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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14426/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 31 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Considerato: - che il proposto motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputata, con riferimento al profilo della riconducibilità del fatto alla sua persona, non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pagg. 2 - 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 31 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; Considerato: - che il proposto motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputata, con riferimento al profilo della riconducibilità del fatto alla sua persona, non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pagg. 2 - 3 della sentenza impugnata). Ritenuto; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 14426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris