Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10047/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaLombardia n. 250/2024 depositata in data 23/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diVilla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento con cui il Comune diCologno Monzese gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2016, oltre sanzioni,interessi e spese , relativamente all’immobile di categoria A/2 e due dicategoria C/6 sito nell’ambito territoriale dell’ente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava ilricorso.Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/20263.

Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente innanzialla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia cherespingeva il gravame, negando il diritto all’esenzione per l’abitazioneprincipale per difetto della residenza anagrafica del contribuentenell’immobile in questione con riferimento all’annualità in contestazione.4.

Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi ad un unico motivo.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per manifesta infondatezzadella censura veniva tempestivamente opposta dal ricorrente con ritualeistanza ex art.380 bis c.p.c..7.

Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuitodalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2.

Ciò premesso, va dichiarata, in limine litis, l’inammissibilità delricorso per tardività dell’impugnazione, già eccepita nel controricorso, inconformità alla proposta di definizione accelerata.2.1.

Come noto, il quarto comma dell'art. 398 cod. proc. civ., nel testosostituito dall'art. 68 della legge n. 353 del 1990 con decorrenza dal 1°gennaio 1993, dispone che "La proposizione della revocazione nonsospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o ilprocedimento relativo.

Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta larevocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino allacomunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/2026qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".2.2.

La Suprema Corte a SU con la pronunzia n. 21874/2019 ha chiaritoche “L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nelsenso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione,dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazionedetermina l'effetto sospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensionedel corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dalmomento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo laproposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbenecondizionato al provvedimento positivo del giudice”.2.3.

Come precisato dalla Corte di Cassazione “La notificazione dellacitazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per laparte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione dellasentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporrericorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso percassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo daldeposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello disessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a menoche il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbiasospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398,comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione delprovvedimento di sospensione” (Cass. n.9814/2024).2.4.

Nel caso di specie il ricorso per cassazione è tardivo perchénotificato il 03.02.2025, dunque ben oltre il termine di 60 giorni dallaconoscenza legale della sentenza di appello, nella specie derivante dallanotificazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], delricorso per revocazione avverso la sentenza stessa, a nulla rilevando lasospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, perchéintervenuta con sentenza n. 1888/2024 del 02.07.2024 quando ormai erascaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/20263.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile perché tardivamenteproposto, con conseguente preclusione dell’esame del merito.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..6.

L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 , ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 750,00 nonché al pagamento di Euro 500,00 infavore della cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/202613, se dovuto.

P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquidain Euro 1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoper spese generali e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, di Euro 750,00 ex art.96 3°comma c.p.c.; condanna, infine, il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di Euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaLombardia n. 250/2024 depositata in data 23/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parte diVilla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento con cui il Comune diCologno Monzese gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2016, oltre sanzioni,interessi e spese , relativamente all’immobile di categoria A/2 e due dicategoria C/6 sito nell’ambito territoriale dell’ente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava ilricorso.Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/20263. Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente innanzialla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia cherespingeva il gravame, negando il diritto all’esenzione per l’abitazioneprincipale per difetto della residenza anagrafica del contribuentenell’immobile in questione con riferimento all’annualità in contestazione.4. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi ad un unico motivo.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha depositatocontroricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per manifesta infondatezzadella censura veniva tempestivamente opposta dal ricorrente con ritualeistanza ex art.380 bis c.p.c..7. Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuitodalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Ciò premesso, va dichiarata, in limine litis, l’inammissibilità delricorso per tardività dell’impugnazione, già eccepita nel controricorso, inconformità alla proposta di definizione accelerata.2.1. Come noto, il quarto comma dell'art. 398 cod. proc. civ., nel testosostituito dall'art. 68 della legge n. 353 del 1990 con decorrenza dal 1°gennaio 1993, dispone che "La proposizione della revocazione nonsospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o ilprocedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta larevocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino allacomunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/2026qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".2.2. La Suprema Corte a SU con la pronunzia n. 21874/2019 ha chiaritoche “L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nelsenso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione,dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazionedetermina l'effetto sospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensionedel corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dalmomento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo laproposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbenecondizionato al provvedimento positivo del giudice”.2.3. Come precisato dalla Corte di Cassazione “La notificazione dellacitazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per laparte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione dellasentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporrericorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso percassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo daldeposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello disessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a menoche il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbiasospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398,comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione delprovvedimento di sospensione” (Cass. n.9814/2024).2.4. Nel caso di specie il ricorso per cassazione è tardivo perchénotificato il 03.02.2025, dunque ben oltre il termine di 60 giorni dallaconoscenza legale della sentenza di appello, nella specie derivante dallanotificazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], delricorso per revocazione avverso la sentenza stessa, a nulla rilevando lasospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, perchéintervenuta con sentenza n. 1888/2024 del 02.07.2024 quando ormai erascaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/20263. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile perché tardivamenteproposto, con conseguente preclusione dell’esame del merito.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c..6. L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 , ilricorrente vada condannato al pagamento della somma equitativamentedeterminata di Euro 750,00 nonché al pagamento di Euro 500,00 infavore della cassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° commadell’art.96 c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice inordine all’an della condanna.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.Numero registro generale 3540/2025Numero sezionale 1784/2026Numero di raccolta generale 10047/2026Data pubblicazione 18/04/202613, se dovuto. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquidain Euro 1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoper spese generali e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, di Euro 750,00 ex art.96 3°comma c.p.c.; condanna, infine, il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di Euro 500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris