuale dei due processi in sede di giudizio di legittimità.4.

Il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziariarisulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti diragione, assorbiti il secondo ed il terzo, e la decisione impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata erinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti lespese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 3.7.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara,che ha indicato recapito Pec;- controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle Entrate Riscossione, quale successore di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversoNumero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026la sentenza n. 1340, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Calabria il 5.12.2016, e pubblicata il 23.5.2017;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche svolte anchemediante indagine sui conti correnti bancari a lui riconducibili, notificaval’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. III) a [OSCURATO:PERSONA], libero professionistasvolgente attività di studio legale, l’avviso di accertamento n.TD5010200586/2011 (ibidem), contestando il maggior reddito nondichiarato nell’anno 2005, con riferimento ai tributi dell’Irpef, dell’Irap edell’Iva.Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione,conclusasi positivamente in data 5.4.2011. Procedeva quindi alversamento della prima rata ed alla consegna della prescritta polizzafideiussoria. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria gli notificava il9.5.2011 atto di diniego di adesione n. 10480/2011 (controric., p. 3) peromessa prestazione di idonea polizza fideiussoria, in quanto quellaconsegnata dal contribuente risultava rilasciata da Consorzio non abilitatonei termini di legge, non essendo iscritto all’albo di cui all’art. 106 delTUB. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il diniego innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Crotone.1.1. Quindi l’Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l’originariapretesa creditoria, e notificava al contribuente il 27.10.2011 la cartella dipagamento n. 020 2011 0078240015 (controric., p. 4). [OSCURATO:PERSONA] anche la cartella di pagamento innanzi alla stessaCommissione Tributaria Provinciale di Crotone, sostenendone la radicaleinvalidità in quanto, a seguito dell’accordo di adesione, la pretesatributaria risultava comunque modificata e ridotta nell’ammontare.Numero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/20262. La CTP riuniva i due ricorsi e li accoglieva parzialmente, ritenendoda considerarsi dovute le sole somme come concordate con l’atto diadesione.3. Avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita nel primogrado del giudizio proponeva ricorso l’Amministrazione finanziaria, innanzialla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, e si costituiva anchel’Incaricato per l’esazione che aveva notificato la cartella di pagamento,[OSCURATO:PERSONA] (cui è poi succeduta Agenzia delle EntrateRiscossione). La CTR, che decideva contestualmente sul separato appelloproposto dal contribuente, respingeva l’impugnazionedell’Amministrazione finanziaria e confermava la decisione di primo grado.4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi diimpugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA], successore di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevutola notificazione del ricorso il 3.1.2018, ma non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta lanullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992,e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice dell’appelloespone una motivazione priva di ogni valutazione propria sui fatti dicausa, che si risolve in una motivazione meramente apparente.1.1. La CTR, pronunciando sull’appello proposto dall’Amministrazionefinanziaria, scrive che “ll primo giudice, contrariamente a quantoerroneamente sostenuto dall'appellante, correttamente accertava che, aseguito di richiesta, il ricorrente e l'Ufficio, il giorno 5 aprile 2011stipulavano e sottoscrivevano l'atto di adesione n. TDSA200028/2011 diNumero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026protocollo e che, per l'effetto, il contribuente si obbligava a pagare, con ilpredetto accordo, la somma di denaro stabilita con l'adesione,correttamente versando in data 18 aprile 2011 la prima rata pari ad Euro13.640,04.Sulla scorta di tali premesse, altrettanto correttamente il giudice diprime cure aggiungeva che l'Ufficio era tenuto al rispetto di quantopattuito e determinato con l'accordo di adesione e che, per l'effetto, inparziale accoglimento dei ricorsi riuniti, l'accertamento dell'Ufficio andavarettificato per come concordato.L'appello, pertanto, non può essere accolto” (sent. CTR, p. III). Nulladice il giudice del gravame in ordine alle censure propostedall’Amministrazione finanziaria limitandosi a richiamare la decisione diprimo grado ed a scrivere che il suo appello non può essere accolto.Il giudice dell’appello non espone alcuna valutazione propria sui fatti dicausa, non riporta le prospettazioni delle parti, non chiarisce perché leritenga infondate.Si osservi che l’Ente impositore riporta nel suo ricorso per cassazionele principali questioni proposte in sede di appello (ric., p. VIII), tra cui ilmancato perfezionamento dell’atto di adesione per avere il contribuenteprodotto una polizza fideiussoria invalida, e tanto importava, nella tesidella parte pubblica, che dell’accordo raggiunto tra le parti non potessetenersi alcun conto.L’Amministrazione finanziaria segnala pure, con apprezzabile lealtàprocessuale che, sia pure solo mediante memoria illustrativa, ilcontribuente aveva anche domandato di tenere conto della pronuncia dellaCorte costituzionale n. 228 del 2014, la quale, in materia di accertamentibancari relativi a liberi professionisti, ha statuito che deve differenziarsi lavalutazione in materia di versamenti e prelevamenti.Di tutto questo non vi è alcun cenno nella pronuncia impugnata, chetrascura del tutto le questioni proposte dall’Amministrazione finanziaria, eNumero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026non esamina neppure quelle introdotte dal contribuente, senza esprimerealcuna valutazione propria in proposito.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essereaccolto.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto in viasubordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Enteimpositore censura ancora la nullità della pronuncia del giudicedell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per nonessersi la CTR pronunciata sulla contestazione di inammissibilità dei ricorsidel contribuente avverso entrambi gli atti tributari impugnati, il diniego diadesione e la cartella di pagamento.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata ai sensidell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziariacritica la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, 8 e 9 delD.Lgs. n. 218 del 1997, per non avere il giudice del gravame rilevato latotale invalidità ed irrilevanza dell’atto di adesione stipulato dalle parti pernon essersi la procedura perfezionata, non avendo il contribuentepresentato una polizza fideiussoria emessa da uno dei soggetti abilitati anorma di legge, come richiesto all’art. 8 del Tuir, nella versione rationetemporis applicabile.3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, proposti in viasubordinata, rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo diricorso. Del resto l’Agenzia delle Entrate, mediante questi strumenti diimpugnazione, ripropone alcune delle questioni su cui il giudicedell’appello sarà chiamato a pronunciarsi, peraltro non le uniche.3.2. Deve anche osservarsi che in relazione alle medesime questionitra le stesse parti, con riferimento al medesimo anno d’imposta ed allastessa cartella esattoriale, risulta iscritto il ricorso per cassazione RGN n.1524 del 2018, conseguente all’impugnazione della sentenza della stessaCommissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1341 dep. 23.5.2017,Numero registro generale 1555/2018Numero sezionale 5323/2026Numero di raccolta generale 23226/2026Data pubblicazione 14/07/2026pertanto diversa da quella impugnata nel presente giudizio sebbenecontestuale e relativa all’impugnazione della medesima sentenza dellaCTP, ma da parte del contribuente. Si è assicurata la trattazionecontestuale dei due processi in sede di giudizio di legittimità.4. Il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziariarisulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti diragione, assorbiti il secondo ed il terzo, e la decisione impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata erinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti lespese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 3.7.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris