CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i mansioni superiori, di Area C; la Corte d’Appello di Venezia, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha riconosciuto tali differenze con riferimento all’Area C pos. C3 dal 1°.6.2005 al 28.3.2011; essa ha argomentato valorizzando principalmente il fatto che la lavoratrice aveva seguito dall’inizio alla fine le attività proprie di più linee di prodotto; in motivazione la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’INPS con riferimento alla sottrazione, dai mesi riconoscibili a favore della lavoratrice, di quelli del 2005, in quanto in quel periodo sarebbero stati seguiti dalla Fornasier corsi di formazione, senza svolgimento quindi di mansioni produttive utili al riconoscimento del diritto alle retribuzioni superiori; nonostante quanto sopra, in dispositivo la condanna veniva espressa a far data dal 1°.6.2005 e, dunque, con decorrenza identica a quella stabilita dal Tribunale; 2. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della Fornasier, contenente anche tre motivi di ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivo ovvero, in particolare, dell’art. 13 ed allegato A del CCNL 1998/2001 dell’art. 10 del CCNL 2002/2005 e degli artt. 6, 7, 8 e 9 ed allegato A del CCNL 2006/2009, il tutto con riferimento al comparto degli enti pubblici non economici, oltre a violazione dell’art. 52 d. lgs. 165/2001, nonché degli artt. 1362 ss. c.c., anche in relazione agli artt. 4, 5 e 6 [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001 e della circolare INPS 2/2001; 1.1 esso è sviluppato sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto lo svolgimento da parte della lavoratrice di tutte le fasi dei processi produttivi ad essa affidati, in quanto, contrariamente a ciò, quelle svolte erano solo alcune delle attività di tali processi, come poteva essere desunto da una Circolare INPS e dalla contrattazione integrativa; il motivo è inammissibile nella parte in cui, attraverso l’apparente deduzione di una violazione di legge, in realtà invoca solo una diversa ricostruzione degli esiti istruttori e di merito, a fronte di un accertamento della Corte territoriale in ordine all’avere la lavoratrice «svolto in autonomia numerose mansioni nell’ambito di più linee di prodotto», per giunta «da lei seguiti sino alla predisposizione del provvedimento finale; si tratta, dunque, di censura inammissibile in questa sede (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 1.2 il motivo è, invece, fondato là dove sostiene che il periodo in cui sono state riconosciute mansioni superiori ricade nell’ambito della disciplina del nuovo CCNL del 2006/2009, alla cui disciplina deve farsi riferimento; 1.3 invero, l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento che ha realizzato un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha già chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l'inquadramento … non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»; di tale principio è stata data concreta applicazione da questa S.C. come nel caso di Cass. 11 novembre 2019, n. 29093, in cui rispetto all’applicazione del CCNL 198/2001, si è confermato il riconoscimento delle retribuzioni proprie del livello C4 a lavoratore formalmente inquadrato come C3; sempre Cass. 29624/2019 cit. e poi Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., hanno tuttavia chiarito che il successivo CCNL del 1°.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore; Cass. 21485/2020 ha altresì precisato che «la previsione dell'articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A» è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali»; pertanto, si è aggiunto, con affermazioni qui pienamente condivise, che «a tenore dell'articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto”» e che neppure era configurabile « una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «l a declaratoria delle aree era contenuta nell'allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall'articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «l a prima collocazione all'interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e«la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa»; in definitiva, se ne è concluso in analogia a quanto accaduto nel comparto Ministeri, «a seguito della entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione erano dunque esigibili dal dipendente tutte le mansioni svolte dai lavoratori che, secondo la tabella di trasposizione, venivano ad essere inquadrati nella medesima area, che non costituivano esercizio di mansioni superiori», mentre i diversi livelli inte rni alla medesima Area costituiscono posizioni di solo rilievo economico; 1.4 sono del resto infondate le difese contenute nella memoria della controricorrente; non vi è infatti a discorrere di intangibili situazioni quesite, perché il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica; né si può parlare di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. o di sua irriducibilità perché, a parte quanto appena detto, gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né, tanto meno, ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale; 2. nel caso di specie, a parte quanto si dirà sul periodo degli ipotetici corsi di formazione, nulla quaestio rispetto alla riqualificazione delle mansioni svolte fino al 30.9.2007 e al riconoscimento per tale periodo delle retribuzioni proprie del livello C3, stante l’applicazione ratione temporis del CCNL 1998/2001 e la coerenza di tale qualificazione con il sistema classificatorio in tal modo da applicare, con particolare riferimento all’adibizione a più linee di prodotto fino alla predisposizione del provvedimento finale e dunque in presenza di quella «visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza» che caratterizza il livello riconosciuto rispetto ai livelli inferioridella medesima Area C; 2.1 il periodo successivo andava, invece, valutato sulla base non del CCNL 1998-2001, cui la Corte territoriale ha fatto riferimento, ma del CCNL 2006/2009 e delle sue diverse regole di classificazione; è pur vero che la Corte di merito ha comunque accertato che le mansioni svolte in concreto erano riportabili alla conduzione in autonomia di più linee di prodotto, il che integrerebbe i requisiti propri dell’Area C secondo il CCNL 2006/2009: ciò consente di dire che già sulla base degli accertamenti svolti ricorre l’ipotesi dello “scavalcamento” di Area e, dunque, sussiste il diritto a percepire le differenze retributive, anche per il periodo successivo al 1°.10.2007, rispetto al livello di Area B; tuttavia, non può ritenersi corretta l’attribuzione per quel periodo di una posizione economica (C3) superiore alla prima(C1), di base; infatti, la ricorrente, non essendo formalmente inquadrata nell’Area cui risale lo svolgimento di mansioni superiori, non può essere destinataria delle regole di reinquadramento e trasposizione di cui allaTabella A del CCNL 2006/2009; al contempo, l’ipotetico riconoscimento di una posizione economica più elevata di quella base non può avvenire in forza del solo svolgimento di mansioni superiori, ma semmai secondo i criteri di cui all’art. 13 del predetto CCNL e della contrattazione integrativa, i quali comunque non sono minimamente menzionati dalla sentenza impugnata; 3. il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili del dispositivo in relazione ad un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e, all’occorrenza, dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; con esso si evidenzia che il Tribunale aveva accolto la domanda a far data dal 1°.6.2005 e che la Corte territoriale, pur affermando in motivazione di voler rettificare la decorrenza iniziale, spiegando anche che ciò doveva essere fatto per l’avere la Fornasier frequentato in quel periodo alcuni corsi di formazione, senza dunque svolgere le mansioni superiori, ha poi, in dispositivo, pur ribadendo la riforma della sentenza di primo grado, reiterato la medesima data iniziale; il contrasto è palesemente irriducibile e, dunque, per quell’ipotetico –ma affermato in motivazione - periodo di svolgimento di corsi, la sentenza va parimenti cassata; è poi evidente che non possono servire a colmare il vizio manifestatosi le difese della lavoratrice in merito al fatto che non vi fosse stata alcuna frequenza a corsi, trattandosi di questione di fatto che dovrà essere affrontata in sede di rinvio; 4. idue motivi vanno dunque accolti, nei termini di cui sopra; sono sterili le ulteriori eccezioni di inammissibilità (una di esse viene invece sostanzialmente accolta nei termini di cui si è sopra detto al punto 1.1) contenute nel controricorso in quanto: - ne lla parte in cui i motivi sono accolti le questioni agitate sono di mero diritto e non costituiscono un tentativo di rivisitazione nel merito; - la questione sui corsi di formazione è stata affermata dalla Corte di merito ed attiene al fondamento sostanziale della pretesa, sicché non vi era alcun onere per l’ente, ove quei dati emergessero dall’istruttoria, di far constare in sede di legittimità dove, come e quando essi fossero stati dedotti; - non vi era alcun onere dell’ente di produrre integralmente i CCNL sulla cui base il ricorso viene accolto, essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507); - tale conoscibilità officiosa esclude che il mancato riferimento ad altri passaggi dei CCNL ipoteticamente rilevanti sia ragione di inammissibilità del ricorso, profilandosi ancora questioni di mero diritto; - il ricorso principale viene accolto sulla base dell’assetto del CCNL e, dunque, non ha rilievo l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa; analoga considerazione vale per la denuncia di violazione di circolare INPS; - non accogliendosi alcun profilo in fatto, non rileva il richiamo ad inammissibili profili di contraddittorietà della motivazione, dovendosi sottolineare che anche il profilo inerente ai corsi di formazione viene accolto in relazione all’aporia processuale determinatasi tra dispositivo e motivazione; - né risponde al vero che, nella parte accolta, i mo tivi del ricorso principale siano generici, in quanto con essi, a parte l’errore processuale di cui si è appena detto, è denunciata chiaramente la violazione del diverso assetto contrattuale conseguente al CCNL 2006/2009, il cui completo apprezzamento attiene ancora a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori; 5. l’accoglimento del ricorso principale assorbe i tre motivi di ricorso incidentale, incentrati tutti sulla condanna alle spese disposta dalla Corte di merito ai danni della Fornasier nonostante l’accoglimento delle domandeda essa proposte; la cassazione, infatti, ai sensi dell’art. 336, co. 1, c.p.c. caduca, per c.d. effetto espansivo interno, la pronuncia consequenziale sulle spese, sicché sul punto dovrà pronunciarsi ex novo il giudice del rinvio; 6. alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che deciderà applicando i principi come sopra declinati; P.Q.M. accoglie nei sen