Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05219/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona, per quanto di interesse, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva residua che doveva scontare, quantificata in un anno, un mese quindici giorni di reclusione.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del benefico penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio adeguato sulla personalità criminale di Brandimarti, che teneva conto del suo vissuto delinquenziale estremamente problematico, rispetto al quale il condannato non aveva avviato un adeguato percorso di revisione critica.

L'assenza di un adeguato percorso di risocializzazione, peraltro, assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore, alla luce del fatto che il condannato, da tempo, era un abituale assuntore di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa richiesta dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto.Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona, per quanto di interesse, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva residua che doveva scontare, quantificata in un anno, un mese quindici giorni di reclusione. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del benefico penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio adeguato sulla personalità criminale di Brandimarti, che teneva conto del suo vissuto delinquenziale estremamente problematico, rispetto al quale il condannato non aveva avviato un adeguato percorso di revisione critica. L'assenza di un adeguato percorso di risocializzazione, peraltro, assumeva un rilievo sintomatico ancora maggiore, alla luce del fatto che il condannato, da tempo, era un abituale assuntore di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa richiesta dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto.Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris