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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 21498/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 5252/2015 e 4916/2016 R.G.

R.G. proposti da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P.L.[OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZE di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 837/2014, depositata il 01/07/2014, e n. 770/2015 depositata il 16/07/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con cui le è stato intimato dall’I.n.p.s. il pagamento di euro 811.477,28 a titolo di contributi per il servizio sanitario nazionale per il periodo compreso tra il 1994 ed il 1997 (inizialmente dinanzi al giudice ordinario ed, all’esito della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, dinanzi al giudice tributario).

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendolo fondato limitatamente alla contribuzione richiesta con riferimento alla interposizione illecita di manodopera.

3. La contribuente ha proposto appello.

4. Nel giudizio di appello si è costituito l’I.n.p.s.

5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, rideterminando l’ammontare dei contributi dovuti.

Nella sentenza si legge che «per quanto riguarda i lavori intermediari, l’I.n.p.s. non ha proposto appello contro la sentenza di primo grado sul punto”.

6. Avverso tale sentenza, l’I.n.p.s. ha proposto, in un primo momento, ricorso per cassazione, deducendo quale errore in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale.

7. In tale giudiz io (giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015) si è costituita la contribuente con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso e depositando pure ulteriori memorie.

8. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

9. Successivamente l’I.n.p.s. ha proposto, avvero la medesima sentenza conclusiva del giudizio di appello, la revocazione ex art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando di aver proposto appello incidentale (avente ad oggetto l’accoglimento parziale del ricorso di controparte), su cui, in conseguenza di un errore essenziale su un aspetto decisivo della vertenza da parte del giudice a quo, è mancata una pronuncia.

10. La revocazione è stata dichiara inammissibile, essendo stato proposto anche ricorso per cassazione per error in procedendo (violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.) ed essendo stata ricondotta l’omessa pronuncia non ad un accertamento di fatto, ma ad un’attività del giudice, estranea all’errore revocatorio.

11. Pure avverso tale sentenza l’I.n.p.s. ha pr oposto ricorso per cassazione.

12. In tale giudizio (r.g.a.c. 4916/2016) si è costituita con controricorso la controparte, concludendo per il rigetto del ricorso e depositando ulteriori memorie.

13. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso, che originariamente fissato dinanzi alla Sesta Sezione è stato trasmesso alla Sezione Tributaria, stante la pendenza del ricorso per cassazione avverso l’originaria sentenza della Commissione tributaria regionale, oggetto della revocazione.

14. Fissata l'adunanza camerale dell’11 luglio 2023 (in data successiva al 1° gennaio 2023), le cause, previa riunione, sono state trattate in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.

CONSIDERATO 1.Preliminarmente, il Collegio ha proceduto a disporre la riunione dei due giudizi r.g.a.c. n. 5252/2015 e r.g.a.c. n. 4916/2016, tenuto conto dell’orientamento secondo cui iricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decidel'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sulricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Sez. 5,n. 16435 del 5/08/2016, Rv. 640658 - 01).

2. Il giudizio r.g.a.c. n. 4916/016, avente ad oggetto la sentenza che ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la sentenza conclusiva del giudizio di appello, deve essere deciso prima dell’altro, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata comporterebbe la necessità di decidere nel merito la revocazione avverso la sentenza oggetto del giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015.

In tale giudizio, l’I.n.p.s. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395 cod.proc.civ., atteso che l’omessa pronuncia sull’appello incidentale è riconducibile ad un’errata percezione degli atti di causa da parte del giudice di appello e, dunque, ad un vizio revocatorio, per il quale la sentenza della Commissione tributaria regionale non era ulteriormente impugnabile in sede di legittimità.

2.1. Invero, in base alla formulazione testuale dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporevigente (sino al 1° gennaio 2016), Deve, tuttavia, segnalarsi che, secondo un orientamento di questa Corte, nel processo tributario, l'impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e5 dell'art. 395 c.p.c. - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - è ammissibile nei confronti delle sentenze d'appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2022, n. 14893).

L'impugnazione per revocazione, in relazione ai casi previsti dai nn. 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c. potrebbe, dunque, essere proposta avverso le sentenze d'appello delle [OSCURATO:PERSONA] anche se nei confronti delle stesse sia stato già proposto ricorso per cassazione o pendesse il termine per proporlo, visto che nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né possono essere proposti motivi che domandano una rivalutazione del giudizio sul fattocompiuto dal giudice d'appello.

Una siffatta tesi risulta coerente con la previsione di cui all'art. 398, quarto comma, c.p.c. - applicabile al giudizio tributario per effetto dei rinvii disposti dagli artt. 1, secondo comma, 61 e 66, d.lgs. n. 546 del 1992 - che afferma il principio della tendenziale non interferenza del giudizio di merito (in revocazione) e del giudizio di legittimità, prevedendo, allo scopo di realizzare la economia dei mezzi processuali, la facoltà - attribuita in via esclusiva al giudice di merito avanti il quale è proposto il ricorso per revocazione - di sospendere, su istanza di parte e qualora non ritenga il ricorso per revocazione manifestamente infondato, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, ovvero - se già proposto - di sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione (cfr., in tema, Cass. 18 marzo 2016, n.5398).

Tale norma, infatti, sarebbe priva di p ortata prescrittiva nel caso in cui la proposizione del ricorso per cassazione rendesse per ciò solo inammissibile il giudizio revocatorio.

L’interpretazione de quarisulta, del resto, confermata dalla novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, la quale, con l'art. 9, primo comma, lett. cc ), ha modificato l'art. 64, d.lgs. n. 546 del 1992, stabilendo che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 delcodice di procedura civile».

A questa disposizione può attribuirsi rilevanza a fini interpretativi anche della previgente disciplina, pur in assenza di una sua esplicita valenza interpretativa, atteso che, come emerge dal contenuto della relazione illustrativa, la stessa è stata approvata «allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente».

Il collegio ritiene, di aderire a tale orientamento, più persuasivo rispetto all’altro più risalente di questa Corte (ed espr esso, da ultimo, da Cass., 23 maggio 2018, n. 12784, secondo cui nel processo tributario i ricorsi per revocazione proposti ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc ), d.lgs. n. 156 del 2015, sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra iquali rientra il ricorso per cassazione, per cui, per converso, non sarebbe ammissibile se tali sentenze fossero già impugnate con ricorso per cassazione o se, con riferimento ad esse, fossero ancora pendenti i termini per esperire il ricorso per cassazione; cfr. segnalazione di contrasto dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario: relazioni n. 61 del 2018 e 83 del 2022).

2.2. Deve, inoltre, ricordarsi che, secondo un orientamento di questa Corte, qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 3, 21/11/2018, n. 30850).

2.3. Il confine tra le ipotesi in cui l’omessa pronuncia configuri un error in procedendo, deducibile con ricorso per cassazione, e quelle in cui configuri una svista deducibile come vizio revocatorio è delineata anche dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il vizio revocatorio - pur astrattamente considerabile a fianco dell’errore di diritto derivante dalla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c. – può avere rilevanza solo se la mancata pronuncia sia dipesa da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale e non già in un errore di valutazione delle difese, sicché esso deve risultare in via immediata e diretta dall’esame del testo della pronuncia e della sua motivazione e non è configurabile se nella decisione impugnata per revocazione si sia fatto univoco (ancorché implicito) riferimento agli scritti difensivi delle parti ed alle tesi e richieste ivi prospettate (in particolare v.

Consiglio Stato, Sez.

IV, 24 novembre 2020, e Cons.

Stato, Ad. plen., 10/01/2013, n. 1).

Più precisamente, l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, mentre esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.

2.4. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata risulta in effetti in contrasto con gli artt. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 cod.proc.civ., in quanto l’azione revocatoria è proponibile, anche prima della modifica del 2015, avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, pure se ancora pendenti i termini per il ricorso per cassazione o se effettivamente proposto il ricorso per cassazione, laddove sia dedotto, come avvenuto nel caso di specie, un errore revocatorio, sub specie di omessa pronuncia derivante non dall’interpretazione, da parte del giudice, degli atti difensivi, ma dalla mancata percezione di essi (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata per revocazione, nel cui svolgimento si dà atto della costituzione dell’I.n.p.s., ma non della proposizione, da parte sua, dell’appello incidentale, e si esclude l’impugnazione della sentenza da parte dell’I.n.p.s., senza alcun esame e/o interpretazione degli atti)

2.5. In conclusione, il ricorso r.g.a.c. n. 4916/2016 deve essere accolto e la sentenza n. 770 del 2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte deve essere cassata, con rinvio dinanzi alla Corte di giustizia di secondo grado della Regione Piemonte per lo svolgimento del giudizio di revocazione (che, a fronte della pronuncia di inammissibilità, non è statosvolto da parte del giudice a quo e non può essere svolto per la prima volta in sede di legittimità).

3.3. Nel giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015, avente ad oggetto la sentenza conclusiva del giudizio di appello, l’In.p.s. ha dedotto, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello escluso la proposizione, da parte sua, dell’appello in ordine ai lavori intermediari, nonostante il proprio appello incidentale sul punto, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza.

3.1. Occorre preliminarmente ricordare che, secondo un orientamento di questa Corte, qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 3, 21/11/2018, n. 30850).

3.2. Il confine tra le ipotesi in cui l’omessa pronuncia configuri un error in procedendo, deducibile con ricorso per cassazione, e quelle in cui configuri una svista deducibile come vizio revocatorio è già stato tracciato al punto

2.3. Nel caso di specie, in effetti nella sentenza di appello non vi è alcun riferimento alla proposizione dell’appello incidentale dell’I.n.p.s. o ad eventuali ragioni della sua inammissibilità, sicché l’errore dedotto assurge ad un errore revocatorio e, cioè, ad una svista o mancata percezione dell’atto e non è deducibile con il ricorso per cassazione, che va, quindi, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite, stante la complessità della questione e la esistenza di un contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso per cassazione r.g.a.c. n. 4916/2016 deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 770 del 16 luglio 2015, dichiarandosi ammissibile la revocazione proposta e rinviando per il relativo giudizio al giudice a quo, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite, mentre il ricorso per cassazione r.g.a.c. n. 5252/2015 va dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di questo giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella sua originaria formulazione.

P.Q.M.

La Corte: - dispone la riunione del ricorso r.g.a.c. n. 4916/2016 a quello anteriore r.g.a.c. n. 5252/2015; - in accoglimento del ricorso per cassazione, introduttivo del giudizio r.g.a.c. n. 4916/2016, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 770 del 16 luglio 2015 e, per l’effetto, dichiara ammissibile la revocazione proposta, rinviando per la decisione alla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione; - dichiara inammissibile il ricorso per cassazione introduttivo del giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015; - dichiara integral mente compensate tra le parti le spese del giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 5252/2015 e 4916/2016 R.G. R.G. proposti da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P.L.[OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZE di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 837/2014, depositata il 01/07/2014, e n. 770/2015 depositata il 16/07/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale con cui le è stato intimato dall’I.n.p.s. il pagamento di euro 811.477,28 a titolo di contributi per il servizio sanitario nazionale per il periodo compreso tra il 1994 ed il 1997 (inizialmente dinanzi al giudice ordinario ed, all’esito della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, dinanzi al giudice tributario). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendolo fondato limitatamente alla contribuzione richiesta con riferimento alla interposizione illecita di manodopera. 3. La contribuente ha proposto appello. 4. Nel giudizio di appello si è costituito l’I.n.p.s. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, rideterminando l’ammontare dei contributi dovuti. Nella sentenza si legge che «per quanto riguarda i lavori intermediari, l’I.n.p.s. non ha proposto appello contro la sentenza di primo grado sul punto”. 6. Avverso tale sentenza, l’I.n.p.s. ha proposto, in un primo momento, ricorso per cassazione, deducendo quale errore in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale. 7. In tale giudiz io (giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015) si è costituita la contribuente con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso e depositando pure ulteriori memorie. 8. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 9. Successivamente l’I.n.p.s. ha proposto, avvero la medesima sentenza conclusiva del giudizio di appello, la revocazione ex art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando di aver proposto appello incidentale (avente ad oggetto l’accoglimento parziale del ricorso di controparte), su cui, in conseguenza di un errore essenziale su un aspetto decisivo della vertenza da parte del giudice a quo, è mancata una pronuncia. 10. La revocazione è stata dichiara inammissibile, essendo stato proposto anche ricorso per cassazione per error in procedendo (violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.) ed essendo stata ricondotta l’omessa pronuncia non ad un accertamento di fatto, ma ad un’attività del giudice, estranea all’errore revocatorio. 11. Pure avverso tale sentenza l’I.n.p.s. ha pr oposto ricorso per cassazione. 12. In tale giudizio (r.g.a.c. 4916/2016) si è costituita con controricorso la controparte, concludendo per il rigetto del ricorso e depositando ulteriori memorie. 13. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso, che originariamente fissato dinanzi alla Sesta Sezione è stato trasmesso alla Sezione Tributaria, stante la pendenza del ricorso per cassazione avverso l’originaria sentenza della Commissione tributaria regionale, oggetto della revocazione. 14. Fissata l'adunanza camerale dell’11 luglio 2023 (in data successiva al 1° gennaio 2023), le cause, previa riunione, sono state trattate in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1.Preliminarmente, il Collegio ha proceduto a disporre la riunione dei due giudizi r.g.a.c. n. 5252/2015 e r.g.a.c. n. 4916/2016, tenuto conto dell’orientamento secondo cui iricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decidel'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sulricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Sez. 5,n. 16435 del 5/08/2016, Rv. 640658 - 01). 2. Il giudizio r.g.a.c. n. 4916/016, avente ad oggetto la sentenza che ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta avverso la sentenza conclusiva del giudizio di appello, deve essere deciso prima dell’altro, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata comporterebbe la necessità di decidere nel merito la revocazione avverso la sentenza oggetto del giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015. In tale giudizio, l’I.n.p.s. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395 cod.proc.civ., atteso che l’omessa pronuncia sull’appello incidentale è riconducibile ad un’errata percezione degli atti di causa da parte del giudice di appello e, dunque, ad un vizio revocatorio, per il quale la sentenza della Commissione tributaria regionale non era ulteriormente impugnabile in sede di legittimità. 2.1. Invero, in base alla formulazione testuale dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporevigente (sino al 1° gennaio 2016), Deve, tuttavia, segnalarsi che, secondo un orientamento di questa Corte, nel processo tributario, l'impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e5 dell'art. 395 c.p.c. - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - è ammissibile nei confronti delle sentenze d'appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2022, n. 14893). L'impugnazione per revocazione, in relazione ai casi previsti dai nn. 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c. potrebbe, dunque, essere proposta avverso le sentenze d'appello delle [OSCURATO:PERSONA] anche se nei confronti delle stesse sia stato già proposto ricorso per cassazione o pendesse il termine per proporlo, visto che nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né possono essere proposti motivi che domandano una rivalutazione del giudizio sul fattocompiuto dal giudice d'appello. Una siffatta tesi risulta coerente con la previsione di cui all'art. 398, quarto comma, c.p.c. - applicabile al giudizio tributario per effetto dei rinvii disposti dagli artt. 1, secondo comma, 61 e 66, d.lgs. n. 546 del 1992 - che afferma il principio della tendenziale non interferenza del giudizio di merito (in revocazione) e del giudizio di legittimità, prevedendo, allo scopo di realizzare la economia dei mezzi processuali, la facoltà - attribuita in via esclusiva al giudice di merito avanti il quale è proposto il ricorso per revocazione - di sospendere, su istanza di parte e qualora non ritenga il ricorso per revocazione manifestamente infondato, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, ovvero - se già proposto - di sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione (cfr., in tema, Cass. 18 marzo 2016, n.5398). Tale norma, infatti, sarebbe priva di p ortata prescrittiva nel caso in cui la proposizione del ricorso per cassazione rendesse per ciò solo inammissibile il giudizio revocatorio. L’interpretazione de quarisulta, del resto, confermata dalla novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, la quale, con l'art. 9, primo comma, lett. cc ), ha modificato l'art. 64, d.lgs. n. 546 del 1992, stabilendo che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 delcodice di procedura civile». A questa disposizione può attribuirsi rilevanza a fini interpretativi anche della previgente disciplina, pur in assenza di una sua esplicita valenza interpretativa, atteso che, come emerge dal contenuto della relazione illustrativa, la stessa è stata approvata «allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente». Il collegio ritiene, di aderire a tale orientamento, più persuasivo rispetto all’altro più risalente di questa Corte (ed espr esso, da ultimo, da Cass., 23 maggio 2018, n. 12784, secondo cui nel processo tributario i ricorsi per revocazione proposti ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc ), d.lgs. n. 156 del 2015, sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra iquali rientra il ricorso per cassazione, per cui, per converso, non sarebbe ammissibile se tali sentenze fossero già impugnate con ricorso per cassazione o se, con riferimento ad esse, fossero ancora pendenti i termini per esperire il ricorso per cassazione; cfr. segnalazione di contrasto dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario: relazioni n. 61 del 2018 e 83 del 2022). 2.2. Deve, inoltre, ricordarsi che, secondo un orientamento di questa Corte, qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 3, 21/11/2018, n. 30850). 2.3. Il confine tra le ipotesi in cui l’omessa pronuncia configuri un error in procedendo, deducibile con ricorso per cassazione, e quelle in cui configuri una svista deducibile come vizio revocatorio è delineata anche dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il vizio revocatorio - pur astrattamente considerabile a fianco dell’errore di diritto derivante dalla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 c.p.c. – può avere rilevanza solo se la mancata pronuncia sia dipesa da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale e non già in un errore di valutazione delle difese, sicché esso deve risultare in via immediata e diretta dall’esame del testo della pronuncia e della sua motivazione e non è configurabile se nella decisione impugnata per revocazione si sia fatto univoco (ancorché implicito) riferimento agli scritti difensivi delle parti ed alle tesi e richieste ivi prospettate (in particolare v. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 novembre 2020, e Cons. Stato, Ad. plen., 10/01/2013, n. 1). Più precisamente, l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, mentre esso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione. 2.4. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata risulta in effetti in contrasto con gli artt. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 cod.proc.civ., in quanto l’azione revocatoria è proponibile, anche prima della modifica del 2015, avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, pure se ancora pendenti i termini per il ricorso per cassazione o se effettivamente proposto il ricorso per cassazione, laddove sia dedotto, come avvenuto nel caso di specie, un errore revocatorio, sub specie di omessa pronuncia derivante non dall’interpretazione, da parte del giudice, degli atti difensivi, ma dalla mancata percezione di essi (di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata per revocazione, nel cui svolgimento si dà atto della costituzione dell’I.n.p.s., ma non della proposizione, da parte sua, dell’appello incidentale, e si esclude l’impugnazione della sentenza da parte dell’I.n.p.s., senza alcun esame e/o interpretazione degli atti) 2.5. In conclusione, il ricorso r.g.a.c. n. 4916/2016 deve essere accolto e la sentenza n. 770 del 2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte deve essere cassata, con rinvio dinanzi alla Corte di giustizia di secondo grado della Regione Piemonte per lo svolgimento del giudizio di revocazione (che, a fronte della pronuncia di inammissibilità, non è statosvolto da parte del giudice a quo e non può essere svolto per la prima volta in sede di legittimità). 3.3. Nel giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015, avente ad oggetto la sentenza conclusiva del giudizio di appello, l’In.p.s. ha dedotto, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello escluso la proposizione, da parte sua, dell’appello in ordine ai lavori intermediari, nonostante il proprio appello incidentale sul punto, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza. 3.1. Occorre preliminarmente ricordare che, secondo un orientamento di questa Corte, qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 3, 21/11/2018, n. 30850). 3.2. Il confine tra le ipotesi in cui l’omessa pronuncia configuri un error in procedendo, deducibile con ricorso per cassazione, e quelle in cui configuri una svista deducibile come vizio revocatorio è già stato tracciato al punto 2.3. Nel caso di specie, in effetti nella sentenza di appello non vi è alcun riferimento alla proposizione dell’appello incidentale dell’I.n.p.s. o ad eventuali ragioni della sua inammissibilità, sicché l’errore dedotto assurge ad un errore revocatorio e, cioè, ad una svista o mancata percezione dell’atto e non è deducibile con il ricorso per cassazione, che va, quindi, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite, stante la complessità della questione e la esistenza di un contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte. 4. In conclusione, il ricorso per cassazione r.g.a.c. n. 4916/2016 deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 770 del 16 luglio 2015, dichiarandosi ammissibile la revocazione proposta e rinviando per il relativo giudizio al giudice a quo, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite, mentre il ricorso per cassazione r.g.a.c. n. 5252/2015 va dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di questo giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella sua originaria formulazione. P.Q.M. La Corte: - dispone la riunione del ricorso r.g.a.c. n. 4916/2016 a quello anteriore r.g.a.c. n. 5252/2015; - in accoglimento del ricorso per cassazione, introduttivo del giudizio r.g.a.c. n. 4916/2016, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 770 del 16 luglio 2015 e, per l’effetto, dichiara ammissibile la revocazione proposta, rinviando per la decisione alla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione; - dichiara inammissibile il ricorso per cassazione introduttivo del giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015; - dichiara integral mente compensate tra le parti le spese del giudizio r.g.a.c. n. 5252/2015; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, i
Sentenza Cassazione n. 21498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris