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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33684/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2024, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reato di ricettazione; avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:

1.1. violazione degli artt. 599-bis comma 3-bis, 178 lett. b) e 180 cod. proc. pen.: il difensore, munito di procura speciale, aveva concordato con il Procuratore generale la pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione, convertita in euro 1.000,00 di multa, ma la Corte aveva invitato il difensore a documentare la capacità reddituale dell’imputato, rinviando ad una successiva udienza, al termine della quale aveva invitato le parti a concludere ed aveva poi emesso sentenza, confermando la condanna per il reato di ricettazione; così facendo, la Corte di appello aveva violato l’art. 599-bis comma 3-bis cod. proc. pen. in quanto, volendo rigettare il concordato, non avrebbe dovuto respingerlo con sentenza, ma avrebbe dovuto ritirarsi in camera di consiglio e valutarlo, così da consentire alle parti di modificare il precedente accordo oppure, in caso negativo, di consentire la discussione ed illustrare le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.. 1.1.Deve essere infatti ribadito il principio espresso da questa Corte secondo il quale “In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo. (Sez.2, n. 45287 del 17/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285347) Nel caso in esame, questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che la Corte di appello ha fatto concludere le parti anche nel merito, e si è poi riservata di decidere, per cui nessun tipo di nullità si è verificato

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2024, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reato di ricettazione; avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1. violazione degli artt. 599-bis comma 3-bis, 178 lett. b) e 180 cod. proc. pen.: il difensore, munito di procura speciale, aveva concordato con il Procuratore generale la pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione, convertita in euro 1.000,00 di multa, ma la Corte aveva invitato il difensore a documentare la capacità reddituale dell’imputato, rinviando ad una successiva udienza, al termine della quale aveva invitato le parti a concludere ed aveva poi emesso sentenza, confermando la condanna per il reato di ricettazione; così facendo, la Corte di appello aveva violato l’art. 599-bis comma 3-bis cod. proc. pen. in quanto, volendo rigettare il concordato, non avrebbe dovuto respingerlo con sentenza, ma avrebbe dovuto ritirarsi in camera di consiglio e valutarlo, così da consentire alle parti di modificare il precedente accordo oppure, in caso negativo, di consentire la discussione ed illustrare le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.. 1.1.Deve essere infatti ribadito il principio espresso da questa Corte secondo il quale “In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo. (Sez.2, n. 45287 del 17/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285347) Nel caso in esame, questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che la Corte di appello ha fatto concludere le parti anche nel merito, e si è poi riservata di decidere, per cui nessun tipo di nullità si è verificato 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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